CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25986/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipolsai [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1232/2025depositata il 28/9/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25710/2025Numero sezionale 566/2026Numero di raccolta generale 25986/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia inordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati,non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]