CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 04955/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
202 5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento facoltativo di competenza iscritto al n. 11174/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato unito alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; –resistente – avverso la sentenza n.211/2024 del Giudice di pace di Messina, depositata il 26 febbraio 2024; Oggetto:s entenza sulla competenza e sul merito emessa dal giudice di pace - regolamento facoltativo di competenza- inammissibilità. A.C. 30/01/2025 r.g.n. 11174/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 30 gennaio 2025, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza. Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto con cui il Giudice di pace di Messina gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 3.302,33, oltre interessi e spese, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi per prestazioni professionali; oltre a contestarenel merito la sussistenza del diritto dell’ingiungente a percepire il compenso professionale, nonché quella dei presupposti del provvedimento monitorio, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepì, in rito , l’incompetenza per territorio del Giudice adìto, sull’ assunto c he fosse invece competente il Giudice di pace di Roma, luogo in cui egli aveva la residenzae il domicilio, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) , del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo); con sentenza 26 febbraio 2024, n. 211, il Giudice di pacedi Messina ha rigettato sia l’ eccezione di incompetenza territoriale ( ric hia mando , al riguardo, la precedente ordinanza del 18 giugno 2021 e riportandosi integralmente a l contenuto di tale provvedimento ) sia il merito dell’opposizione, confermando il decretoingiuntivo; avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo; Marco I acono ha depositato scritt ura difensiva , ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’istanza di regolamento,con le consequenziali statu i zioni sulle spese ; nel senso dell’inammissibilità dell’istanza di regolamento ha concluso anche il Procuratore Generale; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale; sia il ricorrente che il resistente hanno depositato memoria. A.C. 30/01/2025 r.g.n. 11174/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: il ricorso è manifestamente inammissibile; 1.invero, la statuizione sulla competenza resa dal G iudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art.46 cod. proc. civ., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 dello stesso codice non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice( tra le molte: Cass. 18/02/2020, n. 4001; Cass. 18/01/2021, n.711 ; Cass. 03/02/2023, n. 6441 ; C ass. 17/05/2023, n. 13610); 2. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva spiegata dal resistente vittorioso; al riguardo, è appena il caso di rilevare l’ ’ inesattezza formale (oltreché l’ infondatezza sostanziale ) del fuorviante rilievo compiuto dal ricorrentenella memoria depositata in v ista dell’ o dierna adunanza camerale, secondo cui egli non avrebbe “ mai ricevuto la notifica del controricorso ex art.370 c.p.c.” dalla controparte; quest’ultima, avutala notifica del ricorso per regolamento di competenza , ha infatti ritualmente depositato scr i ttura difensiva ai sensi dell’art. 47, ult. comma, cod. proc. civ.(norma che prescrive solo il deposito e non anche la notifica), invocando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; richiesta poi reiterata in sede di memoria illustrativa, unitamente a quella di condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali; 3. il ricorrente soccombente va anche condannat o al pagamento, in favore delresistente vittorioso, di una somma che si stima equo determinare nella metà dell’importo delle spese processuali, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento della somma (che si stima equo mantenere nella misura minimaprevista dalla legge) di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma della citata disposizione; la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile in palese violazione delle regole che escludono espressamente l’ applicabilità A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 11174/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani delle disposizioni in tema di rego la mento di competenza , sia necessario che facoltativo, nei giudizi dinanzial Giudice di p ace, costituisce – unitamente alla fuorviante evocazione di una inesistente inerzia difensiva della controparte – indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593). 4.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315); [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del regolamento, che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore del resistente , della somma equitativamente determinata di Euro 1.400,00, oltre interessi legali dal deposito della presente ordinanza al saldo, nonché al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende; A.C. 30/01/2025 r.g.n. 11174/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, s