CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14149-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 256/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 15 (notificata il 26) marzo 2021, la Corte d’appello di Milano ha accertato l’inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata per il credito maturato con decorrenza dal 1° luglio 2019 e l’inefficacia dell’atto di precetto limitatamente ad esso: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi degli artt. 618bis, 615 e 617 c.p.c. all’intimazione di pagamento del predetto (dipendente della banca come dirigente dal 2002 al 2008 e successivamente collaboratore in qualità di consulente legale) con atto di precetto notificato il 4 ottobre 2019, in forza del verbale di conciliazione sindacale e dell’allegato A) “Convenzione” del 25 agosto 2008, reso esecutivo con decreto del Tribunale di Lodi del 17 dicembre 2008; 2. premessa la natura di titolo esecutivo della Convenzione (in base alla quale le parti avevano avviato una collaborazione con scadenza al 31 dicembre 2015, prorogata nell’aprile 2015 al 31 luglio 2020), in esito a critica ed argomentata interpretazione della clausola contenuta nell’art. 4, essa ha individuato il termine di cessazione del rapporto (“con la prima finestra utile per l’accesso alla pensione del signor [OSCURATO:PERSONA], ferme restando le attuali previsioni in materia pensionistica”, con proroga del termine, in difetto, “al momento della prima finestra utile per l’accesso alla pensione” del medesimo) alla “prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico” (non già di vecchiaia, come preteso dal dirigente, ma) “qualunque esso fosse e quindi pure la pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio del 2017 a far tempo dal 1° gennaio 2017”. Pure avendone il predetto maturato i requisiti per l’accesso l’11 marzo 2019, essa ha tuttavia fissato la decorrenza della pensione dal 1° luglio 2019, per la continuazione da [OSCURATO:PERSONA] della prestazione di attività di consulente fino al giugno 2019; 3. con atto notificato il 21 maggio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso, contenente controricorso con ricorso incidentale con unico motivo, cui il lavoratore ha replicato con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione alla Convenzione del 25 agosto 2008, per erronea individuazione del termine di cessazione del rapporto, con essa rinegoziato, nella prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico qualunque (pure di pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio del 2017), anziché di vecchiaia, come chiaramente risultante dalla volontà comune delle parti esplicitata nel tenore letterale dell’art. 4 della Convenzione, dell’accordo del 15 aprile 2015 di proroga della scadenza al 31 luglio 2020 ed alla luce del carteggio tra le parti, comportante il mancato rispetto dei canoni interpretativi denunciati (primo motivo);violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione alla Convenzione del 25 agosto 2008, per erronea individuazione del termine di cessazione del rapporto, nella prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico qualunque, in particolare di pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio del 2017 (esigente una specifica richiesta facoltativa del lavoratore), anziché di vecchiaia, nell’inosservanza pure del canone ermeneutico di buona fede, siccome esorbitante dall’ambito previsionale della volontà delle parti (secondomotivo); 2. la controricorrente a propria volta deduce, in via incidentale, violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la sentenza ancorato la scadenza stabilita dall’art. 4 della Convenzione del 25 agosto 2008, non alla data di apertura della finestra pensionistica, ma alla decorrenza della pensione (unico motivo); 3. appare opportuna, per la natura delle questioni poste, rimettere la causa alla sezione ordinaria. P.Q.M. La