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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07146/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13062/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei loro legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulio EnricoSironi, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiMatteo Figini, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.3392/2025 depositata il 10/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA]., società appartenenti all’omonimogruppo, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione diNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026sistemi di sigillatura di cavi e tubi diretti a proteggere e isolare ambientida agenti esterni- con creazione del segno distintivo “bull’s-eye”, “ilbersaglio”, costituito da una serie di cerchi concentrici in colori diversi ealternati, uno dei quali rappresentato dal colore nero, con al centro untondo anch’esso nero-, hanno, in data 20/12/2016, convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e 4C [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima nella qualità di distributore europeo dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA],chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse che, con la produzione,commercializzazione e pubblicizzazione di un modulo passacavomultistrato caratterizzato da una serie di cerchi concentrici di colorearancione e nero alternati, [OSCURATO:SOCIETA] si era resa responsabile delcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile econfusoria dei moduli passacavo multistrato Roxtec ai sensi dell’art. 2598,n. 1 c.c. (oltre che appropriazione di pregi, agganciamento, condottaparassitaria, denigrazione e contraffazione di alcuni marchi e modelli di cuiera titolare Roxtec AB).[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito alle pretese attoree e ha chiesto in viariconvenzionale la declaratoria di nullità dei titoli di proprietà industrialefatti valere e l'accertamento degli illeciti concorrenziali posti in essere dallesocietà Roxtec hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio neiconfronti di 4C [OSCURATO:SOCIETA] e il Tribunale ha dichiarato estinto ilprocedimento tra attrici e questa convenuta.Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21/5/2020, ha accertato ilcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile posti inessere da [OSCURATO:SOCIETA], disponendo la conseguente inibitoria, ha respinto leulteriori domande delle società attrici e ha dichiarato la nullità delleprivative dedotte in giudizio.A seguito di appello interposto sia da [OSCURATO:SOCIETA] che dalle societàRoxtec, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimentodell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Max, ha respinto tutte le domande propostedalle originarie attrici.Avverso tale sentenza hanno proposto un ricorso per cassazioneRoxtec [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Cassazione, con la sentenzapubblicata il 10/2/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo i motiviinammissibili e non procedendo dunque ad un esame del merito deglistessi.La Corte, in particolare, ha rilevato che le ricorrenti hanno censurato,con il terzo mezzo, il passaggio in cui la Corte di appello, circa l’illecito diimitazione servile, ha osservato che il giudizio di confondibilità dovevaessere formulato con riguardo alla percezione della clientela cui il prodottoera destinato, mentre secondo le ricorrenti tale giudizio andava condottoprendendo in considerazione non i soli acquirenti dei prodotti di cui silamentava l’imitazione servile, ma tutti i soggetti che venivano in contattocon esso.La Corte ha poi rilevato che con il quarto motivo era censuratal’affermazione della Corte d’Appello che la confondibilità tra i prodottifosse ulteriormente esclusa anche per il fatto che nel prodotto Wallmaxera vistosamente impresso il nome ‘[OSCURATO:PERSONA]’, mentre nel prodotto Roxtecera vistosamente impresso il nome ‘Roxtec’, e che con il quinto mezzo sicontestava alla Corte d’Appello l’omesso esame di alcuni documenti,esaminando i quali essa non avrebbe mai concluso che “la caratteristicaindividualizzante del modulo di Roxtec fosse costituita dal tondo centralenero, da cui si sviluppa l’alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (enon genericamente neri e di qualunque altro colore) fino a terminare conl’involucro esterno azzurro”.La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili questi motiviritenendo che la Corte d’Appello avesse accolto l’appello della WallMaxrelativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servile sullaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026base di due rationes decidendi e rilevando che le ricorrenti non avevanoformulato specifiche doglianze avverso ciascuna di esse.

Circa il quintomotivo ha anche ritenuto inammissibile la contestazione sulla valutazionedella prova documentale.2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.,dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno impugnato la sentenzadella Corte di Cassazione pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sostenendo che la Cortesia incorsa in errore sul fatto, integrante vizio revocatorio.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il motivo di revocazione è esposto dalle ricorrenti come segue:“Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. consistente nel non essersi laSuprema Corte avveduta che la Corte d’Appello di Milano con sentenza del5 luglio – 1° agosto 2023 n. 2510/2023 ha accolto il motivo di appello diWallMax relativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servilesulla base di un’unica ratio decidendi, vale a dire l’assenza di un rischio diconfusione tra i moduli passacavo multistrato Roxtec e quelli [OSCURATO:SOCIETA]”.Le ricorrenti lamentano che la Corte di Cassazione abbia rigettatocome inammissibili i motivi di ricorso terzo, quarto e quinto, ritenendo cheil capo della sentenza d’appello che ha deciso la domanda di concorrenzasleale per imitazione servile si fondi su due rationes decidendi (il fatto chele caratteristiche del modulo passacavo Roxtec siano funzionali; l’assenzadi confondibilità tra i moduli di cui si tratta) e che Roxtec con i suoi motividi ricorso abbia censurato solo la seconda ratio decidendi, con laconseguenza che la prima comunque sorreggerebbe il capo della decisioned’appello.In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, impugnata perrevocazione, così motiva: “La Corte di appello ha escluso la concorrenzasleale per imitazione servile sulla base di argomenti ― autonomamenteNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026idonei a sorreggere la decisione circa il detto illecito ― che sono ulterioririspetto a quelli censurati: come la rilevanza funzionale dell’alternanza deicolori nel modulo di Roxtex e la non confondibilità dei prodotti in ragionedelle differenze cromatiche che li connotavano.

Va quindi fattaapplicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna dellequali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, èinammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una ditali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(per tutte: Cass. Sez.

U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019,n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)”.Le ricorrenti sostengono che il presupposto su cui si fonda questadecisione della Corte di Cassazione è frutto di una svista nella lettura dellamotivazione della sentenza d’appello, avendo questa affermato che, inrelazione ai moduli passacavo multistrato, l’unico elemento funzionale ècostituito dal fatto che i diversi strati siano in colori diversi per rendere piùagevole “sfogliare” gli stessi e che la specifica alternanza, adottata solonei moduli Roxtec, dei colori azzurro e nero con un tondo centrale nero,non dipende da ragioni funzionali ed è senz’altro distintiva di Roxtec; laCorte d’Appello avrebbe poi escluso la sussistenza dell’illecito di imitazioneservile solamente in quanto ha ritenuto che i moduli [OSCURATO:SOCIETA] nonpotessero essere confusi dal pubblico dalla stessa ritenuto rilevante conquelli Roxtec, incorrendo così negli errori censurati nei motivi terzo,quarto e quinto del ricorso per cassazione Roxtec e non esaminatinell’ordinanza di Cassazione.Il ricorso per revocazione è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che, in tema di revocazione, premessala distinzione (per la quale si veda Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass.29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attieneall'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nelNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o«falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione dinorme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto;alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entrola fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quellanorma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorioricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè,obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attieneall'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici,idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parteinteressata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito dellasua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza edi semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessitidi argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizionedell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez.

Un., 10 agosto 2000, n. 561;Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass.,Sez.

Un., 7 marzo 2016, n. 4413).

Detto errore non può perciò maiconsistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali(integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazioneimplica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunqueesclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso.Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il qualericorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nelcontrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra larappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamenteemergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto(o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si trattaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto diuna sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo inveceincontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di unfatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamenteaccertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggettodell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui lapronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n.12194/1993).Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deveavere costituito, infatti, un punto controverso sul quale la decisione ebbe apronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualoral'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamentodelle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011,n. 27094).Nell stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistemadi tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumentoeccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesitassativamente delineate dalla normativa.

Tale rimedio trova applicazionein presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti edai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza traquanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito evalutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta eoggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione.

Questotipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva dauna valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che,pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione.

La revocazione nonNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla basedi elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errorimateriali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo dellasentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto dicontroversia decisa dal giudice.

In tale contesto, il principio di tassatività edi eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità deigiudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio sitrasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”(Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav.,6/09/2025, n. 24677).1.2) A questo punto, si osserva che il presente ricorso per revocazionenon contiene un ammissibile motivo di revocazione, per l’ovvia ragioneche qui non viene in questione un errore di percezione di un “fatto bruto”,sia pure un fatto processuale.L’addebito rivolto contro l'ordinanza impugnata non ha nulla a chevedere con un errore revocatorio, ma si tratta della lettura einterpretazione del contenuto della sentenza pronunciata dalla Corted'Appello.L’errore revocatorio consiste, come già evidenziato, in un erroremeramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l’attivitàvalutativa del giudice di situazioni fattuali o processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabilel’errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investanodirettamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico” (Cass.civ., Sez.

II, 28 novembre 2024, n. 30626; Cass. civ., sez.

III,21/03/2025, n. 7581).Né è accoglibile la tesi delle ricorrenti, che utilizzano alcune citazionigiurisprudenziali (come: “l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di Cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nellalettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergentiuna dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”, Cass.

SU31032/2019) per sostenere che sia errore revocatorio l’erratarappresentazione (da parte della Corte di Cassazione) del contenuto dellasentenza d’appello.In realtà, le ricorrenti confondono l’errore di fatto, che può risultaredal confronto tra divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (percui la decisione impugnata per revocazione ha avuto una percezionedistorta di quanto emergente dalle risultanze istruttorie e processuali dicausa), con l’interpretazione che la sentenza della Cassazione fa dellapronuncia d’appello.L’interpretazione delle rationes decidendi della sentenza d’appelloimpugnata davanti alla Corte di Cassazione (come nel presente caso) nonintegra un “fatto” che può essere oggetto di errore revocatorio commessodalla Corte di Cassazione, ma una valutazione di diritto.1.3) Si osserva, inoltre, che, in ogni caso, il ricorso per revocazione èinfondato: infatti, dagli atti delle parti risulta che le rationes decidendidella sentenza d’appello erano addirittura più di due, non censurate daRoxtec.La Corte d’Appello, infatti, ha escluso la concorrenza sleale perimitazione servile confusoria osservando:a) “in primo luogo … nel giudizio di appello deve essere valutatal’eventuale sussistenza dell’imitazione servile confusoria attuata daWallmax solo con riguardo al modulo di sigillatura multidiametro”;b) “in secondo luogo, la caratteristica individualizzante del modulo diRoxtec è costituita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l’alternanzadi cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente cerchi concentricineri e di qualunque altro colore) fino a terminare con l’involucro esternoazzurro, posto che nella produzione trentennale di Roxtec (così comeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’uso per le altre attività e per il materiale pubblicitario) è sempre statautilizzata l’alternanza del colore nero solo con il colore azzurro”;c) “in terzo luogo … non vi è alcun dubbio che l’alternanza di coloridifferenti e tra loro contrastanti per le lamine da sfogliare abbia caratterefunzionale, a prescindere dal fatto che sia stata tutelata o meno da unbrevetto per invenzione, in quanto è necessaria per consentireall’utilizzatore di rendersi conto immediatamente (tenuto conto dellasottigliezza delle lamine) di aver sfogliato una sola lamina anziché più diuna”;d) “in quarto luogo, il giudizio di confondibilità tra i prodotti in esamedeve essere fatto con riguardo alla percezione da parte della clientela, acui il prodotto è destinato, [ossia] al tecnico di un determinato settore(telecomunicazioni, navale, oleodotti e gasdotti …), per il quale l’aspettovisivo, puramente estetico, del prodotto non ha di per sé alcuna rilevanzanella decisione d’acquisto”;e) “in quinto luogo … un prodotto vistosamente arancione non puòcerto essere confuso con un prodotto palesemente azzurro, posto che lacaratteristica non funzionale certamente più evidente del prodotto inquestione e, quindi, proprio quella che, sulla base dell’impressione visivagenerale, è idonea a determinare, in chi vede i prodotti in questione, ilcollegamento del prodotto ad un determinato produttore, è certamente ilsuo colore prevalente, e cioè l’arancione nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] e l’azzurronel prodotto Roxtec”;f) “in sesto luogo, la confondibilità tra i due prodotti è ulteriormenteesclusa per il fatto che nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] è vistosamente impresso ilnome “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nel prodotto Roxtec è vistosamente impresso ilnome “Roxtec”; pertanto, è davvero inverosimile che un tecnico delsettore possa confondere il modulo di sigillatura prodotto da [OSCURATO:PERSONA] conquello prodotto da Roxtec”;Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026g) “in settimo luogo, è del tutto irrilevante che il colore nero dellelamine, che si alternano con quelle di altro colore, e del tondo nerocentrale abbia carattere funzionale oppure no, circostanza per il cuiaccertamento dovrebbe, peraltro, essere disposta una consulenza tecnicad’ufficio, visti i pareri dei tecnici contrastanti prodotti dalle parti; comedetto, infatti, la presenza nel modulo di sigillature di parti (il tondocentrale e le lamine alternate) di colore nero nel prodotto di [OSCURATO:PERSONA] cosìcome nel prodotto di Roxtec non determina alcuna confondibilità tra iprodotti”.2) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono inoltre le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solidotra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:CONCORRENZAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteANTITRUSTAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSilvia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13062/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei loro legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulio EnricoSironi, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiMatteo Figini, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.3392/2025 depositata il 10/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA]., società appartenenti all’omonimogruppo, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione diNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026sistemi di sigillatura di cavi e tubi diretti a proteggere e isolare ambientida agenti esterni- con creazione del segno distintivo “bull’s-eye”, “ilbersaglio”, costituito da una serie di cerchi concentrici in colori diversi ealternati, uno dei quali rappresentato dal colore nero, con al centro untondo anch’esso nero-, hanno, in data 20/12/2016, convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e 4C [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima nella qualità di distributore europeo dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA],chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse che, con la produzione,commercializzazione e pubblicizzazione di un modulo passacavomultistrato caratterizzato da una serie di cerchi concentrici di colorearancione e nero alternati, [OSCURATO:SOCIETA] si era resa responsabile delcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile econfusoria dei moduli passacavo multistrato Roxtec ai sensi dell’art. 2598,n. 1 c.c. (oltre che appropriazione di pregi, agganciamento, condottaparassitaria, denigrazione e contraffazione di alcuni marchi e modelli di cuiera titolare Roxtec AB).[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito alle pretese attoree e ha chiesto in viariconvenzionale la declaratoria di nullità dei titoli di proprietà industrialefatti valere e l'accertamento degli illeciti concorrenziali posti in essere dallesocietà Roxtec hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio neiconfronti di 4C [OSCURATO:SOCIETA] e il Tribunale ha dichiarato estinto ilprocedimento tra attrici e questa convenuta.Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21/5/2020, ha accertato ilcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile posti inessere da [OSCURATO:SOCIETA], disponendo la conseguente inibitoria, ha respinto leulteriori domande delle società attrici e ha dichiarato la nullità delleprivative dedotte in giudizio.A seguito di appello interposto sia da [OSCURATO:SOCIETA] che dalle societàRoxtec, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimentodell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Max, ha respinto tutte le domande propostedalle originarie attrici.Avverso tale sentenza hanno proposto un ricorso per cassazioneRoxtec [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Cassazione, con la sentenzapubblicata il 10/2/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo i motiviinammissibili e non procedendo dunque ad un esame del merito deglistessi.La Corte, in particolare, ha rilevato che le ricorrenti hanno censurato,con il terzo mezzo, il passaggio in cui la Corte di appello, circa l’illecito diimitazione servile, ha osservato che il giudizio di confondibilità dovevaessere formulato con riguardo alla percezione della clientela cui il prodottoera destinato, mentre secondo le ricorrenti tale giudizio andava condottoprendendo in considerazione non i soli acquirenti dei prodotti di cui silamentava l’imitazione servile, ma tutti i soggetti che venivano in contattocon esso.La Corte ha poi rilevato che con il quarto motivo era censuratal’affermazione della Corte d’Appello che la confondibilità tra i prodottifosse ulteriormente esclusa anche per il fatto che nel prodotto Wallmaxera vistosamente impresso il nome ‘[OSCURATO:PERSONA]’, mentre nel prodotto Roxtecera vistosamente impresso il nome ‘Roxtec’, e che con il quinto mezzo sicontestava alla Corte d’Appello l’omesso esame di alcuni documenti,esaminando i quali essa non avrebbe mai concluso che “la caratteristicaindividualizzante del modulo di Roxtec fosse costituita dal tondo centralenero, da cui si sviluppa l’alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (enon genericamente neri e di qualunque altro colore) fino a terminare conl’involucro esterno azzurro”.La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili questi motiviritenendo che la Corte d’Appello avesse accolto l’appello della WallMaxrelativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servile sullaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026base di due rationes decidendi e rilevando che le ricorrenti non avevanoformulato specifiche doglianze avverso ciascuna di esse.

Circa il quintomotivo ha anche ritenuto inammissibile la contestazione sulla valutazionedella prova documentale.2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.,dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno impugnato la sentenzadella Corte di Cassazione pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sostenendo che la Cortesia incorsa in errore sul fatto, integrante vizio revocatorio.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il motivo di revocazione è esposto dalle ricorrenti come segue:“Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. consistente nel non essersi laSuprema Corte avveduta che la Corte d’Appello di Milano con sentenza del5 luglio – 1° agosto 2023 n. 2510/2023 ha accolto il motivo di appello diWallMax relativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servilesulla base di un’unica ratio decidendi, vale a dire l’assenza di un rischio diconfusione tra i moduli passacavo multistrato Roxtec e quelli [OSCURATO:SOCIETA]”.Le ricorrenti lamentano che la Corte di Cassazione abbia rigettatocome inammissibili i motivi di ricorso terzo, quarto e quinto, ritenendo cheil capo della sentenza d’appello che ha deciso la domanda di concorrenzasleale per imitazione servile si fondi su due rationes decidendi (il fatto chele caratteristiche del modulo passacavo Roxtec siano funzionali; l’assenzadi confondibilità tra i moduli di cui si tratta) e che Roxtec con i suoi motividi ricorso abbia censurato solo la seconda ratio decidendi, con laconseguenza che la prima comunque sorreggerebbe il capo della decisioned’appello.In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, impugnata perrevocazione, così motiva: “La Corte di appello ha escluso la concorrenzasleale per imitazione servile sulla base di argomenti ― autonomamenteNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026idonei a sorreggere la decisione circa il detto illecito ― che sono ulterioririspetto a quelli censurati: come la rilevanza funzionale dell’alternanza deicolori nel modulo di Roxtex e la non confondibilità dei prodotti in ragionedelle differenze cromatiche che li connotavano.

Va quindi fattaapplicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna dellequali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, èinammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una ditali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(per tutte: Cass. Sez.

U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019,n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)”.Le ricorrenti sostengono che il presupposto su cui si fonda questadecisione della Corte di Cassazione è frutto di una svista nella lettura dellamotivazione della sentenza d’appello, avendo questa affermato che, inrelazione ai moduli passacavo multistrato, l’unico elemento funzionale ècostituito dal fatto che i diversi strati siano in colori diversi per rendere piùagevole “sfogliare” gli stessi e che la specifica alternanza, adottata solonei moduli Roxtec, dei colori azzurro e nero con un tondo centrale nero,non dipende da ragioni funzionali ed è senz’altro distintiva di Roxtec; laCorte d’Appello avrebbe poi escluso la sussistenza dell’illecito di imitazioneservile solamente in quanto ha ritenuto che i moduli [OSCURATO:SOCIETA] nonpotessero essere confusi dal pubblico dalla stessa ritenuto rilevante conquelli Roxtec, incorrendo così negli errori censurati nei motivi terzo,quarto e quinto del ricorso per cassazione Roxtec e non esaminatinell’ordinanza di Cassazione.Il ricorso per revocazione è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che, in tema di revocazione, premessala distinzione (per la quale si veda Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass.29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attieneall'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nelNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o«falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione dinorme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto;alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entrola fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quellanorma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorioricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè,obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attieneall'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici,idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parteinteressata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito dellasua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza edi semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessitidi argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizionedell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez.

Un., 10 agosto 2000, n. 561;Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass.,Sez.

Un., 7 marzo 2016, n. 4413).

Detto errore non può perciò maiconsistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali(integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazioneimplica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunqueesclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso.Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il qualericorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nelcontrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra larappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamenteemergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto(o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si trattaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto diuna sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo inveceincontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di unfatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamenteaccertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggettodell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui lapronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n.12194/1993).Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deveavere costituito, infatti, un punto controverso sul quale la decisione ebbe apronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualoral'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamentodelle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011,n. 27094).Nell stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistemadi tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumentoeccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesitassativamente delineate dalla normativa.

Tale rimedio trova applicazionein presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti edai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza traquanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito evalutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta eoggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione.

Questotipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva dauna valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che,pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione.

La revocazione nonNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla basedi elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errorimateriali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo dellasentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto dicontroversia decisa dal giudice.

In tale contesto, il principio di tassatività edi eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità deigiudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio sitrasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”(Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav.,6/09/2025, n. 24677).1.2) A questo punto, si osserva che il presente ricorso per revocazionenon contiene un ammissibile motivo di revocazione, per l’ovvia ragioneche qui non viene in questione un errore di percezione di un “fatto bruto”,sia pure un fatto processuale.L’addebito rivolto contro l'ordinanza impugnata non ha nulla a chevedere con un errore revocatorio, ma si tratta della lettura einterpretazione del contenuto della sentenza pronunciata dalla Corted'Appello.L’errore revocatorio consiste, come già evidenziato, in un erroremeramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l’attivitàvalutativa del giudice di situazioni fattuali o processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabilel’errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investanodirettamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico” (Cass.civ., Sez.

II, 28 novembre 2024, n. 30626; Cass. civ., sez.

III,21/03/2025, n. 7581).Né è accoglibile la tesi delle ricorrenti, che utilizzano alcune citazionigiurisprudenziali (come: “l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di Cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nellalettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergentiuna dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”, Cass.

SU31032/2019) per sostenere che sia errore revocatorio l’erratarappresentazione (da parte della Corte di Cassazione) del contenuto dellasentenza d’appello.In realtà, le ricorrenti confondono l’errore di fatto, che può risultaredal confronto tra divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (percui la decisione impugnata per revocazione ha avuto una percezionedistorta di quanto emergente dalle risultanze istruttorie e processuali dicausa), con l’interpretazione che la sentenza della Cassazione fa dellapronuncia d’appello.L’interpretazione delle rationes decidendi della sentenza d’appelloimpugnata davanti alla Corte di Cassazione (come nel presente caso) nonintegra un “fatto” che può essere oggetto di errore revocatorio commessodalla Corte di Cassazione, ma una valutazione di diritto.1.3) Si osserva, inoltre, che, in ogni caso, il ricorso per revocazione èinfondato: infatti, dagli atti delle parti risulta che le rationes decidendidella sentenza d’appello erano addirittura più di due, non censurate daRoxtec.La Corte d’Appello, infatti, ha escluso la concorrenza sleale perimitazione servile confusoria osservando:a) “in primo luogo … nel giudizio di appello deve essere valutatal’eventuale sussistenza dell’imitazione servile confusoria attuata daWallmax solo con riguardo al modulo di sigillatura multidiametro”;b) “in secondo luogo, la caratteristica individualizzante del modulo diRoxtec è costituita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l’alternanzadi cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente cerchi concentricineri e di qualunque altro colore) fino a terminare con l’involucro esternoazzurro, posto che nella produzione trentennale di Roxtec (così comeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’uso per le altre attività e per il materiale pubblicitario) è sempre statautilizzata l’alternanza del colore nero solo con il colore azzurro”;c) “in terzo luogo … non vi è alcun dubbio che l’alternanza di coloridifferenti e tra loro contrastanti per le lamine da sfogliare abbia caratterefunzionale, a prescindere dal fatto che sia stata tutelata o meno da unbrevetto per invenzione, in quanto è necessaria per consentireall’utilizzatore di rendersi conto immediatamente (tenuto conto dellasottigliezza delle lamine) di aver sfogliato una sola lamina anziché più diuna”;d) “in quarto luogo, il giudizio di confondibilità tra i prodotti in esamedeve essere fatto con riguardo alla percezione da parte della clientela, acui il prodotto è destinato, [ossia] al tecnico di un determinato settore(telecomunicazioni, navale, oleodotti e gasdotti …), per il quale l’aspettovisivo, puramente estetico, del prodotto non ha di per sé alcuna rilevanzanella decisione d’acquisto”;e) “in quinto luogo … un prodotto vistosamente arancione non puòcerto essere confuso con un prodotto palesemente azzurro, posto che lacaratteristica non funzionale certamente più evidente del prodotto inquestione e, quindi, proprio quella che, sulla base dell’impressione visivagenerale, è idonea a determinare, in chi vede i prodotti in questione, ilcollegamento del prodotto ad un determinato produttore, è certamente ilsuo colore prevalente, e cioè l’arancione nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] e l’azzurronel prodotto Roxtec”;f) “in sesto luogo, la confondibilità tra i due prodotti è ulteriormenteesclusa per il fatto che nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] è vistosamente impresso ilnome “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nel prodotto Roxtec è vistosamente impresso ilnome “Roxtec”; pertanto, è davvero inverosimile che un tecnico delsettore possa confondere il modulo di sigillatura prodotto da [OSCURATO:PERSONA] conquello prodotto da Roxtec”;Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026g) “in settimo luogo, è del tutto irrilevante che il colore nero dellelamine, che si alternano con quelle di altro colore, e del tondo nerocentrale abbia carattere funzionale oppure no, circostanza per il cuiaccertamento dovrebbe, peraltro, essere disposta una consulenza tecnicad’ufficio, visti i pareri dei tecnici contrastanti prodotti dalle parti; comedetto, infatti, la presenza nel modulo di sigillature di parti (il tondocentrale e le lamine alternate) di colore nero nel prodotto di [OSCURATO:PERSONA] cosìcome nel prodotto di Roxtec non determina alcuna confondibilità tra iprodotti”.2) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono inoltre le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solidotra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condannale ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente lespese del presente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 peresborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condannale ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente lespese del presente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 peresborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13062/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei loro legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulio EnricoSironi, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiMatteo Figini, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.3392/2025 depositata il 10/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA]., società appartenenti all’omonimogruppo, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione diNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026sistemi di sigillatura di cavi e tubi diretti a proteggere e isolare ambientida agenti esterni- con creazione del segno distintivo “bull’s-eye”, “ilbersaglio”, costituito da una serie di cerchi concentrici in colori diversi ealternati, uno dei quali rappresentato dal colore nero, con al centro untondo anch’esso nero-, hanno, in data 20/12/2016, convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e 4C [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima nella qualità di distributore europeo dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA],chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse che, con la produzione,commercializzazione e pubblicizzazione di un modulo passacavomultistrato caratterizzato da una serie di cerchi concentrici di colorearancione e nero alternati, [OSCURATO:SOCIETA] si era resa responsabile delcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile econfusoria dei moduli passacavo multistrato Roxtec ai sensi dell’art. 2598,n. 1 c.c. (oltre che appropriazione di pregi, agganciamento, condottaparassitaria, denigrazione e contraffazione di alcuni marchi e modelli di cuiera titolare Roxtec AB).[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito alle pretese attoree e ha chiesto in viariconvenzionale la declaratoria di nullità dei titoli di proprietà industrialefatti valere e l'accertamento degli illeciti concorrenziali posti in essere dallesocietà Roxtec hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio neiconfronti di 4C [OSCURATO:SOCIETA] e il Tribunale ha dichiarato estinto ilprocedimento tra attrici e questa convenuta.Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21/5/2020, ha accertato ilcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile posti inessere da [OSCURATO:SOCIETA], disponendo la conseguente inibitoria, ha respinto leulteriori domande delle società attrici e ha dichiarato la nullità delleprivative dedotte in giudizio.A seguito di appello interposto sia da [OSCURATO:SOCIETA] che dalle societàRoxtec, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimentodell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Max, ha respinto tutte le domande propostedalle originarie attrici.Avverso tale sentenza hanno proposto un ricorso per cassazioneRoxtec [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Cassazione, con la sentenzapubblicata il 10/2/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo i motiviinammissibili e non procedendo dunque ad un esame del merito deglistessi.La Corte, in particolare, ha rilevato che le ricorrenti hanno censurato,con il terzo mezzo, il passaggio in cui la Corte di appello, circa l’illecito diimitazione servile, ha osservato che il giudizio di confondibilità dovevaessere formulato con riguardo alla percezione della clientela cui il prodottoera destinato, mentre secondo le ricorrenti tale giudizio andava condottoprendendo in considerazione non i soli acquirenti dei prodotti di cui silamentava l’imitazione servile, ma tutti i soggetti che venivano in contattocon esso.La Corte ha poi rilevato che con il quarto motivo era censuratal’affermazione della Corte d’Appello che la confondibilità tra i prodottifosse ulteriormente esclusa anche per il fatto che nel prodotto Wallmaxera vistosamente impresso il nome ‘[OSCURATO:PERSONA]’, mentre nel prodotto Roxtecera vistosamente impresso il nome ‘Roxtec’, e che con il quinto mezzo sicontestava alla Corte d’Appello l’omesso esame di alcuni documenti,esaminando i quali essa non avrebbe mai concluso che “la caratteristicaindividualizzante del modulo di Roxtec fosse costituita dal tondo centralenero, da cui si sviluppa l’alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (enon genericamente neri e di qualunque altro colore) fino a terminare conl’involucro esterno azzurro”.La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili questi motiviritenendo che la Corte d’Appello avesse accolto l’appello della WallMaxrelativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servile sullaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026base di due rationes decidendi e rilevando che le ricorrenti non avevanoformulato specifiche doglianze avverso ciascuna di esse. Circa il quintomotivo ha anche ritenuto inammissibile la contestazione sulla valutazionedella prova documentale.2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.,dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno impugnato la sentenzadella Corte di Cassazione pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sostenendo che la Cortesia incorsa in errore sul fatto, integrante vizio revocatorio.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il motivo di revocazione è esposto dalle ricorrenti come segue:“Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. consistente nel non essersi laSuprema Corte avveduta che la Corte d’Appello di Milano con sentenza del5 luglio – 1° agosto 2023 n. 2510/2023 ha accolto il motivo di appello diWallMax relativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servilesulla base di un’unica ratio decidendi, vale a dire l’assenza di un rischio diconfusione tra i moduli passacavo multistrato Roxtec e quelli [OSCURATO:SOCIETA]”.Le ricorrenti lamentano che la Corte di Cassazione abbia rigettatocome inammissibili i motivi di ricorso terzo, quarto e quinto, ritenendo cheil capo della sentenza d’appello che ha deciso la domanda di concorrenzasleale per imitazione servile si fondi su due rationes decidendi (il fatto chele caratteristiche del modulo passacavo Roxtec siano funzionali; l’assenzadi confondibilità tra i moduli di cui si tratta) e che Roxtec con i suoi motividi ricorso abbia censurato solo la seconda ratio decidendi, con laconseguenza che la prima comunque sorreggerebbe il capo della decisioned’appello.In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, impugnata perrevocazione, così motiva: “La Corte di appello ha escluso la concorrenzasleale per imitazione servile sulla base di argomenti ― autonomamenteNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026idonei a sorreggere la decisione circa il detto illecito ― che sono ulterioririspetto a quelli censurati: come la rilevanza funzionale dell’alternanza deicolori nel modulo di Roxtex e la non confondibilità dei prodotti in ragionedelle differenze cromatiche che li connotavano. Va quindi fattaapplicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna dellequali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, èinammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una ditali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019,n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)”.Le ricorrenti sostengono che il presupposto su cui si fonda questadecisione della Corte di Cassazione è frutto di una svista nella lettura dellamotivazione della sentenza d’appello, avendo questa affermato che, inrelazione ai moduli passacavo multistrato, l’unico elemento funzionale ècostituito dal fatto che i diversi strati siano in colori diversi per rendere piùagevole “sfogliare” gli stessi e che la specifica alternanza, adottata solonei moduli Roxtec, dei colori azzurro e nero con un tondo centrale nero,non dipende da ragioni funzionali ed è senz’altro distintiva di Roxtec; laCorte d’Appello avrebbe poi escluso la sussistenza dell’illecito di imitazioneservile solamente in quanto ha ritenuto che i moduli [OSCURATO:SOCIETA] nonpotessero essere confusi dal pubblico dalla stessa ritenuto rilevante conquelli Roxtec, incorrendo così negli errori censurati nei motivi terzo,quarto e quinto del ricorso per cassazione Roxtec e non esaminatinell’ordinanza di Cassazione.Il ricorso per revocazione è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che, in tema di revocazione, premessala distinzione (per la quale si veda Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass.29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attieneall'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nelNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o«falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione dinorme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto;alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entrola fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quellanorma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorioricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè,obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attieneall'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici,idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parteinteressata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito dellasua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza edi semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessitidi argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizionedell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561;Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass.,Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413). Detto errore non può perciò maiconsistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali(integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazioneimplica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunqueesclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso.Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il qualericorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nelcontrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra larappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamenteemergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto(o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si trattaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto diuna sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo inveceincontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di unfatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamenteaccertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggettodell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui lapronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n.12194/1993).Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deveavere costituito, infatti, un punto controverso sul quale la decisione ebbe apronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualoral'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamentodelle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011,n. 27094).Nell stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistemadi tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumentoeccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesitassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazionein presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti edai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza traquanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito evalutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta eoggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione. Questotipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva dauna valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che,pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione nonNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla basedi elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errorimateriali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo dellasentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto dicontroversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività edi eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità deigiudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio sitrasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”(Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav.,6/09/2025, n. 24677).1.2) A questo punto, si osserva che il presente ricorso per revocazionenon contiene un ammissibile motivo di revocazione, per l’ovvia ragioneche qui non viene in questione un errore di percezione di un “fatto bruto”,sia pure un fatto processuale.L’addebito rivolto contro l'ordinanza impugnata non ha nulla a chevedere con un errore revocatorio, ma si tratta della lettura einterpretazione del contenuto della sentenza pronunciata dalla Corted'Appello.L’errore revocatorio consiste, come già evidenziato, in un erroremeramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l’attivitàvalutativa del giudice di situazioni fattuali o processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabilel’errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investanodirettamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico” (Cass.civ., Sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626; Cass. civ., sez. III,21/03/2025, n. 7581).Né è accoglibile la tesi delle ricorrenti, che utilizzano alcune citazionigiurisprudenziali (come: “l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di Cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nellalettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergentiuna dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”, Cass. SU31032/2019) per sostenere che sia errore revocatorio l’erratarappresentazione (da parte della Corte di Cassazione) del contenuto dellasentenza d’appello.In realtà, le ricorrenti confondono l’errore di fatto, che può risultaredal confronto tra divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (percui la decisione impugnata per revocazione ha avuto una percezionedistorta di quanto emergente dalle risultanze istruttorie e processuali dicausa), con l’interpretazione che la sentenza della Cassazione fa dellapronuncia d’appello.L’interpretazione delle rationes decidendi della sentenza d’appelloimpugnata davanti alla Corte di Cassazione (come nel presente caso) nonintegra un “fatto” che può essere oggetto di errore revocatorio commessodalla Corte di Cassazione, ma una valutazione di diritto.1.3) Si osserva, inoltre, che, in ogni caso, il ricorso per revocazione èinfondato: infatti, dagli atti delle parti risulta che le rationes decidendidella sentenza d’appello erano addirittura più di due, non censurate daRoxtec.La Corte d’Appello, infatti, ha escluso la concorrenza sleale perimitazione servile confusoria osservando:a) “in primo luogo … nel giudizio di appello deve essere valutatal’eventuale sussistenza dell’imitazione servile confusoria attuata daWallmax solo con riguardo al modulo di sigillatura multidiametro”;b) “in secondo luogo, la caratteristica individualizzante del modulo diRoxtec è costituita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l’alternanzadi cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente cerchi concentricineri e di qualunque altro colore) fino a terminare con l’involucro esternoazzurro, posto che nella produzione trentennale di Roxtec (così comeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’uso per le altre attività e per il materiale pubblicitario) è sempre statautilizzata l’alternanza del colore nero solo con il colore azzurro”;c) “in terzo luogo … non vi è alcun dubbio che l’alternanza di coloridifferenti e tra loro contrastanti per le lamine da sfogliare abbia caratterefunzionale, a prescindere dal fatto che sia stata tutelata o meno da unbrevetto per invenzione, in quanto è necessaria per consentireall’utilizzatore di rendersi conto immediatamente (tenuto conto dellasottigliezza delle lamine) di aver sfogliato una sola lamina anziché più diuna”;d) “in quarto luogo, il giudizio di confondibilità tra i prodotti in esamedeve essere fatto con riguardo alla percezione da parte della clientela, acui il prodotto è destinato, [ossia] al tecnico di un determinato settore(telecomunicazioni, navale, oleodotti e gasdotti …), per il quale l’aspettovisivo, puramente estetico, del prodotto non ha di per sé alcuna rilevanzanella decisione d’acquisto”;e) “in quinto luogo … un prodotto vistosamente arancione non puòcerto essere confuso con un prodotto palesemente azzurro, posto che lacaratteristica non funzionale certamente più evidente del prodotto inquestione e, quindi, proprio quella che, sulla base dell’impressione visivagenerale, è idonea a determinare, in chi vede i prodotti in questione, ilcollegamento del prodotto ad un determinato produttore, è certamente ilsuo colore prevalente, e cioè l’arancione nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] e l’azzurronel prodotto Roxtec”;f) “in sesto luogo, la confondibilità tra i due prodotti è ulteriormenteesclusa per il fatto che nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] è vistosamente impresso ilnome “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nel prodotto Roxtec è vistosamente impresso ilnome “Roxtec”; pertanto, è davvero inverosimile che un tecnico delsettore possa confondere il modulo di sigillatura prodotto da [OSCURATO:PERSONA] conquello prodotto da Roxtec”;Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026g) “in settimo luogo, è del tutto irrilevante che il colore nero dellelamine, che si alternano con quelle di altro colore, e del tondo nerocentrale abbia carattere funzionale oppure no, circostanza per il cuiaccertamento dovrebbe, peraltro, essere disposta una consulenza tecnicad’ufficio, visti i pareri dei tecnici contrastanti prodotti dalle parti; comedetto, infatti, la presenza nel modulo di sigillature di parti (il tondocentrale e le lamine alternate) di colore nero nel prodotto di [OSCURATO:PERSONA] cosìcome nel prodotto di Roxtec non determina alcuna confondibilità tra iprodotti”.2) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono inoltre le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solidotra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:CONCORRENZAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteANTITRUSTAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSilvia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13062/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei loro legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulio EnricoSironi, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiMatteo Figini, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.3392/2025 depositata il 10/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA]., società appartenenti all’omonimogruppo, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione diNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026sistemi di sigillatura di cavi e tubi diretti a proteggere e isolare ambientida agenti esterni- con creazione del segno distintivo “bull’s-eye”, “ilbersaglio”, costituito da una serie di cerchi concentrici in colori diversi ealternati, uno dei quali rappresentato dal colore nero, con al centro untondo anch’esso nero-, hanno, in data 20/12/2016, convenuto in giudiziodavanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e 4C [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima nella qualità di distributore europeo dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA],chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse che, con la produzione,commercializzazione e pubblicizzazione di un modulo passacavomultistrato caratterizzato da una serie di cerchi concentrici di colorearancione e nero alternati, [OSCURATO:SOCIETA] si era resa responsabile delcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile econfusoria dei moduli passacavo multistrato Roxtec ai sensi dell’art. 2598,n. 1 c.c. (oltre che appropriazione di pregi, agganciamento, condottaparassitaria, denigrazione e contraffazione di alcuni marchi e modelli di cuiera titolare Roxtec AB).[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito alle pretese attoree e ha chiesto in viariconvenzionale la declaratoria di nullità dei titoli di proprietà industrialefatti valere e l'accertamento degli illeciti concorrenziali posti in essere dallesocietà Roxtec hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio neiconfronti di 4C [OSCURATO:SOCIETA] e il Tribunale ha dichiarato estinto ilprocedimento tra attrici e questa convenuta.Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21/5/2020, ha accertato ilcompimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile posti inessere da [OSCURATO:SOCIETA], disponendo la conseguente inibitoria, ha respinto leulteriori domande delle società attrici e ha dichiarato la nullità delleprivative dedotte in giudizio.A seguito di appello interposto sia da [OSCURATO:SOCIETA] che dalle societàRoxtec, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimentodell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Max, ha respinto tutte le domande propostedalle originarie attrici.Avverso tale sentenza hanno proposto un ricorso per cassazioneRoxtec [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Cassazione, con la sentenzapubblicata il 10/2/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo i motiviinammissibili e non procedendo dunque ad un esame del merito deglistessi.La Corte, in particolare, ha rilevato che le ricorrenti hanno censurato,con il terzo mezzo, il passaggio in cui la Corte di appello, circa l’illecito diimitazione servile, ha osservato che il giudizio di confondibilità dovevaessere formulato con riguardo alla percezione della clientela cui il prodottoera destinato, mentre secondo le ricorrenti tale giudizio andava condottoprendendo in considerazione non i soli acquirenti dei prodotti di cui silamentava l’imitazione servile, ma tutti i soggetti che venivano in contattocon esso.La Corte ha poi rilevato che con il quarto motivo era censuratal’affermazione della Corte d’Appello che la confondibilità tra i prodottifosse ulteriormente esclusa anche per il fatto che nel prodotto Wallmaxera vistosamente impresso il nome ‘[OSCURATO:PERSONA]’, mentre nel prodotto Roxtecera vistosamente impresso il nome ‘Roxtec’, e che con il quinto mezzo sicontestava alla Corte d’Appello l’omesso esame di alcuni documenti,esaminando i quali essa non avrebbe mai concluso che “la caratteristicaindividualizzante del modulo di Roxtec fosse costituita dal tondo centralenero, da cui si sviluppa l’alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (enon genericamente neri e di qualunque altro colore) fino a terminare conl’involucro esterno azzurro”.La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili questi motiviritenendo che la Corte d’Appello avesse accolto l’appello della WallMaxrelativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servile sullaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026base di due rationes decidendi e rilevando che le ricorrenti non avevanoformulato specifiche doglianze avverso ciascuna di esse. Circa il quintomotivo ha anche ritenuto inammissibile la contestazione sulla valutazionedella prova documentale.2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.,dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno impugnato la sentenzadella Corte di Cassazione pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sostenendo che la Cortesia incorsa in errore sul fatto, integrante vizio revocatorio.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il motivo di revocazione è esposto dalle ricorrenti come segue:“Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. consistente nel non essersi laSuprema Corte avveduta che la Corte d’Appello di Milano con sentenza del5 luglio – 1° agosto 2023 n. 2510/2023 ha accolto il motivo di appello diWallMax relativo alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servilesulla base di un’unica ratio decidendi, vale a dire l’assenza di un rischio diconfusione tra i moduli passacavo multistrato Roxtec e quelli [OSCURATO:SOCIETA]”.Le ricorrenti lamentano che la Corte di Cassazione abbia rigettatocome inammissibili i motivi di ricorso terzo, quarto e quinto, ritenendo cheil capo della sentenza d’appello che ha deciso la domanda di concorrenzasleale per imitazione servile si fondi su due rationes decidendi (il fatto chele caratteristiche del modulo passacavo Roxtec siano funzionali; l’assenzadi confondibilità tra i moduli di cui si tratta) e che Roxtec con i suoi motividi ricorso abbia censurato solo la seconda ratio decidendi, con laconseguenza che la prima comunque sorreggerebbe il capo della decisioned’appello.In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, impugnata perrevocazione, così motiva: “La Corte di appello ha escluso la concorrenzasleale per imitazione servile sulla base di argomenti ― autonomamenteNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026idonei a sorreggere la decisione circa il detto illecito ― che sono ulterioririspetto a quelli censurati: come la rilevanza funzionale dell’alternanza deicolori nel modulo di Roxtex e la non confondibilità dei prodotti in ragionedelle differenze cromatiche che li connotavano. Va quindi fattaapplicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna dellequali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, èinammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una ditali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019,n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)”.Le ricorrenti sostengono che il presupposto su cui si fonda questadecisione della Corte di Cassazione è frutto di una svista nella lettura dellamotivazione della sentenza d’appello, avendo questa affermato che, inrelazione ai moduli passacavo multistrato, l’unico elemento funzionale ècostituito dal fatto che i diversi strati siano in colori diversi per rendere piùagevole “sfogliare” gli stessi e che la specifica alternanza, adottata solonei moduli Roxtec, dei colori azzurro e nero con un tondo centrale nero,non dipende da ragioni funzionali ed è senz’altro distintiva di Roxtec; laCorte d’Appello avrebbe poi escluso la sussistenza dell’illecito di imitazioneservile solamente in quanto ha ritenuto che i moduli [OSCURATO:SOCIETA] nonpotessero essere confusi dal pubblico dalla stessa ritenuto rilevante conquelli Roxtec, incorrendo così negli errori censurati nei motivi terzo,quarto e quinto del ricorso per cassazione Roxtec e non esaminatinell’ordinanza di Cassazione.Il ricorso per revocazione è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che, in tema di revocazione, premessala distinzione (per la quale si veda Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass.29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attieneall'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nelNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o«falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione dinorme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto;alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entrola fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quellanorma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorioricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè,obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attieneall'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici,idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parteinteressata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito dellasua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza edi semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessitidi argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizionedell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561;Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass.,Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413). Detto errore non può perciò maiconsistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali(integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazioneimplica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunqueesclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso.Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il qualericorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nelcontrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra larappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamenteemergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto(o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si trattaNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto diuna sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo inveceincontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di unfatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamenteaccertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggettodell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui lapronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n.12194/1993).Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deveavere costituito, infatti, un punto controverso sul quale la decisione ebbe apronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualoral'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamentodelle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011,n. 27094).Nell stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistemadi tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumentoeccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesitassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazionein presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti edai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza traquanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito evalutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta eoggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione. Questotipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva dauna valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che,pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione nonNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla basedi elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errorimateriali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo dellasentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto dicontroversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività edi eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità deigiudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio sitrasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”(Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav.,6/09/2025, n. 24677).1.2) A questo punto, si osserva che il presente ricorso per revocazionenon contiene un ammissibile motivo di revocazione, per l’ovvia ragioneche qui non viene in questione un errore di percezione di un “fatto bruto”,sia pure un fatto processuale.L’addebito rivolto contro l'ordinanza impugnata non ha nulla a chevedere con un errore revocatorio, ma si tratta della lettura einterpretazione del contenuto della sentenza pronunciata dalla Corted'Appello.L’errore revocatorio consiste, come già evidenziato, in un erroremeramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l’attivitàvalutativa del giudice di situazioni fattuali o processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabilel’errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investanodirettamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico” (Cass.civ., Sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626; Cass. civ., sez. III,21/03/2025, n. 7581).Né è accoglibile la tesi delle ricorrenti, che utilizzano alcune citazionigiurisprudenziali (come: “l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di Cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nellalettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergentiuna dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa”, Cass. SU31032/2019) per sostenere che sia errore revocatorio l’erratarappresentazione (da parte della Corte di Cassazione) del contenuto dellasentenza d’appello.In realtà, le ricorrenti confondono l’errore di fatto, che può risultaredal confronto tra divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (percui la decisione impugnata per revocazione ha avuto una percezionedistorta di quanto emergente dalle risultanze istruttorie e processuali dicausa), con l’interpretazione che la sentenza della Cassazione fa dellapronuncia d’appello.L’interpretazione delle rationes decidendi della sentenza d’appelloimpugnata davanti alla Corte di Cassazione (come nel presente caso) nonintegra un “fatto” che può essere oggetto di errore revocatorio commessodalla Corte di Cassazione, ma una valutazione di diritto.1.3) Si osserva, inoltre, che, in ogni caso, il ricorso per revocazione èinfondato: infatti, dagli atti delle parti risulta che le rationes decidendidella sentenza d’appello erano addirittura più di due, non censurate daRoxtec.La Corte d’Appello, infatti, ha escluso la concorrenza sleale perimitazione servile confusoria osservando:a) “in primo luogo … nel giudizio di appello deve essere valutatal’eventuale sussistenza dell’imitazione servile confusoria attuata daWallmax solo con riguardo al modulo di sigillatura multidiametro”;b) “in secondo luogo, la caratteristica individualizzante del modulo diRoxtec è costituita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l’alternanzadi cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente cerchi concentricineri e di qualunque altro colore) fino a terminare con l’involucro esternoazzurro, posto che nella produzione trentennale di Roxtec (così comeNumero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’uso per le altre attività e per il materiale pubblicitario) è sempre statautilizzata l’alternanza del colore nero solo con il colore azzurro”;c) “in terzo luogo … non vi è alcun dubbio che l’alternanza di coloridifferenti e tra loro contrastanti per le lamine da sfogliare abbia caratterefunzionale, a prescindere dal fatto che sia stata tutelata o meno da unbrevetto per invenzione, in quanto è necessaria per consentireall’utilizzatore di rendersi conto immediatamente (tenuto conto dellasottigliezza delle lamine) di aver sfogliato una sola lamina anziché più diuna”;d) “in quarto luogo, il giudizio di confondibilità tra i prodotti in esamedeve essere fatto con riguardo alla percezione da parte della clientela, acui il prodotto è destinato, [ossia] al tecnico di un determinato settore(telecomunicazioni, navale, oleodotti e gasdotti …), per il quale l’aspettovisivo, puramente estetico, del prodotto non ha di per sé alcuna rilevanzanella decisione d’acquisto”;e) “in quinto luogo … un prodotto vistosamente arancione non puòcerto essere confuso con un prodotto palesemente azzurro, posto che lacaratteristica non funzionale certamente più evidente del prodotto inquestione e, quindi, proprio quella che, sulla base dell’impressione visivagenerale, è idonea a determinare, in chi vede i prodotti in questione, ilcollegamento del prodotto ad un determinato produttore, è certamente ilsuo colore prevalente, e cioè l’arancione nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] e l’azzurronel prodotto Roxtec”;f) “in sesto luogo, la confondibilità tra i due prodotti è ulteriormenteesclusa per il fatto che nel prodotto [OSCURATO:PERSONA] è vistosamente impresso ilnome “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nel prodotto Roxtec è vistosamente impresso ilnome “Roxtec”; pertanto, è davvero inverosimile che un tecnico delsettore possa confondere il modulo di sigillatura prodotto da [OSCURATO:PERSONA] conquello prodotto da Roxtec”;Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026g) “in settimo luogo, è del tutto irrilevante che il colore nero dellelamine, che si alternano con quelle di altro colore, e del tondo nerocentrale abbia carattere funzionale oppure no, circostanza per il cuiaccertamento dovrebbe, peraltro, essere disposta una consulenza tecnicad’ufficio, visti i pareri dei tecnici contrastanti prodotti dalle parti; comedetto, infatti, la presenza nel modulo di sigillature di parti (il tondocentrale e le lamine alternate) di colore nero nel prodotto di [OSCURATO:PERSONA] cosìcome nel prodotto di Roxtec non determina alcuna confondibilità tra iprodotti”.2) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono inoltre le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solidotra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condannale ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente lespese del presente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 peresborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condannale ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente lespese del presente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 peresborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 13062/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 7146/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris