CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22378/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 novembre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione GIP in data 21 maggio 2024 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge nonché il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità è inammissibile in quanto è meramente reiterativo di profili di doglianza già formulati. La Corte d'appello, con motivazione non manifestamente illogica, individua nella quantità, nella suddivisione in numerosi involucri e nella quantità del principio attivo gli elementi idonei a dimostrare la destinazione della sostanza allo spaccio. 3. Rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza alla recidiva, l'applicazione della recidiva nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili in quanto reiterativi di profili di doglianza già formulati nonché vagliati dai giudici di merito. Si osserva che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo o anche solo in ragione dei precedenti penali. La Corte nel caso in esame ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, rilevando, con motivazione non manifestamente illogica, che non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'inesistenza di elementi positivi tanto con riguardo alla personalità dell'imputato quanto in riferimento alla condotta processuale e al comportamento tenuto successivamente al fatto. Con riguardo al motivo inerente alla recidiva, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato che il ricorrente era gravato da una precedente condanna per condotte analoghe e aveva posto in essere i fatti in contestazione mentre stava espiando la misura alternativa della detenzione domiciliare per altro procedimento a dimostrazione di accresciuta pericolosità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MAn Donate rranti oEpor:,7:,,tTATA R - P:17 U2O26 o d'tziario FtHTL i O Mett• Santis ........ L• ,,.,,.....,.......