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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37857/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, nonché la liquidazione delle spese processuali in favore della stessa parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 28/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (dall'avere commesso la violenza o minaccia con armi e da più persone riunite) in concorso, ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato agli imputati perché, «in concorso fra loro, [...], con minacce, comportamenti ed atti intimidatori, consistiti in: telefonate nel corso delle quali venivano proferite le seguenti frasi: "Lei non ha capito ... io so dove lavora, il tragitto che fa per andare ... so che è il capo di una ditta qui vicino ... della quale non le dico il nome ... io sono già stato davanti a casa sua, so dove abita ... ha una bella casa ... ha installato le telecamere ... ho una sua foto ... in questo momento sono gentile se lei non mi vuole incontrare ... la incontrerò io ugualmente e non sarò così gentile ... ti vengo a prendere di sorpresa ... devo usare altri modi con lei ... ci vedremo presto ... muoviti ... hai rotto il cazzo ... tanto un giorno ci vedremo"; minacce verbali al videocitofono della abitazione della P.O., nei confronti della quale veniva proferita la seguente frase: "Paga i debiti cornuto che io ti taglio la testa"; atti intimidatori consistiti nel recapito davanti alla abitazione della P.O. di un contenitore di plastica con all'interno liquido infiammabile e n. 5 proiettili cal. 9X21 accompagnato da uno scritto anonimo riportante la seguente frase : "animale paga i tuoi debiti altrimenti ti stacchiamo la testa e la prendiamo a calci" e successiva telefonata di rivendicazione di tale atto intimidatorio nel quale venivano pronunciate le seguenti parole: "Sistema il debituccio che hai ... hai capito? Adesso ti abbiamo fatto un regalino fuori casa ... sistema il debituccio altrimenti ti vengo a trovare a casa ... in montagna ... dove cazzo vai e ti rompo le corna", compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a consegnare la somma di euro 180.000,00, non riuscendo nell'intento per cause esterne alla loro volontà, ovvero perché la [OSCURATO:PERSONA] non procedeva al pagamento di quanto richiesto.

Con recidiva specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] [...]. in Imbersago ed altri luoghi dal gennaio all'ottobre del 2013».2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 56 e 629 cod. pen., e agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., «omessa motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente al fatto di tentata estorsione - manifesta illogicità - motivazione giuridicamente errata con riferimento ai criteri probatori afferenti alla sussistenza del fatto - omessa ed errata motivazione in relazione alla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al fatto dei correi - manifesta illogicità e carenza motivazionale in relazione al fondamento dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del coimputato - travisamento della prova».

L'[OSCURATO:PERSONA] lamenta anzitutto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, contraddittoria e illogica in quanto non avrebbe adeguatamente considerato il proprio motivo di appello con il quale aveva rappresentato l'inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che questi aveva negato di avere un debito nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], mentre tale debito era stato invece in realtà riconosciuto esistente dal Tribunale di Lecco - e non escluso né ritenuto infondato neppure dalla Corte d'appello di Milano - con la conseguenza che ciò «avrebbe dovuto implicare una cospicua rivisitazione critica dell'attendibilità della persona offesa», con riguardo alle dichiarazioni della stessa relativamente sia all'asserita insussistenza del proprio debito sia all'attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA] di condotte minacciose o, comunque, alla consapevolezza, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], delle minacce poste in essere dagli altri coimputati.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva sollecitato la considerazione, nel suo contenuto integrale, della conversazione del 15 novembre 2013 tra egli stesso, il Viganò e la zio di questi [OSCURATO:PERSONA], la quale si doveva ritenere decisiva nella valutazione sia dell'esistenza del debito del Viganò nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] sia dell'inconsapevolezza, da parte di questi, delle condotte minacciose poste in essere da terzi, atteso che, nel corso della predetta conversazione, il Viganò «non riusciva a negare il suo debito» e l'[OSCURATO:PERSONA], il quale era ignaro della registrazione, non avrebbe avuto motivo di negare più volte e perentoriamente, come invece fece, di essere coinvolto nelle condotte minacciose di terzi, atteso che, anzi, l'affermazione di tale coinvolgimento avrebbe rafforzato la sua pretesa creditoria.In terzo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, nei propri confronti, del coimputato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe valutato il proprio motivo di appello relativo all'inattendibilità delle stesse dichiarazioni - che avrebbero dovuto essere adeguatamente frazionate, con riferimento a quelle che lo accusavano e non soltanto a quelle rese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - nel quale aveva rappresentato come l'inattendibilità delle predette dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] nei propri confronti emergesse, oltre che da quanto in precedenza esposto, anche dai fatti che: la riconosciuta sudditanza del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rendeva l'[OSCURATO:PERSONA] un «più acconcio bersaglio dichiarativo sul quale stornare le accuse di condotte materiali che i motivi di appello, puntualmente elusi, si incaricavano di smentire», sicché «proprio l'attribuzione di condotte materiali al ricorrente, o comunque la dichiarazione in ordine ad un suo diretto mandato al [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto concerne la minaccia mediante l'apposizione di una tanica di benzina, avrebbe dovuto stabilire il punto di partenza per pervenire alla conclusione della inattendibilità del collaborante con riferimento alla posizione del ricorrente»; «a dispetto delle dichiarazioni del collaborante, il quale asseriva che per procurarsi un alibi [relativamente al predetto episodio della tanica di benzina] l'[OSCURATO:PERSONA] si era recato in Austria, si dimostrava invece che l'appellante si trovava in Italia».

Secondo il ricorrente, pertanto, la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di esaminare decisive censure che erano state mosse alla sentenza di primo grado con il proprio atto di appello, nonché di «procedere ad una valutazione di tipo unitario del materiale probatorio».

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 54, terzo comma, cod. pen., e agli artt. 125, 192, 530, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «carenza di motivazione in relazione all'esimente dello stato di necessità».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia implicitamente rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuta l'esimente dello stato di necessità, eventualmente con formula dubitativa, senza argomentare in ordine al predetto motivo di appello e senza nulla «osserva[re] circa il rapporto interno tra i correi» e ribadisce che, come aveva rilevato nel predetto motivo di appello, alla luce dell'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, gli stessi fatti avrebbero dovuto essere ricondotti nell'ambito della causa di giustificazione della cosiddetta coazione morale, atteso trle- la ta-lé sentenza avrebbe: «da[to] atto del rapporto di soggezione dell'[OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri imputati»; «accennato a più riprese alla provenienza mafiosa dei soggetti che materialmente avrebbero posto in essere gli atti intimidatori nei confronti del Viganò»; fatto riferimento «alla circostanza che dall'esame dibattimentale dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse emersa una posizione in realtà difensiva a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA], tale da gettare una luce sinistra sui rapporti dell'appellante con questo leader dei calabresi»; «preso atto che probabilmente l'[OSCURATO:PERSONA] era stato "indotto" ad effettuare il recupero del credito per i propri pregressi rapporti con i correi»; fatto riferimento «alle pressioni che i correi avevano esercitato nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] attraverso innumerevoli telefonate (pag. 30); al (testuale) metus sofferto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (sempre a pagina 30); metus che poi veniva ulteriormente evidenziato [...] attraverso il riferimento al rimprovero mosso dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] (... chiacchiere non ne voglio) per avere disubbidito ai suoi ordini (pag. 32)».

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110, 116 e 393 cod. pen., e agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «carenza di motivazione in relazione al riconoscimento in capo al ricorrente di reato diverso da quello voluto dai concorrenti - imputazione a diverso titolo del fatto in ambito concorsuale».

Il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Milano non abbia accolto il proprio motivo di appello con il quale aveva rappresentato che, posto che dovrebbe essere ritenuta ammissibile l'affermazione di responsabilità per diversi titoli di reato per diversi concorrenti, egli, sulla base del fatto come descritto dalla sentenza di primo grado, avrebbe potuto e dovuto rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o giovarsi della diminuzione di pena di cui all'art.116 cod. pen. 3.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110, 393 e 56-629 cod. pen., e agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., l'«errore giuridico in relazione alla qualificazione della fattispecie contestata al ricorrente - carenza di motivazione».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe errato nel qualificare il fatto come tentata estorsione anziché come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A tale proposito, il ricorrente rappresenta anzitutto che la Corte d'appello di Milano, nel pervenire alla conclusione secondo cui gli elementi a disposizione non avrebbero consentito di comprendere se il credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò esistesse o no, avrebbe omesso di valutare, così incorrendo anche in una omessa motivazione, tutti gli elementi, indicati nella sentenza di primo grado - ed evidenziati nell'atto di appello, oltre che richiamati nel motivo in esame — che avrebbero consentito di «desumere con nettezza il credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA]».

In secondo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la stessa Corte d'appello di Milano sarebbe incorsa in un'erronea interpretazione dell'art. 393 cod. pen. in quanto avrebbe «assunto [...] a criterio probatorio guida quello tipico della giurisdizione civile», laddove, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., sarebbe «indifferente che il credito sussista o non sussista» e «se la pretesa possa avere più o meno possibilità di successo giudiziale», atteso che, come è stato chiarito dalla sentenza Filardo delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, «il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare».

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Milano, la propria consapevolezza di non potere agire in giudizio a tutela del proprio credito non potrebbe essere tratta dal fatto che il curatore del proprio fallimento gli aveva detto che, in mancanza di fatture, egli non avrebbe potuto agire in giudizio, atteso che, in tale modo, la predetta Corte d'appello avrebbe «illogicamente valorizzato un rifiuto immotivato del curatore di non volere agire che sulla base di fatture nonché il fatto che questi aveva stracciato quelle che il ricorrente gli aveva presentato.

È però di tutta evidenza che tale assunto non insidia la coscienza e volontà dell'agente incline a considerare giuridicamente perseguibile il credito, ben potendosi nel corso della procedura fallimentare creare le condizioni per azionare il credito anche mediante un'azione cognitiva, non necessariamente monitoria: le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] colgono un momento di passaggio della procedura, non la sua definizione».

In quarto luogo, quanto alla finalità di interesse personale che avrebbe animato i correi, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano l'abbia ritenuta: sulla base delle dichiarazioni dei coimputato collaborante [OSCURATO:PERSONA], «e pertanto funzionalizzando l'errata disamina della sua attendibilità»; senza che si possa comprendere a quale passaggio della propria motivazione essa faccia riferimento ai fine di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per soddisfare un proprio interesse personale; operando un riferimento meramente generico «all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., «[m]ancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., e del vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - carenza di motivazione - manifesta illogicità e omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena edittale».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia confermato il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche e la pena che era stata irrogata dal Tribunale di Lecco, senza prendere in considerazione le ragioni che erano state addotte nel proprio atto di appello in favore della concessione delle predette circostanze attenuanti e di una riduzione della pena irrogata, con particolare riguardo all'intensità del dolo e alla propria personalità e condotta processuale, evidenziando anche come la stessa sentenza impugnata «riserva non pochi dubbi al fatto che comunque il ricorrente avesse un credito».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 393 e 629 cod. pen.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe fatto buon governo dei principi affermati dalla citata sentenza Filardo delle Sezioni unite della Corte di cassazione in quanto, con l'affermare che «non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito» che sarebbe stato vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò, avrebbe trascurato di accertare, come avrebbe invece dovuto fare, l'esistenza o no dello stesso credito, accertamento che era necessario al fine di ritenere la sussistenza o no degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, con la conseguenza che, non avendo escluso la possibilità dell'esistenza del menzionato credito, sulla base degli elementi di prova acquisiti nel contraddittorio delle parti, non si potrebbe neppure escludere che l'agente abbia potuto maturare la ragionevole convinzione che lo stesso credito esisteva e poteva essere tutelato davanti all'autorità giudiziaria, sicché difetterebbe l'elemento psicologico del reato di estorsione dell'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.

Il ricorrente si duole anche del fatto che la Corte d'appello di Milano avrebbe indagato l'elemento psicologico del reato con riferimento al «bagaglio conoscitivo» del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], «ivi compresa la circostanza che lo stesso (e solo lui) fosse consapevole della impossibilità di tutelare il suo credito dinanzi all'autorità giudiziaria», estendendo erroneamente la condizione psicologica dell'[OSCURATO:PERSONA] agli altri coimputati, così omettendo di fornire un'adeguata motivazione in ordine alla possibile configurazione, in capo a sé, del diverso reato di (tentato) esercizio arbitrario delle proprie ragioni.4.2.

Con il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice.

Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Milano non avrebbe correttamente valutato, rendendo sul punto una motivazione carente e illogica, la chiamata in correità del concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], sotto i profili della sua credibilità, dell'attendibilità delle sue dichiarazioni e dei necessari riscontri esterni alle stesse, e, in particolare: non avrebbe tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] cominciò la propria collaborazione nel luglio del 2017, quando era in corso il dibattimento in primo grado e dopo che era venuto a conoscenza «del compendio probatorio, essendo coimputato nel medesimo procedimento»; avrebbe indicato, quali riscontri esterni alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], elementi che non si potrebbero considerare tali, «essendo già in atti e conosciuti dal collaboratore, non ricercati ed accertati a seguito delle [sue] propalazioni».

Il ricorrente lamenta altresì la carenza della motivazione là dove la Corte d'appello di Milano reputa che il [OSCURATO:PERSONA], nelle proprie dichiarazioni dibattimentali, abbia «cercato di alleggerire la posizione di [OSCURATO:PERSONA]» (così il ricorso), rispetto a quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di [OSCURATO:PERSONA], asserendo che tale tesi della Corte d'appello costituirebbe una mera congettura, non avendo la stessa Corte indicato «i motivi che avrebbero esortato il collaboratore a fornire una versione dei fatti parzialmente diversa» e quale interesse avrebbe avuto il [OSCURATO:PERSONA] ad «attenuare la posizione del [OSCURATO:PERSONA]», tenuto anche conto del fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] «aveva forni[to] consistenti elementi di prova a carico del ricorrente nel procedimento denominato "Lex"».

Il ricorrente sostiene peraltro che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, aveva in realtà chiarito quanto aveva dichiarato al predetto pubblico ministero della DDA di [OSCURATO:PERSONA], precisando che il [OSCURATO:PERSONA] era «contrario ad avanzare eventuali minacce o ad esercitare violenza», fornendo anche una spiegazione di quelle che potevano apparire delle dichiarazioni divergenti, e ciò anche con riguardo alla dichiarazione, che aveva reso al predetto pubblico ministero della DDA di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva «orchestrato», avendo spiegato come «l'utilizzo del verbo orchestrare dovesse essere ricondotto alla cosiddetta "messinscena" per recuperare il credito (secondo la quale il Viganò avrebbe dovuto essere notiziato del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse a suo volta debitore del "calabresi" per indurlo a saldare il debito) e giammai quale sostantivo per indicare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l'orchestratore (inteso come ideatore e organizzatore) della condotta violenta».4.3.

Con il terzo motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'art. 629, secondo comma, cod. pen., e agli artt. 521 e 522, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente contesta anzitutto la mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta aggravante dell'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite per non avere la Corte d'appello di Milano fornito alcuna argomentazione in ordine al fatto che, al momento della realizzazione della minaccia, ricorresse la simultanea presenza di almeno due persone.

In secondo luogo, il ricorrente deduce che la ritenuta (da parte della Corte d'appello di Milano) ammissibilità della cosiddetta contestazione in fatto delle due circostanze aggravanti dell'essere stata la minaccia commessa con armi e da più persone riunite potrebbe sopperire al difetto di formale contestazione delle stesse circostanze aggravanti solo nel caso in cui il capo d'imputazione «valorizz[i] comportamenti individualizzati nella sua materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, che garantiscano di ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice», il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui, al contrario, «il capo di imputazione, per come è stato formulato, non ha consentito il diritto di difesa a cagione della insufficienza degli elementi di fatto che avrebbero dovuto integrare le circostanze aggravanti ritenute in sentenza».

Ciò tenuto anche conto dei fatti che l'applicato combinato disposto degli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., non «consente al difensore di evincere con sufficiente chiarezza il numero delle persone che avrebbero dovuto partecipare alla commissione del delitto contestato considerando, tra l'altro, che gli imputati del presente procedimento sono inferiori al numero previsto dall'art. 112 c.p.» e che la violenza o minaccia sono elementi costitutivi del reato di estorsione, sicché «l'ulteriore e più grave violenza o minaccia previste dall'ultimo capoverso dell'art. 628 c.p., non possono essere assorbite con la sola descrizione del capo di imputazione previsto per il delitto di estorsione».

Il ricorrente sostiene ancora che, col ritenere la sussistenza delle due menzionate circostanze aggravanti, i giudici di merito si sarebbero «arrogati prerogative processuali riservate esclusivamente al Pubblico Ministero», atteso che, stante la mancata contestazione delle stesse circostanze aggravanti, da parte dell'organo dell'accusa, sin dalla richiesta di rinvio a giudizio e, poi, nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento, si dovrebbe ritenere che non si fosse in presenza di una contestazione in fatto ma di una precisa scelta dello stesso organo dell'accusa, rispetto alla quale il giudice chiamato a decidere non aveva alcun autonomo potere.4.4.

Con il quarto motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano gli abbia negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base del fatto che egli non aveva «mostrato alcun segno di resipiscenza o ripensamento circa le azioni commesse», e rappresenta in proposito, da un lato, che il diniego delle predette circostanze attenuanti non potrebbe essere fondato esclusivamente sulla valutazione negativa della mancata collaborazione da parte dell'imputato e, dall'altro lato, che la Corte d'appello di Milano: avrebbe illogicamente motivato con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che questi avrebbe inteso "alleggerire" la posizione del [OSCURATO:PERSONA], laddove tale tesi non troverebbe alcun riscontro e, anzi, risulterebbe smentita dalle numerose accuse, per fatti ben più gravi (essere a capo di un'associazione mafiosa), rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento denominato "Lex"; avrebbe travisato le risultanze processuali con riguardo all'episodio della tanica di benzina, ritenendo che esso fosse stato organizzato dal [OSCURATO:PERSONA], laddove il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che «era stato tale Luca a occuparsene e che il [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza delle concrete modalità delle condotte poste in essere» (così il ricorso); non avrebbe considerato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contrario ad azioni violente nei confronti della persona offesa, tanto da disapprovare «la biasimevole chiamata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] a Viganò».

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., «omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo al ricorrente - manifesta illogicità e carenza motivazionale in relazione al fondamento dell'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza, in capo a sé, del dolo del delitto di tentata estorsione e all'esclusione della riqualificazione del fatto.

Asserisce che la motivazione resa al riguardo dalla Corte d'appello di Milano - secondo cui «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno commesso le azioni descritte nel capo d'imputazione mossi dall'interesse personale di ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata» - costituirebbe una «mera formula di stile», atteso che la stessa Corte d'appello non spiegherebbe «come dalla condotta materiale del [OSCURATO:PERSONA], e dunque dalle telefonate asseritamente minatorie, possa escludersi che lo stesso ritenesse di agire per il conseguimento di un credito per conto e nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], nella convinzione del diritto di costui a riscuoterlo, versando dunque [...] in errore di fatto» - e riconoscerebbe che «l'unico ad essere consapevole della non tutelabilità in giudizio del credito fosse l'[OSCURATO:PERSONA]», senza tuttavia spiegare «come e quando l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito tale convinzione in capo al [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente rappresenta ancora che la convinzione della Corte d'appello di Milano che egli avrebbe agito per «ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata» sarebbe ricavata esclusivamente dalle dichiarazioni del coimputato collaborante [OSCURATO:PERSONA], le quali, tuttavia, sarebbero prive di «riscontri individualizzanti idonei a dimostrare che anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse [la] consapevolezza» dell'ingiustizia del profitto - atteso che gli stessi riscontri sussisterebbero solo per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] - ed evidenzia che l'assenza della predetta consapevolezza risulterebbe anche dal fatto, non considerato dalla Corte d'appello di Milano, che «il ricorrente ha effettuato le telefonate asseritamente minatorie dal telefono intestato alla moglie, rimarcando più volte la ritenuta liceità del suo comportamento», essendo «convinto della legittimità del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Milano avrebbe fondato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di tentata estorsione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo esclusivamente sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] senza considerare, oltre al fatto che le stesse, come detto, sarebbero state prive di riscontri individualizzanti, «il rancore» che il [OSCURATO:PERSONA] nutrirebbe nei suoi confronti, «a tal punto da scaricare solo su di lui la responsabilità del fatto per cui si procede», come sarebbe risultato dalla sentenza di primo grado.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., «carenza di motivazione in relazione alla credibilità soggettiva ed oggettiva del [OSCURATO:PERSONA] nonché [...] in ordine ai riscontri esterni di carattere individualizzante rispetto alla specifica persona del [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente ribadisce che la sussunzione della propria condotta nel reato di tentata estorsione si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], le quali, tuttavia, come già detto con il primo motivo, sarebbero prive di riscontri individualizzanti, con la conseguenza che la conclusione della Corte d'appello di Milano che egli avrebbe agito mosso «dall'interesse personale di ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata» risulterebbe sostanzialmente anapodittica.

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione,all'art. 606, comma cs,q reu,.• 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 59(125 e 546 cod. proc. pen., il vizio della sentenza impugnata «in punto di computo delle circostanze aggravanti ed attenuanti e di calcolo della pena», con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso la minaccia con armi.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto la sussistenza di tale circostanza aggravante in capo a tutti i coimputati nonostante egli, a differenza degli altri coimputati, non avesse partecipato all'episodio della tanica di benzina, circostanza, questa, che sarebbe confermata sia dalle dichiarazioni del testimone maresciallo Galié - il quale, nell'elencare i contatti telefonici antecedenti e susseguenti al predetto episodio non avrebbe menzionato in alcun modo il [OSCURATO:PERSONA] - sia dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo stesso episodio e alla persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale, per di più, risiedeva in Svizzera.

5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., il vizio della sentenza impugnata «in punto di computo delle circostanze attenuanti e di calcolo della pena», con specifico riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'irrogazione di una pena «notevolmente superiore al minimo edittale».

Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Milano, nonostante nel proprio atto di appello fossero stati evidenziati elementi idonei a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, abbia negato tale beneficio, da un lato, in ragione dell'assenza di «alcun segno di resipiscenza o ripensamento circa le azioni commesse», ancorché non esisterebbe alcun principio per cui le predette circostanze attenuanti debbano essere negate all'imputato che non confessi il fatto, e, dall'altro lato, senza considerare gli elementi, che risultavano dalla stessa sentenza impugnata, che avrebbero invece deposto nel senso del riconoscimento del beneficio, in particolare, gli elementi che: le telefonate da lui fatte al Viganò non erano «dotate di particolare pervicacia criminosa»; il suo ruolo nel reato era stato «assolutamente marginale»; il Viganò aveva escluso che egli potesse essere identificato in alcuno dei due soggetti che, il 16 marzo 2013, lo minacciarono al videocitofono e aveva altresì in ogni caso riferito che la voce che aveva udito non era quella del [OSCURATO:PERSONA], come non era dello stesso [OSCURATO:PERSONA] la voce che aveva udito al telefono il 31 luglio 2013; la propria personalità non si poteva ritenere negativa, stante anche l'assenza di precedenti penali; egli non gravitava in ambienti criminali e i rapporti con i correi furono del tutto episodici e limitati ai fatti in contestazione, come risultava dalla dichiarazione dei coimputato [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «con [OSCURATO:PERSONA] ci siamo visti due volte, di cui una abbiamo cenato insieme, e una ci siamo visti alla dogana».

Il ricorrente lamenta ancora la carenza di motivazione in punto di determinazione della pena in una misura che sarebbe «notevolmente superiore al minimo edittale», atteso che: la Corte d'appello di Milano avrebbe «fatto solo riferimento, in termini sostanzialmente generici o comunque non sufficientemente precisi, alla gravità oggettiva della condotta»; il Tribunale di Lecco si sarebbe «limitato a fare ancor più generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.».

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[i]nosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione che riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 629 c.p. in quello p. e p. dall'art. 393 c.p. - Violazione dei criteri di valutazione della prova imposti al giudice di merito in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, e posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati, che avrebbero reso necessario un pregnante vaglio critico della credibilità del dichiarante».

Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], presentassero «discrasie», tanto che «sia il Tribunale sia la Corte di Appello, sull'esistenza del credito [vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stesso Viganò], si esprimono in termini dubitativi», con la conseguenza che, non essendo stata accertata l'esistenza o no del predetto credito, tutelabile giudizialmente, difetterebbe «l'accertamento circa la consapevolezza dei ricorrenti di agire al fine di soddisfare una pretesa non tutelabile dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA]», il che costituisce elemento necessario per la configurabilità del reato di (tentata) estorsione, con la conseguenza che gli stessi giudici di merito «avrebbero potuto procedere con la riqualificazione del reato di cui all'art. 629 c.p. in quello p. e p. dall'art. 393 c.p.».

6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. e mera apparenza, dunque mancanza assoluta di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto.

In particolare, si rileva la mancanza "dell'atteggiamento soggettivo richiesto dall'art 629 cod. pen. in relazione all'elemento dell'altrui danno", con la conseguenza che la condotta dei prevenuti dovrebbe essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni».

Il ricorrente ribadisce che la Corte d'appello di Milano non avrebbe «fornito la prova che, in capo agli imputati, ci fosse la piena consapevolezza di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto/credito ingiusto, in quanto derivante da una pretesa non vantata» e afferma la sussistenza di elementi che deponevano in senso contrario, «quali l'atto notarne di compravendita ovvero le dichiarazioni del teste Pirovano», e che «la natura lecita originaria del rapporto instaurato tra l'[OSCURATO:PERSONA], quale creditore, e Viganò quale debitore, risulta pacifica in atti», con la conseguenza che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come (tentato) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto, appunto, sarebbe «emerso dal complesso probatorio che, inequivocabilmente, le parti stavano agendo con la consapevolezza di chiedere la restituzione di un credito legittimamente vantato».

6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di legge penale - Eccesso di potere - Manifesta illogicità e omessa motivazione, in ordine alla determinazione della pena, giacché i Giudici di merito, pur riconoscendo e ribadendo la piena attendibilità e credibilità, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in sede di determinazione della pena hanno riservato, allo stesso, un trattamento sanzionatorio eccessivamente elevato».

Il ricorrente si duole anzitutto che la Corte d'appello di Milano abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva lamentato l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il Tribunale di Lecco per essere pervenuto, partendo da una pena di cinque anni di reclusione, e riducendola di un terzo per il tentativo, alla pena di quattro anni di reclusione anziché di tre anni e quattro mesi di reclusione, e deduce che, con l'affermare, rigettando tale motivo di appello, che «il refuso [del Tribunale di Lecco] è invece ravvisabile nell'indicazione della pena base di anni cinque, invece che di anni sei» e che, considerata la pena irrogata agli altri coimputati, «risulta logico, nonché corrispondente ai criteri di proporzionalità, desumere che nelle intenzioni del Tribunale la pena base per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dovuta essere pari a sei anni, di un anno e mezzo inferiore rispetto a quella stabilito per i correi», la Corte d'appello di Milano avrebbe fornito una motivazione «priva di logicità e tendente a fornire una giustificazione sull'operato erroneo del Giudice di primo grado», «con palese eccesso di potere».

Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello di Milano non avrebbe dato esaurientemente conto delle ragioni della conferma della pena irrogata dal Tribunale di Lecco e che la stessa Corte «avrebbe dovuto considerare quale base di computo la pena minima prevista per la violazione dell'art. 629 c.p., e cioè quella di anni 5 (cinque) di reclusione.

Invece, uniformandosi al Tribunale, ha posto a base del proprio computo una pena superiore al minimo edittale, e cioè anni 6 (sei) di reclusione, omettendo di motivare in relazione a tale scelta e senza fornire adeguata giustificazione».

7. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo non è fondato.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso morale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte minacciose materialmente poste in essere dagli altri coimputati sulla base degli elementi di prova costituiti: dalle dichiarazioni etero-accusatorie (oltre che auto-accusatorie) del coimputato [OSCURATO:PERSONA], corroborate da numerosi riscontri esterni (pag. 16 della sentenza impugnata), il quale aveva riferito come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato [OSCURATO:PERSONA] (al quale aveva anche pagato il viaggio aereo per raggiungere Monza) di recuperare il proprio vantato credito nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e avesse anche approvato l'utilizzo, a tale fine, di modalità minacciose e violente (pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado), le quali erano quelle proprie, peraltro, del ruolo e della natura dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; i contatti telefonici pressoché quotidiani avuti dall'[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e le relative conversazioni nel corso delle quali quest'ultimo chiedeva aggiornamenti sul recupero del credito; la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 7 settembre 2013 con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (zio del Viganò), nel corso del quale, come era stato riferito dal Pirovano al Viganò in occasione della successiva conversazione tra i due che fu registrata dal Viganò, il [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte pronunciato frasi del tipo se «dovesse succedere qualche cosa a un nipote».

Tale motivazione del concorso dell'[OSCURATO:PERSONA], nella veste di mandante, nelle condotte minacciose materialmente poste in essere dagli altri coimputati appare del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, e si sottrae alle censure del ricorrente, atteso che: a) quanto a quelle relative all'asserita inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da un lato - come meglio si vedrà esaminando il terzo e il quarto motivo - la Corte d'appello di Milano non ha fondato la propria decisione sull'inesistenza del credito dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò («la Corte non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito») ma sulla ritenuta impossibilità che lo stesso credito, anche qualora esistente, potesse formare oggetto di un'azione giudiziaria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], dall'altro lato, la ritenuta consapevolezza, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], delle minacce poste in essere dai coimputati è stata ricavata dalla Corte d'appello non dalle dichiarazioni del Viganò ma da quelle del [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri elementi di prova che si sono indicati sopra; b) quanto alle censure che fanno appello al contenuto dell'intercettata conversazione del 15 novembre 2013 tra l'[OSCURATO:PERSONA], il Viganò e il Pirovano - nel corso della quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, oltre all'esistenza di un proprio credito nei confronti del Viganò, di non avere nulla a che fare con le minacce subite da quest'ultimo -, si deve osservare, da un lato, che il fatto che, in tale conversazione, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia negato al Viganò di avere a che fare con le minacce che erano state ricevute da quest'ultimo (in modo, peraltro, ritenuto «impacciato» dal Tribunale di Lecco) non significa, evidentemente, che, come è chiaramente emerso dagli elementi di prova che si sono indicati sopra, egli non ne fosse, in realtà, il mandante e, dall'altro lato, come, al termine della conversazione, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasto solo col Pirovano, avesse minacciato di «tagliare le gambe» al Viganò; c) quanto alle censure relative all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno diffusamente motivato (pagine da 41 a 44 della sentenza di primo grado e pagina 16 della sentenza di secondo grado), senza incorrere in alcuna incongruità o illogicità, in ordine sia alla credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sia ai riscontri estrinseci idonei a corroborare le sue dichiarazioni, con la conseguenza che tale giudizio non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità, come invece appare richiedere il ricorrente.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276163-02; Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260839-01).

Nel caso in esame, nell'invocare la scriminante della cosiddetta "coazione morale" di cui al terzo comma dell'art. 54 cod. pen., il ricorrente non ha neppure indicato né quali fossero i suoi rapporti con i correi né di quale minaccia di un male imminente alla propria persona non altrimenti evitabile (se non minacciando, a sua volta, il Viganò affinché questi pagasse il proprio asserito debito) egli sarebbe stato destinatario da parte degli stessi correi, così da versare in un insuperabile stato di costrizione, con la conseguenza che, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sopra citata, il difetto di tale indicazione esclude in radice l'operatività dell'invocata esimente.

1.3. Il terzo e il quarto motivo - i quali, attenendo entrambi alla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione o come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit.) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie).

Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto di qualificare il fatto attribuito all'[OSCURATO:PERSONA] come tentata estorsione e non come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto, a prescindere dal fatto che fosse o no esistito un credito dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò - il che, come si è già detto esaminando il primo motivo, non era stato possibile stabilire («la Corte non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito») -, tale credito non avrebbe mai potuto formare oggetto di azione giudiziaria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che, poiché l'impresa di questi era stata dichiarata fallita nel 2010, cioè due anni prima della commissione del fatto per il quale si stava procedendo, l'unico soggetto che avrebbe potuto agire in giudizio era il curatore fallimentare, il quale avrebbe potuto esercitare un'azione volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa fallita, ma non certo l'[OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione dell'ingiustizia del profitto perseguito dall'[OSCURATO:PERSONA], risultando egli evidentemente del tutto consapevole che l'asserito credito nei confronti del Viganò non avrebbe mai potuto formare oggetto di una propria azione giudiziaria - spettando, eventualmente, il recupero dello stesso credito al solo fallimento - e, quindi, della conseguente qualificazione del fatto attribuito all'imputato come tentata estorsione e non come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, appare del tutto corretta, mentre il ricorrente, con i propri terzo e quarto motivo, omette in realtà di confrontarsi con essa.

1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

La giurisprudenza della Corte di cassazione è altresì costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena in cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa (a fronte di una media edittale che, per il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., è di sette anni e dieci mesi di reclusione ed C 5.833,00 di multa), ha fatto riferimento all'elemento della gravità dei fatti commessi, desunta anche, in particolare, dall'intensità del dolo - quale emergeva dalla reiterazione delle condotte minacciose poste in essere e dal fatto che le stesse condotte erano connotate da una sempre più accentuata capacità intimidatoria (fino ad arrivare alla collocazione di una tanica di benzina e di proiettili fuori dell'abitazione della persona offesa) -, dall'utilizzo di un'arma costituita dalla predetta tanica di benzina, dal contenuto dei messaggi minatori, sottolineando anche, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di alcun segno di resipiscenza.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2. Passando ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sì devono esaminare i motivi, sostanzialmente comuni, che attengono alla ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di estorsione e, quindi, segnatamente, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Tali motivi sono fondati nei termini e nei limiti che seguono.

Come si è visto esaminando il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano ha ritenuto di qualificare il fatto attribuito a tale imputato come tentata estorsione e non come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto, a prescindere dal fatto che fosse o no esistito un credito dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò - il che non era stato possibile stabilire («la Corte non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito») - tale credito non avrebbe mai potuto formare oggetto di azione giudiziaria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che, poiché l'impresa di questi era stata dichiarata fallita nel 2010, cioè due anni prima della commissione del fatto per il quale si stava procedendo, l'unico soggetto che avrebbe potuto agire in giudizio era il curatore fallimentare, il quale avrebbe potuto esercitare un'azione volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa fallita, ma non certo l'[OSCURATO:PERSONA].

Ciò rammentato, si deve anzitutto rilevare come, con riguardo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano non abbia compiuto alcuna indagine in ordine alla consapevolezza, in capo agli stessi, di detta circostanza che il credito asseritamente vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò non avrebbe potuto formare oggetto di un'azione giudiziaria da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ma solo da parte del menzionato fallimento.

La Corte d'appello di Milano ha peraltro ritenuto - in ossequio al principio, affermato anch'esso dalla sentenza Filardo delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità (Rv. 280027-03) - di qualificare il fatto dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come tentata estorsione e non come tentata ragion fattasi per la ragione che tali coimputati sarebbero stati «mossi dall'interesse personale di ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata», come era stato dichiarato dal coimputato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito che, in caso di esito positivo dell'azione di recupero del credito, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto tenere per sé il 60% di quanto recuperato).

Tale dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non risulta suffragata, nella sentenza impugnata, dalla puntuale indicazione dei necessari riscontri dotati di valenza individualizzante, relativi, cioè, alla riferibilità a ciascun coimputato della predetta circostanza del perseguimento, da parte sua, non esclusivamente dell'interesse dell'asserito creditore [OSCURATO:PERSONA] ma anche del menzionato interesse proprio dell'ottenimento di una percentuale del credito eventualmente recuperato.

3. L'esame degli ulteriori motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito.

4. Pertanto: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento; l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi C 4.000,00, oltre accessori di legge; le spese della stessa parte civile [OSCURATO:PERSONA] quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] saranno liquidate al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, nonché la liquidazione delle spese processuali in favore della stessa parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 28/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (dall'avere commesso la violenza o minaccia con armi e da più persone riunite) in concorso, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato agli imputati perché, «in concorso fra loro, [...], con minacce, comportamenti ed atti intimidatori, consistiti in: telefonate nel corso delle quali venivano proferite le seguenti frasi: "Lei non ha capito ... io so dove lavora, il tragitto che fa per andare ... so che è il capo di una ditta qui vicino ... della quale non le dico il nome ... io sono già stato davanti a casa sua, so dove abita ... ha una bella casa ... ha installato le telecamere ... ho una sua foto ... in questo momento sono gentile se lei non mi vuole incontrare ... la incontrerò io ugualmente e non sarò così gentile ... ti vengo a prendere di sorpresa ... devo usare altri modi con lei ... ci vedremo presto ... muoviti ... hai rotto il cazzo ... tanto un giorno ci vedremo"; minacce verbali al videocitofono della abitazione della P.O., nei confronti della quale veniva proferita la seguente frase: "Paga i debiti cornuto che io ti taglio la testa"; atti intimidatori consistiti nel recapito davanti alla abitazione della P.O. di un contenitore di plastica con all'interno liquido infiammabile e n. 5 proiettili cal. 9X21 accompagnato da uno scritto anonimo riportante la seguente frase : "animale paga i tuoi debiti altrimenti ti stacchiamo la testa e la prendiamo a calci" e successiva telefonata di rivendicazione di tale atto intimidatorio nel quale venivano pronunciate le seguenti parole: "Sistema il debituccio che hai ... hai capito? Adesso ti abbiamo fatto un regalino fuori casa ... sistema il debituccio altrimenti ti vengo a trovare a casa ... in montagna ... dove cazzo vai e ti rompo le corna", compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a consegnare la somma di euro 180.000,00, non riuscendo nell'intento per cause esterne alla loro volontà, ovvero perché la [OSCURATO:PERSONA] non procedeva al pagamento di quanto richiesto. Con recidiva specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] [...]. in Imbersago ed altri luoghi dal gennaio all'ottobre del 2013».2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 56 e 629 cod. pen., e agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., «omessa motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente al fatto di tentata estorsione - manifesta illogicità - motivazione giuridicamente errata con riferimento ai criteri probatori afferenti alla sussistenza del fatto - omessa ed errata motivazione in relazione alla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al fatto dei correi - manifesta illogicità e carenza motivazionale in relazione al fondamento dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del coimputato - travisamento della prova». L'[OSCURATO:PERSONA] lamenta anzitutto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, contraddittoria e illogica in quanto non avrebbe adeguatamente considerato il proprio motivo di appello con il quale aveva rappresentato l'inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che questi aveva negato di avere un debito nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], mentre tale debito era stato invece in realtà riconosciuto esistente dal Tribunale di Lecco - e non escluso né ritenuto infondato neppure dalla Corte d'appello di Milano - con la conseguenza che ciò «avrebbe dovuto implicare una cospicua rivisitazione critica dell'attendibilità della persona offesa», con riguardo alle dichiarazioni della stessa relativamente sia all'asserita insussistenza del proprio debito sia all'attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA] di condotte minacciose o, comunque, alla consapevolezza, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], delle minacce poste in essere dagli altri coimputati. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva sollecitato la considerazione, nel suo contenuto integrale, della conversazione del 15 novembre 2013 tra egli stesso, il Viganò e la zio di questi [OSCURATO:PERSONA], la quale si doveva ritenere decisiva nella valutazione sia dell'esistenza del debito del Viganò nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] sia dell'inconsapevolezza, da parte di questi, delle condotte minacciose poste in essere da terzi, atteso che, nel corso della predetta conversazione, il Viganò «non riusciva a negare il suo debito» e l'[OSCURATO:PERSONA], il quale era ignaro della registrazione, non avrebbe avuto motivo di negare più volte e perentoriamente, come invece fece, di essere coinvolto nelle condotte minacciose di terzi, atteso che, anzi, l'affermazione di tale coinvolgimento avrebbe rafforzato la sua pretesa creditoria.In terzo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, nei propri confronti, del coimputato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe valutato il proprio motivo di appello relativo all'inattendibilità delle stesse dichiarazioni - che avrebbero dovuto essere adeguatamente frazionate, con riferimento a quelle che lo accusavano e non soltanto a quelle rese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - nel quale aveva rappresentato come l'inattendibilità delle predette dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] nei propri confronti emergesse, oltre che da quanto in precedenza esposto, anche dai fatti che: la riconosciuta sudditanza del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rendeva l'[OSCURATO:PERSONA] un «più acconcio bersaglio dichiarativo sul quale stornare le accuse di condotte materiali che i motivi di appello, puntualmente elusi, si incaricavano di smentire», sicché «proprio l'attribuzione di condotte materiali al ricorrente, o comunque la dichiarazione in ordine ad un suo diretto mandato al [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto concerne la minaccia mediante l'apposizione di una tanica di benzina, avrebbe dovuto stabilire il punto di partenza per pervenire alla conclusione della inattendibilità del collaborante con riferimento alla posizione del ricorrente»; «a dispetto delle dichiarazioni del collaborante, il quale asseriva che per procurarsi un alibi [relativamente al predetto episodio della tanica di benzina] l'[OSCURATO:PERSONA] si era recato in Austria, si dimostrava invece che l'appellante si trovava in Italia». Secondo il ricorrente, pertanto, la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di esaminare decisive censure che erano state mosse alla sentenza di primo grado con il proprio atto di appello, nonché di «procedere ad una valutazione di tipo unitario del materiale probatorio». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 54, terzo comma, cod. pen., e agli artt. 125, 192, 530, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «carenza di motivazione in relazione all'esimente dello stato di necessità». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia implicitamente rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuta l'esimente dello stato di necessità, eventualmente con formula dubitativa, senza argomentare in ordine al predetto motivo di appello e senza nulla «osserva[re] circa il rapporto interno tra i correi» e ribadisce che, come aveva rilevato nel predetto motivo di appello, alla luce dell'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, gli stessi fatti avrebbero dovuto essere ricondotti nell'ambito della causa di giustificazione della cosiddetta coazione morale, atteso trle- la ta-lé sentenza avrebbe: «da[to] atto del rapporto di soggezione dell'[OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri imputati»; «accennato a più riprese alla provenienza mafiosa dei soggetti che materialmente avrebbero posto in essere gli atti intimidatori nei confronti del Viganò»; fatto riferimento «alla circostanza che dall'esame dibattimentale dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse emersa una posizione in realtà difensiva a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA], tale da gettare una luce sinistra sui rapporti dell'appellante con questo leader dei calabresi»; «preso atto che probabilmente l'[OSCURATO:PERSONA] era stato "indotto" ad effettuare il recupero del credito per i propri pregressi rapporti con i correi»; fatto riferimento «alle pressioni che i correi avevano esercitato nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] attraverso innumerevoli telefonate (pag. 30); al (testuale) metus sofferto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (sempre a pagina 30); metus che poi veniva ulteriormente evidenziato [...] attraverso il riferimento al rimprovero mosso dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] (... chiacchiere non ne voglio) per avere disubbidito ai suoi ordini (pag. 32)». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110, 116 e 393 cod. pen., e agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «carenza di motivazione in relazione al riconoscimento in capo al ricorrente di reato diverso da quello voluto dai concorrenti - imputazione a diverso titolo del fatto in ambito concorsuale». Il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Milano non abbia accolto il proprio motivo di appello con il quale aveva rappresentato che, posto che dovrebbe essere ritenuta ammissibile l'affermazione di responsabilità per diversi titoli di reato per diversi concorrenti, egli, sulla base del fatto come descritto dalla sentenza di primo grado, avrebbe potuto e dovuto rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o giovarsi della diminuzione di pena di cui all'art.116 cod. pen. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110, 393 e 56-629 cod. pen., e agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., l'«errore giuridico in relazione alla qualificazione della fattispecie contestata al ricorrente - carenza di motivazione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe errato nel qualificare il fatto come tentata estorsione anziché come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tale proposito, il ricorrente rappresenta anzitutto che la Corte d'appello di Milano, nel pervenire alla conclusione secondo cui gli elementi a disposizione non avrebbero consentito di comprendere se il credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò esistesse o no, avrebbe omesso di valutare, così incorrendo anche in una omessa motivazione, tutti gli elementi, indicati nella sentenza di primo grado - ed evidenziati nell'atto di appello, oltre che richiamati nel motivo in esame — che avrebbero consentito di «desumere con nettezza il credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA]». In secondo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la stessa Corte d'appello di Milano sarebbe incorsa in un'erronea interpretazione dell'art. 393 cod. pen. in quanto avrebbe «assunto [...] a criterio probatorio guida quello tipico della giurisdizione civile», laddove, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., sarebbe «indifferente che il credito sussista o non sussista» e «se la pretesa possa avere più o meno possibilità di successo giudiziale», atteso che, come è stato chiarito dalla sentenza Filardo delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, «il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare». In terzo luogo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Milano, la propria consapevolezza di non potere agire in giudizio a tutela del proprio credito non potrebbe essere tratta dal fatto che il curatore del proprio fallimento gli aveva detto che, in mancanza di fatture, egli non avrebbe potuto agire in giudizio, atteso che, in tale modo, la predetta Corte d'appello avrebbe «illogicamente valorizzato un rifiuto immotivato del curatore di non volere agire che sulla base di fatture nonché il fatto che questi aveva stracciato quelle che il ricorrente gli aveva presentato. È però di tutta evidenza che tale assunto non insidia la coscienza e volontà dell'agente incline a considerare giuridicamente perseguibile il credito, ben potendosi nel corso della procedura fallimentare creare le condizioni per azionare il credito anche mediante un'azione cognitiva, non necessariamente monitoria: le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] colgono un momento di passaggio della procedura, non la sua definizione». In quarto luogo, quanto alla finalità di interesse personale che avrebbe animato i correi, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano l'abbia ritenuta: sulla base delle dichiarazioni dei coimputato collaborante [OSCURATO:PERSONA], «e pertanto funzionalizzando l'errata disamina della sua attendibilità»; senza che si possa comprendere a quale passaggio della propria motivazione essa faccia riferimento ai fine di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per soddisfare un proprio interesse personale; operando un riferimento meramente generico «all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., «[m]ancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., e del vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - carenza di motivazione - manifesta illogicità e omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena edittale». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia confermato il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche e la pena che era stata irrogata dal Tribunale di Lecco, senza prendere in considerazione le ragioni che erano state addotte nel proprio atto di appello in favore della concessione delle predette circostanze attenuanti e di una riduzione della pena irrogata, con particolare riguardo all'intensità del dolo e alla propria personalità e condotta processuale, evidenziando anche come la stessa sentenza impugnata «riserva non pochi dubbi al fatto che comunque il ricorrente avesse un credito». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 393 e 629 cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe fatto buon governo dei principi affermati dalla citata sentenza Filardo delle Sezioni unite della Corte di cassazione in quanto, con l'affermare che «non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito» che sarebbe stato vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò, avrebbe trascurato di accertare, come avrebbe invece dovuto fare, l'esistenza o no dello stesso credito, accertamento che era necessario al fine di ritenere la sussistenza o no degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, con la conseguenza che, non avendo escluso la possibilità dell'esistenza del menzionato credito, sulla base degli elementi di prova acquisiti nel contraddittorio delle parti, non si potrebbe neppure escludere che l'agente abbia potuto maturare la ragionevole convinzione che lo stesso credito esisteva e poteva essere tutelato davanti all'autorità giudiziaria, sicché difetterebbe l'elemento psicologico del reato di estorsione dell'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. Il ricorrente si duole anche del fatto che la Corte d'appello di Milano avrebbe indagato l'elemento psicologico del reato con riferimento al «bagaglio conoscitivo» del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], «ivi compresa la circostanza che lo stesso (e solo lui) fosse consapevole della impossibilità di tutelare il suo credito dinanzi all'autorità giudiziaria», estendendo erroneamente la condizione psicologica dell'[OSCURATO:PERSONA] agli altri coimputati, così omettendo di fornire un'adeguata motivazione in ordine alla possibile configurazione, in capo a sé, del diverso reato di (tentato) esercizio arbitrario delle proprie ragioni.4.2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Milano non avrebbe correttamente valutato, rendendo sul punto una motivazione carente e illogica, la chiamata in correità del concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], sotto i profili della sua credibilità, dell'attendibilità delle sue dichiarazioni e dei necessari riscontri esterni alle stesse, e, in particolare: non avrebbe tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] cominciò la propria collaborazione nel luglio del 2017, quando era in corso il dibattimento in primo grado e dopo che era venuto a conoscenza «del compendio probatorio, essendo coimputato nel medesimo procedimento»; avrebbe indicato, quali riscontri esterni alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], elementi che non si potrebbero considerare tali, «essendo già in atti e conosciuti dal collaboratore, non ricercati ed accertati a seguito delle [sue] propalazioni». Il ricorrente lamenta altresì la carenza della motivazione là dove la Corte d'appello di Milano reputa che il [OSCURATO:PERSONA], nelle proprie dichiarazioni dibattimentali, abbia «cercato di alleggerire la posizione di [OSCURATO:PERSONA]» (così il ricorso), rispetto a quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di [OSCURATO:PERSONA], asserendo che tale tesi della Corte d'appello costituirebbe una mera congettura, non avendo la stessa Corte indicato «i motivi che avrebbero esortato il collaboratore a fornire una versione dei fatti parzialmente diversa» e quale interesse avrebbe avuto il [OSCURATO:PERSONA] ad «attenuare la posizione del [OSCURATO:PERSONA]», tenuto anche conto del fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] «aveva forni[to] consistenti elementi di prova a carico del ricorrente nel procedimento denominato "Lex"». Il ricorrente sostiene peraltro che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso del dibattimento, aveva in realtà chiarito quanto aveva dichiarato al predetto pubblico ministero della DDA di [OSCURATO:PERSONA], precisando che il [OSCURATO:PERSONA] era «contrario ad avanzare eventuali minacce o ad esercitare violenza», fornendo anche una spiegazione di quelle che potevano apparire delle dichiarazioni divergenti, e ciò anche con riguardo alla dichiarazione, che aveva reso al predetto pubblico ministero della DDA di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva «orchestrato», avendo spiegato come «l'utilizzo del verbo orchestrare dovesse essere ricondotto alla cosiddetta "messinscena" per recuperare il credito (secondo la quale il Viganò avrebbe dovuto essere notiziato del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse a suo volta debitore del "calabresi" per indurlo a saldare il debito) e giammai quale sostantivo per indicare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato l'orchestratore (inteso come ideatore e organizzatore) della condotta violenta».4.3. Con il terzo motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'art. 629, secondo comma, cod. pen., e agli artt. 521 e 522, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente contesta anzitutto la mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta aggravante dell'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite per non avere la Corte d'appello di Milano fornito alcuna argomentazione in ordine al fatto che, al momento della realizzazione della minaccia, ricorresse la simultanea presenza di almeno due persone. In secondo luogo, il ricorrente deduce che la ritenuta (da parte della Corte d'appello di Milano) ammissibilità della cosiddetta contestazione in fatto delle due circostanze aggravanti dell'essere stata la minaccia commessa con armi e da più persone riunite potrebbe sopperire al difetto di formale contestazione delle stesse circostanze aggravanti solo nel caso in cui il capo d'imputazione «valorizz[i] comportamenti individualizzati nella sua materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, che garantiscano di ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice», il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui, al contrario, «il capo di imputazione, per come è stato formulato, non ha consentito il diritto di difesa a cagione della insufficienza degli elementi di fatto che avrebbero dovuto integrare le circostanze aggravanti ritenute in sentenza». Ciò tenuto anche conto dei fatti che l'applicato combinato disposto degli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., non «consente al difensore di evincere con sufficiente chiarezza il numero delle persone che avrebbero dovuto partecipare alla commissione del delitto contestato considerando, tra l'altro, che gli imputati del presente procedimento sono inferiori al numero previsto dall'art. 112 c.p.» e che la violenza o minaccia sono elementi costitutivi del reato di estorsione, sicché «l'ulteriore e più grave violenza o minaccia previste dall'ultimo capoverso dell'art. 628 c.p., non possono essere assorbite con la sola descrizione del capo di imputazione previsto per il delitto di estorsione». Il ricorrente sostiene ancora che, col ritenere la sussistenza delle due menzionate circostanze aggravanti, i giudici di merito si sarebbero «arrogati prerogative processuali riservate esclusivamente al Pubblico Ministero», atteso che, stante la mancata contestazione delle stesse circostanze aggravanti, da parte dell'organo dell'accusa, sin dalla richiesta di rinvio a giudizio e, poi, nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento, si dovrebbe ritenere che non si fosse in presenza di una contestazione in fatto ma di una precisa scelta dello stesso organo dell'accusa, rispetto alla quale il giudice chiamato a decidere non aveva alcun autonomo potere.4.4. Con il quarto motivo, formulato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano gli abbia negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base del fatto che egli non aveva «mostrato alcun segno di resipiscenza o ripensamento circa le azioni commesse», e rappresenta in proposito, da un lato, che il diniego delle predette circostanze attenuanti non potrebbe essere fondato esclusivamente sulla valutazione negativa della mancata collaborazione da parte dell'imputato e, dall'altro lato, che la Corte d'appello di Milano: avrebbe illogicamente motivato con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che questi avrebbe inteso "alleggerire" la posizione del [OSCURATO:PERSONA], laddove tale tesi non troverebbe alcun riscontro e, anzi, risulterebbe smentita dalle numerose accuse, per fatti ben più gravi (essere a capo di un'associazione mafiosa), rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento denominato "Lex"; avrebbe travisato le risultanze processuali con riguardo all'episodio della tanica di benzina, ritenendo che esso fosse stato organizzato dal [OSCURATO:PERSONA], laddove il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che «era stato tale Luca a occuparsene e che il [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza delle concrete modalità delle condotte poste in essere» (così il ricorso); non avrebbe considerato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contrario ad azioni violente nei confronti della persona offesa, tanto da disapprovare «la biasimevole chiamata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] a Viganò». 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., «omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo al ricorrente - manifesta illogicità e carenza motivazionale in relazione al fondamento dell'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza, in capo a sé, del dolo del delitto di tentata estorsione e all'esclusione della riqualificazione del fatto. Asserisce che la motivazione resa al riguardo dalla Corte d'appello di Milano - secondo cui «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno commesso le azioni descritte nel capo d'imputazione mossi dall'interesse personale di ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata» - costituirebbe una «mera formula di stile», atteso che la stessa Corte d'appello non spiegherebbe «come dalla condotta materiale del [OSCURATO:PERSONA], e dunque dalle telefonate asseritamente minatorie, possa escludersi che lo stesso ritenesse di agire per il conseguimento di un credito per conto e nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], nella convinzione del diritto di costui a riscuoterlo, versando dunque [...] in errore di fatto» - e riconoscerebbe che «l'unico ad essere consapevole della non tutelabilità in giudizio del credito fosse l'[OSCURATO:PERSONA]», senza tuttavia spiegare «come e quando l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito tale convinzione in capo al [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente rappresenta ancora che la convinzione della Corte d'appello di Milano che egli avrebbe agito per «ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata» sarebbe ricavata esclusivamente dalle dichiarazioni del coimputato collaborante [OSCURATO:PERSONA], le quali, tuttavia, sarebbero prive di «riscontri individualizzanti idonei a dimostrare che anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse [la] consapevolezza» dell'ingiustizia del profitto - atteso che gli stessi riscontri sussisterebbero solo per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] - ed evidenzia che l'assenza della predetta consapevolezza risulterebbe anche dal fatto, non considerato dalla Corte d'appello di Milano, che «il ricorrente ha effettuato le telefonate asseritamente minatorie dal telefono intestato alla moglie, rimarcando più volte la ritenuta liceità del suo comportamento», essendo «convinto della legittimità del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Milano avrebbe fondato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di tentata estorsione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo esclusivamente sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] senza considerare, oltre al fatto che le stesse, come detto, sarebbero state prive di riscontri individualizzanti, «il rancore» che il [OSCURATO:PERSONA] nutrirebbe nei suoi confronti, «a tal punto da scaricare solo su di lui la responsabilità del fatto per cui si procede», come sarebbe risultato dalla sentenza di primo grado. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., «carenza di motivazione in relazione alla credibilità soggettiva ed oggettiva del [OSCURATO:PERSONA] nonché [...] in ordine ai riscontri esterni di carattere individualizzante rispetto alla specifica persona del [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente ribadisce che la sussunzione della propria condotta nel reato di tentata estorsione si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], le quali, tuttavia, come già detto con il primo motivo, sarebbero prive di riscontri individualizzanti, con la conseguenza che la conclusione della Corte d'appello di Milano che egli avrebbe agito mosso «dall'interesse personale di ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata» risulterebbe sostanzialmente anapodittica. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione,all'art. 606, comma cs,q reu,.• 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 59(125 e 546 cod. proc. pen., il vizio della sentenza impugnata «in punto di computo delle circostanze aggravanti ed attenuanti e di calcolo della pena», con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso la minaccia con armi. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto la sussistenza di tale circostanza aggravante in capo a tutti i coimputati nonostante egli, a differenza degli altri coimputati, non avesse partecipato all'episodio della tanica di benzina, circostanza, questa, che sarebbe confermata sia dalle dichiarazioni del testimone maresciallo Galié - il quale, nell'elencare i contatti telefonici antecedenti e susseguenti al predetto episodio non avrebbe menzionato in alcun modo il [OSCURATO:PERSONA] - sia dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo stesso episodio e alla persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale, per di più, risiedeva in Svizzera. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., e agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., il vizio della sentenza impugnata «in punto di computo delle circostanze attenuanti e di calcolo della pena», con specifico riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'irrogazione di una pena «notevolmente superiore al minimo edittale». Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Milano, nonostante nel proprio atto di appello fossero stati evidenziati elementi idonei a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, abbia negato tale beneficio, da un lato, in ragione dell'assenza di «alcun segno di resipiscenza o ripensamento circa le azioni commesse», ancorché non esisterebbe alcun principio per cui le predette circostanze attenuanti debbano essere negate all'imputato che non confessi il fatto, e, dall'altro lato, senza considerare gli elementi, che risultavano dalla stessa sentenza impugnata, che avrebbero invece deposto nel senso del riconoscimento del beneficio, in particolare, gli elementi che: le telefonate da lui fatte al Viganò non erano «dotate di particolare pervicacia criminosa»; il suo ruolo nel reato era stato «assolutamente marginale»; il Viganò aveva escluso che egli potesse essere identificato in alcuno dei due soggetti che, il 16 marzo 2013, lo minacciarono al videocitofono e aveva altresì in ogni caso riferito che la voce che aveva udito non era quella del [OSCURATO:PERSONA], come non era dello stesso [OSCURATO:PERSONA] la voce che aveva udito al telefono il 31 luglio 2013; la propria personalità non si poteva ritenere negativa, stante anche l'assenza di precedenti penali; egli non gravitava in ambienti criminali e i rapporti con i correi furono del tutto episodici e limitati ai fatti in contestazione, come risultava dalla dichiarazione dei coimputato [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «con [OSCURATO:PERSONA] ci siamo visti due volte, di cui una abbiamo cenato insieme, e una ci siamo visti alla dogana». Il ricorrente lamenta ancora la carenza di motivazione in punto di determinazione della pena in una misura che sarebbe «notevolmente superiore al minimo edittale», atteso che: la Corte d'appello di Milano avrebbe «fatto solo riferimento, in termini sostanzialmente generici o comunque non sufficientemente precisi, alla gravità oggettiva della condotta»; il Tribunale di Lecco si sarebbe «limitato a fare ancor più generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.». 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[i]nosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione che riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 629 c.p. in quello p. e p. dall'art. 393 c.p. - Violazione dei criteri di valutazione della prova imposti al giudice di merito in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, e posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati, che avrebbero reso necessario un pregnante vaglio critico della credibilità del dichiarante». Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], presentassero «discrasie», tanto che «sia il Tribunale sia la Corte di Appello, sull'esistenza del credito [vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stesso Viganò], si esprimono in termini dubitativi», con la conseguenza che, non essendo stata accertata l'esistenza o no del predetto credito, tutelabile giudizialmente, difetterebbe «l'accertamento circa la consapevolezza dei ricorrenti di agire al fine di soddisfare una pretesa non tutelabile dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA]», il che costituisce elemento necessario per la configurabilità del reato di (tentata) estorsione, con la conseguenza che gli stessi giudici di merito «avrebbero potuto procedere con la riqualificazione del reato di cui all'art. 629 c.p. in quello p. e p. dall'art. 393 c.p.». 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. e mera apparenza, dunque mancanza assoluta di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto. In particolare, si rileva la mancanza "dell'atteggiamento soggettivo richiesto dall'art 629 cod. pen. in relazione all'elemento dell'altrui danno", con la conseguenza che la condotta dei prevenuti dovrebbe essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Il ricorrente ribadisce che la Corte d'appello di Milano non avrebbe «fornito la prova che, in capo agli imputati, ci fosse la piena consapevolezza di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto/credito ingiusto, in quanto derivante da una pretesa non vantata» e afferma la sussistenza di elementi che deponevano in senso contrario, «quali l'atto notarne di compravendita ovvero le dichiarazioni del teste Pirovano», e che «la natura lecita originaria del rapporto instaurato tra l'[OSCURATO:PERSONA], quale creditore, e Viganò quale debitore, risulta pacifica in atti», con la conseguenza che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come (tentato) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto, appunto, sarebbe «emerso dal complesso probatorio che, inequivocabilmente, le parti stavano agendo con la consapevolezza di chiedere la restituzione di un credito legittimamente vantato». 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di legge penale - Eccesso di potere - Manifesta illogicità e omessa motivazione, in ordine alla determinazione della pena, giacché i Giudici di merito, pur riconoscendo e ribadendo la piena attendibilità e credibilità, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in sede di determinazione della pena hanno riservato, allo stesso, un trattamento sanzionatorio eccessivamente elevato». Il ricorrente si duole anzitutto che la Corte d'appello di Milano abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva lamentato l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il Tribunale di Lecco per essere pervenuto, partendo da una pena di cinque anni di reclusione, e riducendola di un terzo per il tentativo, alla pena di quattro anni di reclusione anziché di tre anni e quattro mesi di reclusione, e deduce che, con l'affermare, rigettando tale motivo di appello, che «il refuso [del Tribunale di Lecco] è invece ravvisabile nell'indicazione della pena base di anni cinque, invece che di anni sei» e che, considerata la pena irrogata agli altri coimputati, «risulta logico, nonché corrispondente ai criteri di proporzionalità, desumere che nelle intenzioni del Tribunale la pena base per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dovuta essere pari a sei anni, di un anno e mezzo inferiore rispetto a quella stabilito per i correi», la Corte d'appello di Milano avrebbe fornito una motivazione «priva di logicità e tendente a fornire una giustificazione sull'operato erroneo del Giudice di primo grado», «con palese eccesso di potere». Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello di Milano non avrebbe dato esaurientemente conto delle ragioni della conferma della pena irrogata dal Tribunale di Lecco e che la stessa Corte «avrebbe dovuto considerare quale base di computo la pena minima prevista per la violazione dell'art. 629 c.p., e cioè quella di anni 5 (cinque) di reclusione. Invece, uniformandosi al Tribunale, ha posto a base del proprio computo una pena superiore al minimo edittale, e cioè anni 6 (sei) di reclusione, omettendo di motivare in relazione a tale scelta e senza fornire adeguata giustificazione». 7. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo non è fondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto il concorso morale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte minacciose materialmente poste in essere dagli altri coimputati sulla base degli elementi di prova costituiti: dalle dichiarazioni etero-accusatorie (oltre che auto-accusatorie) del coimputato [OSCURATO:PERSONA], corroborate da numerosi riscontri esterni (pag. 16 della sentenza impugnata), il quale aveva riferito come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato [OSCURATO:PERSONA] (al quale aveva anche pagato il viaggio aereo per raggiungere Monza) di recuperare il proprio vantato credito nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e avesse anche approvato l'utilizzo, a tale fine, di modalità minacciose e violente (pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado), le quali erano quelle proprie, peraltro, del ruolo e della natura dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; i contatti telefonici pressoché quotidiani avuti dall'[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e le relative conversazioni nel corso delle quali quest'ultimo chiedeva aggiornamenti sul recupero del credito; la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 7 settembre 2013 con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (zio del Viganò), nel corso del quale, come era stato riferito dal Pirovano al Viganò in occasione della successiva conversazione tra i due che fu registrata dal Viganò, il [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte pronunciato frasi del tipo se «dovesse succedere qualche cosa a un nipote». Tale motivazione del concorso dell'[OSCURATO:PERSONA], nella veste di mandante, nelle condotte minacciose materialmente poste in essere dagli altri coimputati appare del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, e si sottrae alle censure del ricorrente, atteso che: a) quanto a quelle relative all'asserita inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da un lato - come meglio si vedrà esaminando il terzo e il quarto motivo - la Corte d'appello di Milano non ha fondato la propria decisione sull'inesistenza del credito dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò («la Corte non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito») ma sulla ritenuta impossibilità che lo stesso credito, anche qualora esistente, potesse formare oggetto di un'azione giudiziaria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], dall'altro lato, la ritenuta consapevolezza, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], delle minacce poste in essere dai coimputati è stata ricavata dalla Corte d'appello non dalle dichiarazioni del Viganò ma da quelle del [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri elementi di prova che si sono indicati sopra; b) quanto alle censure che fanno appello al contenuto dell'intercettata conversazione del 15 novembre 2013 tra l'[OSCURATO:PERSONA], il Viganò e il Pirovano - nel corso della quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, oltre all'esistenza di un proprio credito nei confronti del Viganò, di non avere nulla a che fare con le minacce subite da quest'ultimo -, si deve osservare, da un lato, che il fatto che, in tale conversazione, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia negato al Viganò di avere a che fare con le minacce che erano state ricevute da quest'ultimo (in modo, peraltro, ritenuto «impacciato» dal Tribunale di Lecco) non significa, evidentemente, che, come è chiaramente emerso dagli elementi di prova che si sono indicati sopra, egli non ne fosse, in realtà, il mandante e, dall'altro lato, come, al termine della conversazione, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasto solo col Pirovano, avesse minacciato di «tagliare le gambe» al Viganò; c) quanto alle censure relative all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno diffusamente motivato (pagine da 41 a 44 della sentenza di primo grado e pagina 16 della sentenza di secondo grado), senza incorrere in alcuna incongruità o illogicità, in ordine sia alla credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sia ai riscontri estrinseci idonei a corroborare le sue dichiarazioni, con la conseguenza che tale giudizio non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità, come invece appare richiedere il ricorrente. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276163-02; Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260839-01). Nel caso in esame, nell'invocare la scriminante della cosiddetta "coazione morale" di cui al terzo comma dell'art. 54 cod. pen., il ricorrente non ha neppure indicato né quali fossero i suoi rapporti con i correi né di quale minaccia di un male imminente alla propria persona non altrimenti evitabile (se non minacciando, a sua volta, il Viganò affinché questi pagasse il proprio asserito debito) egli sarebbe stato destinatario da parte degli stessi correi, così da versare in un insuperabile stato di costrizione, con la conseguenza che, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sopra citata, il difetto di tale indicazione esclude in radice l'operatività dell'invocata esimente. 1.3. Il terzo e il quarto motivo - i quali, attenendo entrambi alla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione o come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit.) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto di qualificare il fatto attribuito all'[OSCURATO:PERSONA] come tentata estorsione e non come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto, a prescindere dal fatto che fosse o no esistito un credito dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò - il che, come si è già detto esaminando il primo motivo, non era stato possibile stabilire («la Corte non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito») -, tale credito non avrebbe mai potuto formare oggetto di azione giudiziaria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che, poiché l'impresa di questi era stata dichiarata fallita nel 2010, cioè due anni prima della commissione del fatto per il quale si stava procedendo, l'unico soggetto che avrebbe potuto agire in giudizio era il curatore fallimentare, il quale avrebbe potuto esercitare un'azione volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa fallita, ma non certo l'[OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione dell'ingiustizia del profitto perseguito dall'[OSCURATO:PERSONA], risultando egli evidentemente del tutto consapevole che l'asserito credito nei confronti del Viganò non avrebbe mai potuto formare oggetto di una propria azione giudiziaria - spettando, eventualmente, il recupero dello stesso credito al solo fallimento - e, quindi, della conseguente qualificazione del fatto attribuito all'imputato come tentata estorsione e non come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, appare del tutto corretta, mentre il ricorrente, con i propri terzo e quarto motivo, omette in realtà di confrontarsi con essa. 1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). La giurisprudenza della Corte di cassazione è altresì costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena in cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa (a fronte di una media edittale che, per il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., è di sette anni e dieci mesi di reclusione ed C 5.833,00 di multa), ha fatto riferimento all'elemento della gravità dei fatti commessi, desunta anche, in particolare, dall'intensità del dolo - quale emergeva dalla reiterazione delle condotte minacciose poste in essere e dal fatto che le stesse condotte erano connotate da una sempre più accentuata capacità intimidatoria (fino ad arrivare alla collocazione di una tanica di benzina e di proiettili fuori dell'abitazione della persona offesa) -, dall'utilizzo di un'arma costituita dalla predetta tanica di benzina, dal contenuto dei messaggi minatori, sottolineando anche, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di alcun segno di resipiscenza. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2. Passando ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sì devono esaminare i motivi, sostanzialmente comuni, che attengono alla ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di estorsione e, quindi, segnatamente, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi sono fondati nei termini e nei limiti che seguono. Come si è visto esaminando il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano ha ritenuto di qualificare il fatto attribuito a tale imputato come tentata estorsione e non come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto, a prescindere dal fatto che fosse o no esistito un credito dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò - il che non era stato possibile stabilire («la Corte non ritiene le dichiarazioni rese dalle parti idonee a ricostruire la vicenda relativa al credito») - tale credito non avrebbe mai potuto formare oggetto di azione giudiziaria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che, poiché l'impresa di questi era stata dichiarata fallita nel 2010, cioè due anni prima della commissione del fatto per il quale si stava procedendo, l'unico soggetto che avrebbe potuto agire in giudizio era il curatore fallimentare, il quale avrebbe potuto esercitare un'azione volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa fallita, ma non certo l'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò rammentato, si deve anzitutto rilevare come, con riguardo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano non abbia compiuto alcuna indagine in ordine alla consapevolezza, in capo agli stessi, di detta circostanza che il credito asseritamente vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Viganò non avrebbe potuto formare oggetto di un'azione giudiziaria da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ma solo da parte del menzionato fallimento. La Corte d'appello di Milano ha peraltro ritenuto - in ossequio al principio, affermato anch'esso dalla sentenza Filardo delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità (Rv. 280027-03) - di qualificare il fatto dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come tentata estorsione e non come tentata ragion fattasi per la ragione che tali coimputati sarebbero stati «mossi dall'interesse personale di ottenere un preciso vantaggio economico sulla somma di denaro eventualmente recuperata», come era stato dichiarato dal coimputato collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito che, in caso di esito positivo dell'azione di recupero del credito, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto tenere per sé il 60% di quanto recuperato). Tale dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non risulta suffragata, nella sentenza impugnata, dalla puntuale indicazione dei necessari riscontri dotati di valenza individualizzante, relativi, cioè, alla riferibilità a ciascun coimputato della predetta circostanza del perseguimento, da parte sua, non esclusivamente dell'interesse dell'asserito creditore [OSCURATO:PERSONA] ma anche del menzionato interesse proprio dell'ottenimento di una percentuale del credito eventualmente recuperato. 3. L'esame degli ulteriori motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito. 4. Pertanto: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento; l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi C 4.000,00, oltre accessori di legge; le spese della stessa parte civile [OSCURATO:PERSONA] quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] saranno liquidate al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata n
Sentenza Cassazione n. 37857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris