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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 19775/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20942/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FUSARO, -intimate – per la correzione degli errori material i contenuti nell’ordinanza di questa C orte S uprema di C assazione n. 22906/2022 depositata i l 22/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; rilevato che i l ricorrent e chied e la correzione de gli error i materiali contenut i nella citata ordinanza, in cui il cognome della parte intimata «[OSCURATO:PERSONA]» è sempre erroneamente indicato come «VILLANI»; ritenuto che sussiste effe ttivamente il ripetuto errore di trascrizione del cognome della parte intimata e che il ricorso va, quindi, accolto, senza alcuna decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, dandosi altresì atto che nemmeno sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte: dispone la correzione della propria ordinanza n. 22906/2022, nel senso che ovunque si legge la parola «VILLANI» o «Villani» si legga, invece, «[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]»; manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 229

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20942/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FUSARO, -intimate – per la correzione degli errori material i contenuti nell’ordinanza di questa C orte S uprema di C assazione n. 22906/2022 depositata i l 22/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; rilevato che i l ricorrent e chied e la correzione de gli error i materiali contenut i nella citata ordinanza, in cui il cognome della parte intimata «[OSCURATO:PERSONA]» è sempre erroneamente indicato come «VILLANI»; ritenuto che sussiste effe ttivamente il ripetuto errore di trascrizione del cognome della parte intimata e che il ricorso va, quindi, accolto, senza alcuna decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, dandosi altresì atto che nemmeno sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte: dispone la correzione della propria ordinanza n. 22906/2022, nel senso che ovunque si legge la parola «VILLANI» o «Villani» si legga, invece, «[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]»; manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 229
Sentenza Cassazione n. 19775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris