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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29048/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114-10169 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi Presentati nell'interesse. di Guarracino UmbertO e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso (comune), con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata agli imputati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto motivatamente respinte in appello, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6 sulla ricostruzione dei fatti condivisa dalla Corte territoriale e corroborata dalle dichiarazioni della vittima e della teste nonché dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria); considerato che il secondo motivo di ricorso (comune), con cui si contesta il mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate e nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano pagg. 6 e 7) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, peraltro, rispetto alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114-10169 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi Presentati nell'interesse. di Guarracino UmbertO e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso (comune), con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata agli imputati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto motivatamente respinte in appello, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6 sulla ricostruzione dei fatti condivisa dalla Corte territoriale e corroborata dalle dichiarazioni della vittima e della teste nonché dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria); considerato che il secondo motivo di ricorso (comune), con cui si contesta il mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate e nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano pagg. 6 e 7) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, peraltro, rispetto alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29048/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris