CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 34115/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso24370/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, Piazza della Libertà n. 21; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro-tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rapp.te pro tempore; entrambe rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 1010/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia in data 18/03/2024, pubblicata in data 8/4/2024e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di intimazione di pagamento n. 068202290037086 02/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della Riscossione della Provincia di Milano – con il quale veniva intimato il pagamento di €. 987.629,73, deducendo l’omessa notificazione degli atti presupposti e la conseguente nullità dell’intimazione. 2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano rigettava il ricorso, evidenziando la rituale notificazione, avvenuta tramite messo comunale e mediante consegna al portiere, degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali costituenti gli atti presupposti della impugnata intimazione di pagamento. 3. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettava il gravame proposto dal contribuente, rilevando che gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento erano stati regolarmente notificati mediante consegna al portiere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. Affermava, in particolare, la Corte che, dagli atti prodotti in giudizio, emergevano sia la ritualità della notificazione a mani proprie del contribuente o al portiere dello stabile di residenza del contribuente stesso, sia la prova a supporto della stessa notificazione, tenuto conto che nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dall’articolo 60 D.P.R. n. 602 e dell’espresso richiamo alle norme del codice di procedura civile, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 139 cod. proc. civ. e la consegna ad uno dei soggetti ivi individuati, era stata data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, circostanza questa acclarata dagli atti prodotti in giudizio dall’appellata Agenzia delle Entrate Riscossione per le cartelle di pagamento e dalla intervenuta Agenzia delle Entrate per gli avvisi di accertamento. Osserva, inoltre, che l’avviso di intimazione, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate riscossione, recava l’indicazione del numero di ciascuna cartelle ed degli avvisi di accertamento ad essa sottesi, la data in cui detti atti sono stati notificati, gli enti titolari dei crediti, e descrive per ciascun atto la natura della pretesa, l’anno e le somme dovute, e poiché tanto le cartelle (come dimostrato da ADER) quanto gli avvisi di accertamento (come dimostrato dall’Agenzia delle Entrate) sono stati regolarmente notificati al ricorrente (il quale sul punto nulla contesta), tali indicazioni risultano più che sufficienti a soddisfare il requisito della motivazione per relationem (in tal senso Cass. SS.UU. 11722/2010), senza che l’intimazione debba contenere ulteriori precisazioni, né che ad essa debbano essere allegate le copie degli atti. Detto principio è sancito in modo esplicito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, in base al quale sugli atti esattoriali deve essere riportato, esclusivamente, il riferimento all’eventuale precedente atto . 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., essendo stati le cartelle e gli avvisi di accertamento notificati mediante consegna al portiere, senza che fosse chiaramente attestata l’assenza del destinatario e senza dar atto di aver svolto le formalità prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ. 1.1. Ad avviso del ricorrente, il messo notificatore: a) non ha attestato chiaramente l'assenza del destinatario e non ha dato atto di aver svolto le prescritte formalità di cui all’art. 139 c.p.c.; b) non ha dato atto della mancata reperibilità presso la abitazione del destinatario e, parimenti, non lo ha fatto con riferimento agli altri soggetti abilitati ex legea ricevere l’atto; c) ha omesso di attestare l'assenza del destinatario e le vane ricerche effettuate in relazione alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere la notifica del provvedimento. 1.2. Le controricorrenti sollevano eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza e deducono l’infondatezza del ricorso. 2. Il motivo, che pur prospetta profili di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. per difetto di autosufficienza con riguardo al contenuto degli atti di notifica, è destituito di fondamento. La Corte di giustizia tributaria di II grado ha specificamente rilevato che Se l’atto è stato consegnato, ancorché a persona diversa dal destinatario, chi notifica deve soltanto provvedere a dare notizia dell’avvenuta notifica, mediante una raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, circostanza questa acclarata dagli atti prodotti in giudizio dall'appellata Ader per le cartelle di pagamento e dalla intervenuta Agenzia delle Entrate per gli atti di accertamento. . Riscontrato l’adempimento relativo alla trasmissione della raccomandata informativa, e sulla circostanza non vi sono contestazioni da parte del contribuente, deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale si ritiene sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo diconsegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione (Cass., 4 febbraio 2025 n. 2782; 18 agosto 2022, n. 24899; Cass., 4 aprile 2018, n. 8293; Cass., 9 agosto 2017, n. 19795). Il contribuente, che ha incentrato le sue censure sul contenuto delle relate di notifica – peraltro con motivo carente della trascrizione integrale delle stesse e non supportato dall’allegazione degli atti corrispondenti (Cass. n. 31938/2018; n. 5185/2017; n. 6288/2025) – si è limitato, sul punto, ad affermare genericamente che la successiva comunicazione, a mezzo raccomandata, non sana la nullità, se non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell’avvenuta notificazione. Ha, tuttavia , completamente omesso di precisare sotto quali specifici profili e rispetto a quali elementi, la raccomandata informativa non sarebbe stata eventualmente funzionale allo scopo. 3. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti,delle spese processuali, che liquida nella misura di €. 11.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il r