CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 13405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore Pappalardo - di fiduciaavverso l’ordinanza del 24/11/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, AssuntaCocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatania del 20 ottobre 2025 con la quale è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cuiagli artt. 110 cod. pen., 628, primo e terzo comma, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo1), di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 61, primo comma n. 2, cod.pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 110 cod. pen., 628, primo comma eterzo comma n. 1 e n. 3, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 3).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condottacontestata nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. e illogicità della motivazione conriferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 628 cod. pen.Si deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale che aveva escluso che gliindagati avessero agito per tutelare un loro diritto astrattamente azionabile in giudizio neiconfronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, sarebbe stato travisato il datofattuale relativo alla liceità dei rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attesoche il primo, dialogando con il figlio del secondo (ovvero [OSCURATO:PERSONA] anch'egli suodipendente) aveva rappresentato di essere creditore di una somma di circa 35.000 euro,avendo venduto del rame a tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto per il quale la persona offesa SalvatoreCapizzi avrebbe fatto da garante (impegnandosi al pagamento della somma in luogo diquest'ultimo qualora non avesse saldato il debito), dichiarando altresì che il recupero di talecredito gli avrebbe permesso di corrispondere all'odierno indagato somme relative aretribuzioni non ancora corrisposte; dunque, secondo la difesa, tale rappresentazione deifatti consentirebbe di ritenere che, al momento dell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ritenevadi vantare un diritto legittimo di ricevere la somma, essendo creditore anch'egli per leprestazioni lavorative svolte presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 273 cod. proc.pen., per mancanza di gravità indiziaria, e illogicità della motivazione con riferimento allospecifico ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rapina aggravata, provvisoriamentecontestato al capo 3.Si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il requisito dellagravità indiziaria valorizzando due intercettazioni telefoniche la n. 1411 e la n. 1420,registrate il 20 giugno 2025, rispettivamente alle 08:31 e alle 12:01, intercorse tra Salvatoreprimo di acquistare una gru nella disponibilità della persona offesa, che indicava un prezzodi 1.500 euro.Si deduce, invero, che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in sede denuncia e disommarie informazioni, aveva affermato che aveva già programmato di recarsi presso lasede della ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, vantando un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ilTribunale, affermando che fosse stato l'odierno ricorrente ad attirare la persona offesapresso la suindicata ditta, avrebbe palesemente travisato la realtà fattuale.La tesi difensiva sarebbe avvalorata dalla circostanza che, a distanza di due mesi, ilfurgone della persona offesa, a dimostrazione del risalenti rapporti leciti intercorsi tra i due;conseguentemente, tenuto conto dei rapporti economici intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA],non si comprenderebbe quale sia l'elemento che fonderebbe la gravità indiziaria per il delittoprovvisoriamente contestato al capo 3, essendo stata accertata la assenza di contatti tral'odierno ricorrente e gli autori materiali della rapina (ed invero si evidenzia anche che lapersona offesa, nella ricostruzione della vicenda, avrebbe indicato come possibile mandanteesclusivamente il [OSCURATO:PERSONA] senza mai accennare ad un possibile coinvolgimento di AntoninoMascali).2.3. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alle esigenze cautelarinonché mancanza di motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura meno afflittivaai fini della tutela delle esigenze cautelari. Si deduce che nella fattispecie, in assenza dicircostanze specifiche, sintomatiche di un legame effettivo e stabile con il contesto criminaledi riferimento, non sarebbero emersi dagli atti elementi idonei a sostenere la presunzione disussistenza di esigenze cautelari da tutelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale sotto il duplice profilo della violazione dilegge e del vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della qualificazione giuridica dellacondotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 393 cod.pen., è manifestamente infondato.2.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che il soggetto agente persegue ilconseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, maragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfarepersonalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).2.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cui all’art. 393cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno diuna pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nelprimo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nullarilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede,ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nella rapina, invece, l’agentenon si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astrattolegittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere unprofitto che sa non spettargli.2.3. Nella fattispecie, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che lacondotta descritta al capo 1 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non è stata qualificata comeesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto non era emersoalcun diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], né da parte di RosarioViglianisi, né da parte di alcuno dei [OSCURATO:PERSONA] (pagine 10-11 della ordinanza impugnata). Infatti, l'ordinanza del riesame ha sottolineato che, con riferimento al presunto dirittodel [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del materiale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato conclusocon il compratore [OSCURATO:PERSONA] e non con [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce dei colloquitelefonici intercettati intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggressione, non era sostenibile lasussistenza di un diritto del [OSCURATO:PERSONA] di pretendere in via diretta dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento diun debito contratto dal [OSCURATO:PERSONA], in base ad una presunta garanzia da questi prestata.Né emergeva un diritto dei [OSCURATO:PERSONA] azionabile in giudizio nei confronti del Capizziconsiderato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendi arretrati da pagare coni soldi che avrebbe incassato il [OSCURATO:PERSONA], l'unico rapporto di lavoro documentato risultavaquello fra [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risultavainadempiente, avendo corrisposto tutti gli stipendi fino a maggio 2025 (come da buste pagaprodotte in udienza dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]). Quanto a [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], pure volendo supporre che avessero svolto un’attività lavorativairregolare per conto del [OSCURATO:PERSONA], non potevano certo pretendere il pagamento dellostipendio da [OSCURATO:PERSONA] solo perché presunto creditore o “garante” del [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questasede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendo ritenuto che,nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato postoin essere la condotta in relazione ad una somma di denaro sulla quale non potevaragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantito dall’ordinamento; l’indagato,dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce e violenza, un diritto che non avrebbepotuto rivendicare rivolgendosi al giudice.3. È infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il dupliceprofilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza della gravitàindiziaria per il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestata al capo 3.3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che, in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicae ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460-01).3.2. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, inoltre, è stato chiaritoche è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari"gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di provaidoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod.proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; conforme: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).3.3. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avereadeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione immune da vizi logici,avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, anche per ildelitto di rapina aggravata provvisoriamente contestato al capo 3.Il Tribunale ha argomentato che gli elementi indiziari emersi, nei limitidell’accertamento proprio della fase cautelare, erano connotati dalla necessaria gravità econvergenza circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rapina,valorizzando diversi elementi, tra i quali la singolare scansione temporale dei fatti, avvenutiquando [OSCURATO:PERSONA] aveva appena ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 15.800,00oggetto della rapina, ed il fatto che gli unici soggetti che avrebbero potuto informare AngeloMascali dell'importo delle somme detenute dal [OSCURATO:PERSONA] erano il [OSCURATO:PERSONA], che avevaeffettuato poco prima il pagamento in favore della persona offesa, e [OSCURATO:PERSONA],presente al momento del pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA].Si trattava per il Tribunale di elementi che, contrariamente alla prospettazionedifensiva, disvelavano la preventiva e congiunta pianificazione dell'azione delittuosa da partedi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il preciso ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda, consistente nell'avere attirato sui luoghi la vittima designata, d'accordo con RosarioViglianisi e con [OSCURATO:PERSONA], al fine di agevolare la successiva sottrazione del denaro(pagine 18-20 della ordinanza impugnata).3.4. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanzeprocessuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muoverecritiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto e le osservazioni del ricorrente nonscalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifestaillogicità della stessa.4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione sullasussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile.4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante nellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma nonanche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242-01)4.2. A tali criteri valutativi si è attenuta l'ordinanza impugnata, con la quale leesigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva, sono state desunte dalla personalitàdell’indagato, gravato da precedenti penali per delitti di danneggiamento seguito da incendioe di tentata estorsione aggravata ex art. art. 416-bis1 cod. pen. attestanti la prolungatavicinanza del ricorrente a contesti di criminalità organizzata e il frequente ricorso a metoditipicamente intimidatori, nonché per delitti materia di stupefacenti e contro il patrimonio, edall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emersa, nei limiti propridell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità dei fatti, commessi con l'uso di un'arma, inconcorso complici, le cui modalità di esecuzione denotavano la professionalità criminaledegli autori; anche il giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere è statofondato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell’indagato, senza limitarsi ad invocare,diversamente da questo dedotto dal ricorrente, la presunzione conseguente allacontestazione dell'aggravante mafiosa (pagg. 21 e 22 della ordinanza impugnata).Il Tribunale, inoltre, specificamente motivando sulla relativa censura difensiva, hagiudicato non decisivo al fine di escludere o di attenuare il gravissimo quadro cautelare, ilrisarcimento offerto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non risultando univocamente sintomatico disincera resipiscenza, né la ammissione dei fatti descritti al capo 1 della provvisoriaimputazione, atteso che, a fronte del gravissimo quadro indiziario (l’azione veniva, invero,registrata dalle telecamere dello stabilimento e da quelle installate dalla polizia giudiziaria),non appariva indicativa di una volontà collaborativa, avendo peraltro il ricorrente, allo stessotempo, tentato di sminuire la gravità delle sue condotte (pag. 22 dell’ordinanza impugnata).4.3. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive,risultando incensurabili in questa sede di legittimità.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni didell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]