CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 10 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 12 gennaio 2020, condannandolo alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale, che ha rilevato che l'imputato non aveva compiuto alcuna condotta idonea a ridurre le conseguenze dannose dei reati ed ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ei in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno