CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 46317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, anche richiamando alla memoria già depositata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 settembre 2023 e depositata il 16 novembre 2023, la Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, per quanto d'interesse in questa sede, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 2 marzo 2021. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza del Tribunale di Firenze in data 5 febbraio 2019 per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare (capo 3), artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 4), artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare (capo 5); artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 6), nonché artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, legge fallimentare (capo 8) e artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 legge fallimentare, quale amministratore fino al 20 maggio 2010 della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 9). La Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 3) e 5) e - in accoglimento del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 4), 6), 8) e 9) e quelli giudicati con la sentenza della stessa Corte d'appello in data 3 luglio 2018, irrevocabile il 28 gennaio 2021 - ha rideterminato la pena unica complessiva nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in sette anni e dieci mesi di reclusione. 1.2. La Sezione Quinta di questa Corte, con la sentenza suindicata, ha, invece, annullato la sentenza impugnata, limitatamente ai capi d'imputazione 4), 8), 9) e 10), nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Ciò ha fatto, in accoglimento del motivo di ricorso degli imputati in punto di qualificazione delle condotte rispettivamente ascritte ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rosi, quale bancarotta preferenziale ovvero quale bancarotta fraudolenta per distrazione, reputando che la Corte di merito avesse del tutto omesso di interrogarsi circa la causa degli apporti dei soci indicati nei cennati capi di imputazione, questione dirimente al fine della soluzione del quesito giuridico posto alla sua attenzione. 1.3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la medesima Sezione Quinta ha ritenuto che - sebbene, quanto alle imputazioni di cui ai capi 4), 8), 9), questi avesse già sollevato in appello, come poi in sede di ricorso per cassazione, la questione inerente alla differenza tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale a seconda della natura del conferimento del socio - l'avvenuta definizione della propria posizione processuale, in grado di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., precludesse sia la possibilità di una valutazione del relativo motivo, sia l'estensione del motivo svolto dai coimputati diligenti, stante il chiaro tenore della rinuncia relativa a tutti i motivi di merito, rinuncia del cui tenore la sentenza della Corte di appello dava contezza a p. 20. Ha altresì affrontato il tema - prospettato dal ricorrente - secondo cui, ove le condotte di cui ai capi 4), 8), 9) fossero state ritenute condotte di bancarotta preferenziale, i relativi reati sarebbero risultati estinti per la prescrizione maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di appello e che tale circostanza non poteva non incidere anche sulla posizione del ricorrente, posto che la rinuncia ai motivi di appello non implicava la rinuncia alla prescrizione. Sul punto la Sezione Quinta ha motivato osservando che, a proposito delle condotte di cui ai capi 4), 8), 9) non era intervenuta alcuna declaratoria di estinzione per prescrizione e, anzi, la qualifica delle stesse come bancarotta fraudolenta per distrazione aveva comportato una condanna in primo grado, rispetto alla quale il ricorrente aveva, in grado di appello, optato per un concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. La prescrizione delle condotte, meramente eventuale, poteva, dunque costituire un possibile epilogo decisorio all'esito del giudizio di rinvio in relazione, però, ai soli coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rosi, ma non certo a [OSCURATO:PERSONA]. A ragione di tale conclusione ha richiamato la sentenza Sez. U n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284481 che, pur avendo affermato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, ha chiarito in motivazione che, anche in caso concordato in appello, non si può ritenere il giudice esonerato dall'obbligo di declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il che implica una evidenza della prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] - ha rimarcato la Sezione Quinta - non era rilevabile alcuna evidenza della causa estintiva, dovendo eventualmente la prescrizione discendere da una diversa qualificazione della condotta di cui ai citati capi d'imputazione, previa individuazione della sussistenza, nelle indicate vicende, di mutuo o di finanziamento in conto capitale, sulla scorta della valutazione di merito affidata al giudice in sede di rinvio. Concludeva che neanche l'effetto estensivo poteva soccorrere le ragioni del ricorrente, perché comunque si era verificata una preclusione processuale per la rinuncia ai motivi di merito, non risulta ndo, affatto, la prescrizione immediatamente rilevabile ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza della Sezione Quinta indicata in preambolo ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico e articolato motivo, di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente, dopo aver ripercorso la propria vicenda processuale, denuncia l'errore percettivo indotto dall'omessa lettura della richiesta di concordato (depositata in allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza) nella quale si dichiara espressamente «con la presente richiesta di concordato l'appellante non intende rinunciare e, in effetti, non rinuncia, all'eventuale prescrizione dei reati contestatigli ai capi 3), 4), 5), 6), 8) e 9) dell'imputazione, soggiungendo che «i reati descritti ai capi 4), 6), 8), e 9) dell'imputazione sono stati qualificati dal Giudice di primo grado come ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione di talché, salva l'ipotesi in cui vengano riqualificati in ipotesi di bancarotta preferenziale, con conseguente estinzione per prescrizione da dichiarare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non risultano allo stato estinti per prescrizione». Tanto - si precisa - era stato ribadito nella memoria difensiva, depositata all'udienza del 10 febbraio 2021 (anch'essa allegata al ricorso straordinario) in cui si era formulata espressa richiesta di declaratoria ex articolo 129 cod. proc. pen. e si era richiesto alla Corte di appello di voler «in ogni caso, nell'ipotesi di ritenuta insussistenza dei delitti di cui ai capi 4), 8) e 9) dell'imputazione e/o nell'ipotesi in cui tali delitti vengano riqualificati ai sensi del 216, comma 3, legge fallimentare con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione di tali reati, pronunciare declaratoria di sussistenza e/o di estinzione dei predetti anche in favore di [OSCURATO:PERSONA]». L'errore percettivo è - secondo il ricorrente - di carattere decisivo perché «la Sezione Quinta ha potuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendo erroneamente attribuito alla richiesta di concordato il valore di rinuncia all'eccezione di prescrizione, non ancora dichiarata con sentenza». Si lamenta, poi, l'erroneità dell'interpretazione dell'arresto citato nella sentenza oggetto di ricorso straordinario (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo), poiché si delinea una differenza - invece inesistente proprio alla luce della pronuncia citata - tra l'eventuale riqualificazione giuridica del reato, rilevante ai fini della declaratoria di prescrizione, effettuata direttamente dalla Corte di legittimità e quella effettuata dal giudice di merito in sede di rinvio.Denuncia che anche in questo passaggio motivazionale si riverbererebbe la conseguenza dell'errore di fatto. Nell'ultima parte del ricorso straordinario, pur ammettendosi che non viene in rilievo un errore di fatto, si evidenzia l'inesattezza giuridica dell'affermazione formulata dalla Sezione Quinta in punto di operatività dell'effetto estensivo delle impugnazioni dei coimputati in favore del non impugnante limitatamente alla possibilità che si possa procedere, in favore degli impugnanti, a un'immediata pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non potendo invece valere nel caso in cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenga a seguito di una riqualificazione giuridica del fatto, ove effettuata all'esito di un giudizio di merito ordinato, peraltro, dalla stessa Corte di legittimità attraverso l'annullamento con rinvio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, anche richiamando le proprie conclusioni scritte, depositate in data 12 luglio 2024. 4. Il ricorrente, in data 4 settembre 2024, ha depositato memoria di replica con la quale ha avversato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, richiamando le ragioni del ricorso straordinario. 5. All'udienza del 31 ottobre 2024, si è svolta la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280) che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell'errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria.Il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non rappresenta quindi uno strumento da adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quanto deciso dalla Corte di legittimità: non possono trovare ingresso le censure di tipo genericamente rivalutativo, pur in presenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle *decisioni di merito che si espongano a critiche. Tale assetto risulta, del resto, funzionale alla necessità di tutelare - entro i limiti della ragionevolezza - il giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali. 2. Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni. Con il ricorso straordinario si deduce l'errore di fatto sotteso alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi d'imputazione 4), 8) e 9), laddove - si osserva - la dichiarazione di rinuncia ai motivi di appello in data 4 febbraio 2021 faceva salva la richiesta di declaratoria di prescrizione, per il caso di qualificazione degli illeciti come bancarotta preferenziale: tema sul quale gli altri ricorrenti avevano insistito, ottenendo sul punto un annullamento con rinvio i cui effetti avrebbero dovuto estendersi anche al [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, secondo il ricorrente la Sezione Quinta, indotta in errore dalla sintesi della richiesta di concordato e di rinuncia ai motivi di appello fatta dalla Corte di appello di Firenze, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo erroneamente a detta manifestazione di volontà dell'imputato il valore di rinuncia all'eccezione di prescrizione dei reati suindicati. 2.1. Rileva in primo luogo il Collegio che la sentenza oggetto di ricorso straordinario, al paragrafo 4. (p. 35 e s.), nell'occuparsi dell'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha svolto un'articolata motivazione in diritto in punto d'impossibilità di valutazione del motivo riguardante la qualificazione della bancarotta (per distrazione, così come ritenuta ovvero preferenziale, come vorrebbe il ricorrente) e d'impossibilità di estendere a [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso dei coimputati, valorizzando il fatto che il primo ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando a tutti i motivi di ricorso e non deducendo la prescrizione dei reati diversi da quelli sub 3) e 5). La valutazione sulla portata della rinuncia all'impugnazione costituisce apprezzamento di merito e non errore percettivo, che non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione e, anzi, è razionalmente sostenuto proprio dal tenore della rinuncia riportata in ricorso, attraverso il richiamo per relationem al contenuto sintetizzato a p. 20 della sentenza della Corte di appello di Firenze. In altri termini, il fatto che la Sezione Quinta abbia ritenuto, alla luce della proposta di concordato, di non poter scrutinare i motivi di ricorso con i quali si era contestata la qualificazione dei reati (motivi che sono ben presenti al collegio, come si evince dal quarto rigo del punto 4 del Considerato in diritto: pag. 35 della sentenza) e di non potere far rifluire in favore del rinunciante gli effetti dell'accoglimento dei ricorsi dei coimputati, rappresenta il frutto di una consapevole valutazione giuridica la cui condivisibilità non può rappresentare l'oggetto del ricorso straordinario per le ragioni indicate in premessa. 2.2. Rileva poi il Collegio, in senso dirimente, che la piana lettura dell'atto integrale di rinuncia ai motivi d'appello dà contezza dell'assoluta assenza di qualsiasi svista percettiva e, invece, dell'esattezza del contenuto della rinuncia riassunta a p. 20 della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 2 marzo 2021, richiamata a p. 35 nella sentenza della Sezione.Quinta. E, invero, nel cennato atto di rinuncia ai motivi e proposta di concordato, dopo un'articolata premessa, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al Procuratore generale - rilevata l'intervenuta estinzione dei reati contesati ai capi 3) e 5) alla luce del contenuto della rinuncia indicata nel ricorso straordinario - «di voler concordare ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. l'accoglimento dei motivi di appello riguardanti il trattamento sanzionatorio riservato dal Giudice di primo grado all'appellante, ritenendo la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi 4), 6), 8) e 9) e quelli giudicati con la sentenza della stessa Corte d'appello in data 3 luglio 2018, irrevocabile il 28 gennaio 2021», secondo il calcolo ivi indicato, con esplicita «rinuncia a ogni altro motivo d'impugnazione». Sicché la conferma - contenuta nella premessa di detto atto di rinuncia e ripetuta nella memoria difensiva, depositata all'udienza del 10 febbraio 2021 dell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a beneficiare della prescrizione per il caso di riqualificazione dei reati, implica soltanto una positiva esclusione di una rinuncia alla prescrizione, ma non incide sulla portata della conclusiva rinuncia all'impugnazione correttamente estesa, secondo l'apprezzamento della Sezione Quinta, a tutti i motivi di merito. 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu