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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42541/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in PERU' avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la difesa non si è presentata, nonostante la richiesta di trattazione orale, accolta e disposta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che -in sede di appello cautelare- ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura caute- lare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ragione della incompatibilità del suo stato di salute con il regime carcerario.

Deduce:

1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità della mi- sura custodiale con le condizioni di salute dì [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente illustra la vicenda processuale e i contenuti del provvedimento impugnato e, dunque, deduce l'incongruenza della motivazione, che non ha vagliato approfonditamente le condizioni di salute del cautelato, né le condizioni ambientali della [OSCURATO:PERSONA] e il suo sovraffollamento.

2. Vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

In questo caso il ricorrente si duole della negazione della sostituzione della custodia in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari, sul presupposto della inidoneità del domicilio e senza motivare circa l'inidoneità del braccialetto ai fini del soddisfacimento delle ritenute esigenze di cautela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

1.1. Lo stesso ricorrente, invero, ha evidenziato che in data 3 ottobre 2024 è stato trattato davanti a questa Corte il ricorso presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma per il fatto di reato (rapina aggravata) posto a base del titolo cautelare di cui si chiede la revoca.

Va, dunque, rilevato che -all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024- questa Corte ha dichiarato inammissibile quel ricorso, con la conseguenza che la sentenza di condanna è divenuta definitiva, dal che discende che lo stato detentivo non è più riconducibile alle originarie ragioni di cautela, ma per l'espiazione della pena.

Si deve osservare, infatti, che il condannato, che si trovi in carcere in regime di custodia cautelare in relazione al fatto oggetto della condanna da eseguire, è considerato come se si trovasse in esecuzione della pena, la quale, non a caso, si considera a ogni effetto espiata per il tempo in cui egli è stato sottoposto al titolo cautelare.

In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha puntualizzato che «in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte. (Sez. 3 - , Sentenza n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01).

Sulla base di tale rilievo è stato altresì affermato che «è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento de libertate (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione», (Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267 - 01; vedi altresì, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167 - 01). 2 A kA.sk Il ricorso è, dunque, inammissibile per la mancanza di una misura cautelare attualmente efficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma Disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen..

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in PERU' avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la difesa non si è presentata, nonostante la richiesta di trattazione orale, accolta e disposta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che -in sede di appello cautelare- ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura caute- lare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ragione della incompatibilità del suo stato di salute con il regime carcerario. Deduce: 1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità della mi- sura custodiale con le condizioni di salute dì [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente illustra la vicenda processuale e i contenuti del provvedimento impugnato e, dunque, deduce l'incongruenza della motivazione, che non ha vagliato approfonditamente le condizioni di salute del cautelato, né le condizioni ambientali della [OSCURATO:PERSONA] e il suo sovraffollamento. 2. Vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare. In questo caso il ricorrente si duole della negazione della sostituzione della custodia in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari, sul presupposto della inidoneità del domicilio e senza motivare circa l'inidoneità del braccialetto ai fini del soddisfacimento delle ritenute esigenze di cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. 1.1. Lo stesso ricorrente, invero, ha evidenziato che in data 3 ottobre 2024 è stato trattato davanti a questa Corte il ricorso presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma per il fatto di reato (rapina aggravata) posto a base del titolo cautelare di cui si chiede la revoca. Va, dunque, rilevato che -all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024- questa Corte ha dichiarato inammissibile quel ricorso, con la conseguenza che la sentenza di condanna è divenuta definitiva, dal che discende che lo stato detentivo non è più riconducibile alle originarie ragioni di cautela, ma per l'espiazione della pena. Si deve osservare, infatti, che il condannato, che si trovi in carcere in regime di custodia cautelare in relazione al fatto oggetto della condanna da eseguire, è considerato come se si trovasse in esecuzione della pena, la quale, non a caso, si considera a ogni effetto espiata per il tempo in cui egli è stato sottoposto al titolo cautelare. In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha puntualizzato che «in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte. (Sez. 3 - , Sentenza n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01). Sulla base di tale rilievo è stato altresì affermato che «è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento de libertate (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione», (Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267 - 01; vedi altresì, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167 - 01). 2 A kA.sk Il ricorso è, dunque, inammissibile per la mancanza di una misura cautelare attualmente efficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma Disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 42541/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris