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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24541/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in quanto mancante, contraddittoria, manifestamente illogica e frutto di travisamento degli "elementi probatori" (non specificamente indicati, né allegati all'atto di impugnazione) è manifestamente infondato avendo i giudici di appello confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione con un compiuto apparato argomentativo che - lungi dal presentare contraddittorietà e/o palesi illogicità - illustra le risultanze processuali e riporta in modo lineare e congruo le ragioni per le quali l'assunzione da parte dell'imputato della paternità del furto dell'auto a bordo della quale era stato controllato non era considerata credibile poiché contraddetta dalle modalità della sottrazione descritte dal derubato in denuncia (si vedano le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza); con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede le doglianze già motivatamente disattese dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in quanto mancante, contraddittoria, manifestamente illogica e frutto di travisamento degli "elementi probatori" (non specificamente indicati, né allegati all'atto di impugnazione) è manifestamente infondato avendo i giudici di appello confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione con un compiuto apparato argomentativo che - lungi dal presentare contraddittorietà e/o palesi illogicità - illustra le risultanze processuali e riporta in modo lineare e congruo le ragioni per le quali l'assunzione da parte dell'imputato della paternità del furto dell'auto a bordo della quale era stato controllato non era considerata credibile poiché contraddetta dalle modalità della sottrazione descritte dal derubato in denuncia (si vedano le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza); con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede le doglianze già motivatamente disattese dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn