CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto di rapina aggravata contestato, è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, è altresì meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale a pagina 5; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]