CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termoini del tutto generici e aspecifici si contestano i tratti costituitivi e in particolare il dolo dell'evasione contestata al ricorrente quando per contro la lettura del provvedimento impugnato dà conto di una puntuale, coerente e giuridicamente corretta lettura del dato probatorio acquisito diretto a disvelare, senza incertezze, la responsabilità dell'imputato, anche con riguardo all'elemento soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.