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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02480/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 6141/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2380/9/2024 depositata il 16 settembre 2024.

Visto l’atto depositato il 21 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 6141/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2380/9/2024 depositata il 16 settembre 2024. Visto l’atto depositato il 21 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 02480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris