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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19206/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che rigettava l'appello proposto avverso la pronunzia del Giudice di Pace che aveva assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni personali.

Letta la memoria del difensore dell'imputato, con cui si richiede anche la condanna alle spese della parte civile ricorrente.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono aspecifici e riproduttivi di profili di censura (dichiarazioni testimoniali e valutazione prove) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

Valutata, altresì, la richiesta spese, accoglibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'imputato ammesso al gratuito patrocinio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, la parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Taranto con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che rigettava l'appello proposto avverso la pronunzia del Giudice di Pace che aveva assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni personali. Letta la memoria del difensore dell'imputato, con cui si richiede anche la condanna alle spese della parte civile ricorrente. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono aspecifici e riproduttivi di profili di censura (dichiarazioni testimoniali e valutazione prove) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). Valutata, altresì, la richiesta spese, accoglibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'imputato ammesso al gratuito patrocinio. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Taranto con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris