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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 gennaio 1989

Cassazione n. 00128/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0533RN5 ) nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 05/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Livorno dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di 15.000,00 euro di multa.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., correlata alla inosservanza della disposizione di cui all'art. 420-quater concernente l'intervento dell'accusato nel procedimento.

Il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta di sospensione del processo formulata dal difensore nel corso del dibattimento e reiterata nella discussione, né aveva ad essa fatto riferimento in motivazione, evidentemente ritenendo, per implicito, che il decreto di citazione a giudizio fosse stato ritualmente notificato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, nonostante esso difensore avesse espressamente rifiutato tale domiciliazione presso di sé.

Non solo, ma lo stesso difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rifiutato l'elezione di domicilio de qua, aveva esplicitamente comunicato al Giudice di pace, in dibattimento, di non aver mai avuto contatto con il proprio assistito e di non essere in grado di contattarlo in alcun modo.

Doveva, dunque, farsi applicazione dei principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a proposito della non desumibilità della conoscenza del processo da parte dell'imputato dalla mera elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio, ma non seguita dalla verifica dell'esistenza di un effettivo rapporto fra difensore e imputato medesimo.

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'assistito, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Ed invero, in linea generale, la mancata instaurazione di un rapporto con il difensore d'ufficio nominato non può integrare (ancora) la sottrazione volontaria alla conoscenza del 2 (31 procedimento, posto che l'atto della polizia giudiziaria non presuppone alcuna pendenza del procedimento né, tanto meno, l'emissione di un decreto di citazione a giudizio per una determinata udienza.

Si deve ricordare che le Sezioni Unite hanno indicato un "modello" cui si è ispirato il legislatore del 2014: "l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo.

Solo in tale caso, il processo si svolge in .sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore.

Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso.

Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al• processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione".

La sentenza, correlando l'art. 420-bis e l'art. 420-quater cod. proc. pen., osserva che "questa previsione è particolarmente utile a comprendere che tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio".

Le ipotesi previste dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc pen., quindi, non possono essere interpretate come forme di presunzione reintrodotta surrettiziamente.

Inoltre, il termine "procedimento" utilizzato nella norma non indica affatto una nozione più ampia di quella descritta dal termine "processo": cosicché viene espressamente esclusa l'esistenza di "obblighi di diligenza nel tenersi informato sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria".

Infine, l'elezione di domicilio deve essere "seria e reale": affermazione fatta dalle Sezioni Unite proprio con riferimento agli indagati stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia.

3. Questa Corte, sia pure pronunciando in tema di rescissione del giudicato, ha ribadito, anche dopo la sentenza Sez.

U, Ismail, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto.

Nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680).

La conoscenza del contenuto della vocatio in iudicium non può essere presunta, né legale, ma deve essere effettiva e, quindi, la precedente elezione di domicilio, nonostante la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non legittima la dichiarazione di assenza se tale conoscenza non è certa.

La citata sentenza Sez. 6, Cappelli, sottolinea esattamente che "la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall'art. 420- bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario.

Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che la disposizione dell'art. 161, comma 4, cit., debba intendersi tamquam non esset: essa, infatti, rimane pur sempre la regola generale, nelle ipotesi ivi stabilite, per la notificazione di tutti gli atti del procedimento e del processo diversi dalla vocatio in iudicium.

Per quest'ultima, invece, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato".

4. In sostanza, anche se la notifica all'imputato del decreto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante la consegna al difensore d'ufficio non può ritenersi nulla, tale notifica non è sufficiente per una dichiarazione di assenza, che, pertanto, è nulla.

In effetti, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, il giudice deve verificare l'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264).

5. Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che il Giudice di pace non solo ha trascurato i principi prima richiamati, ma lo ha fatto senza neppure dare un riscontro motivazionale alle richieste del difensore, così sintetizzate nella parte della sentenza dedicata alle conclusioni, che a tali principi si ispiravano: "La difesa: si riporta alle conclusioni rese all'udienza del 21.9.2021: "faccio presente che l'imputato quando ha eletto domicilio presso di me, fui contattato ma non dato l'assenso.

La notifica è stata eseguita ex art. 161 c.p.p. sempre al mio ufficio ed io non ho mai avuto modo di contattare questa persona.

Chiedo pertanto che venga dichiarata la sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p.". 4 9(

6. Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Giudice di pace di Livorno, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.), che, attesa la nullità della dichiarazione di assenza, disporrà la sospensione del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0533RN5 ) nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 05/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Livorno dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di 15.000,00 euro di multa. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., correlata alla inosservanza della disposizione di cui all'art. 420-quater concernente l'intervento dell'accusato nel procedimento. Il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta di sospensione del processo formulata dal difensore nel corso del dibattimento e reiterata nella discussione, né aveva ad essa fatto riferimento in motivazione, evidentemente ritenendo, per implicito, che il decreto di citazione a giudizio fosse stato ritualmente notificato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, nonostante esso difensore avesse espressamente rifiutato tale domiciliazione presso di sé. Non solo, ma lo stesso difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rifiutato l'elezione di domicilio de qua, aveva esplicitamente comunicato al Giudice di pace, in dibattimento, di non aver mai avuto contatto con il proprio assistito e di non essere in grado di contattarlo in alcun modo. Doveva, dunque, farsi applicazione dei principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a proposito della non desumibilità della conoscenza del processo da parte dell'imputato dalla mera elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio, ma non seguita dalla verifica dell'esistenza di un effettivo rapporto fra difensore e imputato medesimo. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'assistito, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Ed invero, in linea generale, la mancata instaurazione di un rapporto con il difensore d'ufficio nominato non può integrare (ancora) la sottrazione volontaria alla conoscenza del 2 (31 procedimento, posto che l'atto della polizia giudiziaria non presuppone alcuna pendenza del procedimento né, tanto meno, l'emissione di un decreto di citazione a giudizio per una determinata udienza. Si deve ricordare che le Sezioni Unite hanno indicato un "modello" cui si è ispirato il legislatore del 2014: "l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in .sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al• processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione". La sentenza, correlando l'art. 420-bis e l'art. 420-quater cod. proc. pen., osserva che "questa previsione è particolarmente utile a comprendere che tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio". Le ipotesi previste dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc pen., quindi, non possono essere interpretate come forme di presunzione reintrodotta surrettiziamente. Inoltre, il termine "procedimento" utilizzato nella norma non indica affatto una nozione più ampia di quella descritta dal termine "processo": cosicché viene espressamente esclusa l'esistenza di "obblighi di diligenza nel tenersi informato sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria". Infine, l'elezione di domicilio deve essere "seria e reale": affermazione fatta dalle Sezioni Unite proprio con riferimento agli indagati stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia. 3. Questa Corte, sia pure pronunciando in tema di rescissione del giudicato, ha ribadito, anche dopo la sentenza Sez. U, Ismail, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680). La conoscenza del contenuto della vocatio in iudicium non può essere presunta, né legale, ma deve essere effettiva e, quindi, la precedente elezione di domicilio, nonostante la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non legittima la dichiarazione di assenza se tale conoscenza non è certa. La citata sentenza Sez. 6, Cappelli, sottolinea esattamente che "la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall'art. 420- bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario. Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio. Ciò non vuol dire, ovviamente, che la disposizione dell'art. 161, comma 4, cit., debba intendersi tamquam non esset: essa, infatti, rimane pur sempre la regola generale, nelle ipotesi ivi stabilite, per la notificazione di tutti gli atti del procedimento e del processo diversi dalla vocatio in iudicium. Per quest'ultima, invece, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato". 4. In sostanza, anche se la notifica all'imputato del decreto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante la consegna al difensore d'ufficio non può ritenersi nulla, tale notifica non è sufficiente per una dichiarazione di assenza, che, pertanto, è nulla. In effetti, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, il giudice deve verificare l'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264). 5. Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che il Giudice di pace non solo ha trascurato i principi prima richiamati, ma lo ha fatto senza neppure dare un riscontro motivazionale alle richieste del difensore, così sintetizzate nella parte della sentenza dedicata alle conclusioni, che a tali principi si ispiravano: "La difesa: si riporta alle conclusioni rese all'udienza del 21.9.2021: "faccio presente che l'imputato quando ha eletto domicilio presso di me, fui contattato ma non dato l'assenso. La notifica è stata eseguita ex art. 161 c.p.p. sempre al mio ufficio ed io non ho mai avuto modo di contattare questa persona. Chiedo pertanto che venga dichiarata la sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p.". 4 9( 6. Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Giudice di pace di Livorno, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.), che, attesa la nullità della dichiarazione di assenza, disporrà la sospensione del processo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno, in di
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