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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 28551/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24438-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n.

V.G. 1910/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24438 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] introduceva domanda di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, cassato con rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Lecce aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e riassunto il processo, lo stesso, con ordinanza del 25/10/2017, veniva interrotto, essendo stato il procuratore della parte istante sospeso dall'esercizio della professione; depositata in data 30/12/2019 istanza di prosecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava di avere avuto conoscenza dell'evento interruttivo in pari data, la Corte di lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò estinto il giudizio per tardività della riassunzione; ritenuto che avverso la predetta statuizione la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di unitaria censura e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 305 e 307 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva erroneamente posto a carico della parte riassumente la prova negativa della data di conoscenza dell'evento interruttivo; considerato che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria; P. Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 resi - nte n. 24438/202 ni h,* mbardo DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24438-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. V.G. 1910/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24438 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] introduceva domanda di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, cassato con rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Lecce aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e riassunto il processo, lo stesso, con ordinanza del 25/10/2017, veniva interrotto, essendo stato il procuratore della parte istante sospeso dall'esercizio della professione; depositata in data 30/12/2019 istanza di prosecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava di avere avuto conoscenza dell'evento interruttivo in pari data, la Corte di lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò estinto il giudizio per tardività della riassunzione; ritenuto che avverso la predetta statuizione la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di unitaria censura e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 305 e 307 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva erroneamente posto a carico della parte riassumente la prova negativa della data di conoscenza dell'evento interruttivo; considerato che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria; P. Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 resi - nte n. 24438/202 ni h,* mbardo DEPOSITATA
Decreto Cassazione n. 28551/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris