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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14034/2026

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lvatore [OSCURATO:PERSONA], dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prizzi, domiciliati digitalmente ex lege e con domicilio fisico eletto inRoma, presso lo studio professionale del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controunico, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege e con domicilio fisico eletto in Roma presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Numero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 14712/2025,pubblicata il 31 maggio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. chiese e ottenne, nel 2017, dal Tribunale diCatania l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti, tra gli altri, diMario Musumeci e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., perl’importo di euro 829.315,38 oltre interessi e spese, corrispondente alsaldo debitore di tre rapporti di conto corrente intrattenuti dalla societàdebitrice con l’istituto di credito, nei limiti delle garanzie prestate.Gli ingiunti vi si opposero deducendo, per quanto qui rileva, il difettodi legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva già ceduto ilcredito a [OSCURATO:SOCIETA]. anteriormente al deposito del ricorsoper ingiunzione, nonché la propria liberazione dalla garanzia ex art.1956 cod. civ. per avere la banca concesso e mantenuto ulteriore creditoalla debitrice in presenza di un grave peggioramento delle condizionipatrimoniali e senza speciale autorizzazione dei fideiussori.Nel giudizio intervenne volontariamente la Fino 2 SecuritisationS.r.l., quale cessionaria del credito, chiedendo, in via preliminare,dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. con lasua estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto dell’opposizione,con conferma del decreto ingiuntivo.2.

Con sentenza n. 943 del 2021 il Tribunale di Catania rigettòl’opposizione, ritenendo sussistente la legittimazione attiva di UnicreditS.p.A. ad ottenere il decreto ingiuntivo, in quanto alla data del depositodel ricorso non era ancora stata pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] lacessione del credito, confermò il decreto ingiuntivo e lo dichiaròesecutivo, condannando gli opponenti alle spese nei confronti della solaUnicredit, con compensazione delle spese fra gli stessi e Fino 2.Quanto alla dedotta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ.,Numero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026il Tribunale rigettò l’eccezione sul rilievo, essenzialmente, della clausolacontrattuale che poneva a carico dei garanti l’onere di tenersi informatisulle condizioni patrimoniali della debitrice.3.

Pronunciando sull’appello interposto dai fideiussori, la Corted’appello di Catania, con sentenza n. 802/2023, pubblicata il 5 maggio2023, accolse il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazionemonitorio, il credito era già stato ceduto a Fino 2; dichiarò, per l’effetto,la carenza di legittimazione dell’istituto originario e revocò il decretoingiuntivo; ritenne tuttavia validamente instaurato il rapportoprocessuale nei confronti della cessionaria intervenuta e condannò ifideiussori Musumeci e Sinitò al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 829.315,38 oltre interessi espese, rigettando, tra l’altro, l’eccezione di nullità o inefficacia dellefideiussioni per violazione dell’art. 1956 cod. civ., sul rilievo dellamancata prova di un mutamento in peius delle condizioni della debitriceal momento della concessione dei nuovi affidamenti e valorizzando laclausola contrattuale che poneva sui garanti l’onere di informarsi sullecondizioni patrimoniali della società garantita.4.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primodedussero, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 183, comma 6, 112 e 346 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale accolto, in favore di Fino 2, domande diaccertamento e condanna che assumevano essere state introdottetardivamente in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2, e non riproposte in appello; con il secondo lamentarono, ai sensidell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi inordine alla dedotta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ.,indicando una serie di circostanze contabili e cronologiche che, a lorodire, comprovavano il comportamento contrario a buona fede dellaNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026banca creditrice.5.

Con ordinanza n. 14712/2025, depositata il 31 maggio 2025,questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto, dichiarandoinammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, sul rilievoche i ricorrenti non avevano debitamente riportato e localizzato nelfascicolo di cassazione le conclusioni di Fino 2 nell’atto di intervento enella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., ed evidenziando, comunque,l’irrilevanza della denunciata violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. allaluce dei principi sulla legittimazione del cessionario intervenuto.Ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli artt. 112 e 346c.p.c., «stante la piena coincidenza tra il chiesto e il pronunciato, avendola Corte d’Appello confermato esattamente l’importo del credito vantatocome richiesto dalla creditrice».Ha, infine, ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso,ritenendo che la censura attingesse il merito della valutazione operatadal giudice d’appello sui presupposti della liberazione dei fideiussori aisensi dell’art. 1956 cod. civ. e non deducesse vizi riconducibili all’ambitodel giudizio di legittimità.6.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391‑bis e 395, n. 4,cod. proc. civ., articolato in tre motivi, deducendo errori di fattorevocatori in relazione ai capi di decisione sopra richiamati.Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso,chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.7.

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391-bis,quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuovaformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblicaudienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ.,ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Numero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso per revocazione, i ricorrentideducono, «errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.in relazione al capo di pronunzia con cui, statuendosi sul primo motivodi ricorso per cassazione e segnatamente sulla censura riguardante laviolazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione anteriforma), si è dichiarata l’inammissibilità del ricorso per asseritaviolazione del principio di autosufficienza» (così testualmente inrubrica).1.1.

In particolare, con una prima censura, essi assumono che laCorte avrebbe falsamente percepito il contenuto del ricorso originario,affermando che non sarebbero state trascritte e localizzate le conclusionidi Fino 2 nell’atto di intervento e nella memoria ex art. 183 cod. proc.civ., mentre tali conclusioni erano state, a loro dire, puntualmenteriportate e riferite ai relativi documenti.1.2.

Una seconda censura investe poi l’argomento aggiuntivoutilizzato nell’ordinanza secondo cui la dedotta inosservanza dellepreclusioni assertive era comunque da considerarsi irrilevante alla lucedel principio che ammette il soggetto legittimato ad intervenire asostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell’eserciziodell’azione giudiziale.Anche tale affermazione, secondo gli odierni ricorrenti, sarebbefrutto di errore revocatorio dal momento che la censura contenuta nelricorso per cassazione originario non era volta a negare il “dirittodell’interveniente a far valere in giudizio la propria pretesa”, ma adenunciare il fatto che la relativa domanda (di condanna in propriofavore) era stata avanzata in un momento successivo alla maturazionedelle preclusioni processuali.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «errore di fattorevocatorio ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. in relazione al capo diNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026pronunzia con cui si è statuito sul primo motivo di ricorso per cassazionee segnatamente sulla censura riguardante la violazione degli articoli 112e 346 c.p.c.»Lamentano che erroneamente la S.C. abbia supposto, in fatto, chenel giudizio di appello Fino 2 avesse proposto o comunque ripropostodomande di accertamento del proprio credito e di condanna in propriofavore, così ritenendo sussistente una “piena coincidenza tra chiesto epronunciato”, atteso che in appello la cessionaria si era limitata achiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza reiterare ledomande tardivamente formulate in primo grado con la memoria ex art.183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo di revocazione, i ricorrenti denunciano «erroredi fatto revocatorio ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. in relazione al capodi pronunzia con cui, statuendosi sul secondo motivo di ricorso percassazione e segnatamente sulla censura di omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio, si è dichiarata l’inammissibilità del ricorso perasserito sconfinamento nel merito delle valutazioni operate dal giudicedi secondo grado».Rilevano che, la censura proposta con il ricorso per cassazione eravolta esclusivamente a far valere l’omesso esame circa fatti decisivi cheavrebbero dovuto condurre a ritenere prodotto nella fattispecie l’effettoestintivo dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1956 cod. civ. e chenessuna valutazione di merito veniva sollecitata.Da qui la denuncia di errore di fatto in cui anche sul punto sarebbeincorsa la S.C., supponendo la motivazione addotta nell’ordinanzaimpugnata la proposizione di un motivo di ricorso (impattante sul meritodella causa) in realtà mai proposto.4.

Venendo allo scrutinio dei motivi sopra sintetizzati, giovarammentare in premessa che, con specifico riferimento alle sentenze (oordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art.391‑bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questaNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395c.p.c., n. 4:a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore difatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale) cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza ol’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto– risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l’altra dagli atti processuali ([OSCURATO:PERSONA].

U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza diesso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concretoadottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038;Cass. 14/11/2014, n. 24334);c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Cortepuò esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambitodei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve averecarattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenzadi legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinantedella sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono statio avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio dellasentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione(Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820); …d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare unpunto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su unfatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano datoNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice nonsi configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo ilfatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra leparti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anchese concerne una questione rilevabile d’ufficio) – una volta che sulla basedi poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria)o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo onell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggettopotenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e,dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso trale parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questaCorte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recentireiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nellaprevisione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo dauna falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’erroriuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime(riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi dellaviolazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922);ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione dellaCorte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motiviNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanzeprocessuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n.20635 del 2017; n. 10179 del 2020; n. 10040 del 2022);g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principidi autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare imotivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969;31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109),né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delleargomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedottonon già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamentepercepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazionedell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez.

U. n.31032 del 2019; Cass. n. 14969 del 2025).5.

Con la pronuncia da ultimo ricordata, le Sezioni Unite hanno inparticolare chiarito che «l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questacompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il qualepresuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti dicausa.È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391‑bis e 395, comma 1, n.4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudicedi legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, aifini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversiriguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudicedell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte lapronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione einterpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».6.

Alla luce di tali principi, il primo motivo di revocazione – nel suoduplice profilo – è inammissibile.6.1.

Quanto alla prima censura, è evidente che i ricorrenti nondenunciano una svista percettiva immediatamente riscontrabile sulcontenuto del ricorso originario, ma contestano il giudizio espresso dallaCorte circa l’osservanza del requisito di autosufficienza.La declaratoria di inammissibilità del primo motivo del ricorso percassazione, fondata sull’asserita mancata trascrizione e localizzazionedelle conclusioni di Fino 2, costituisce infatti il risultato di unavalutazione del livello di specificità e completezza dell’illustrazione delmotivo, effettuata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di autosufficienza.La Corte di cassazione ha espresso un giudizio circa l'inosservanzadel requisito di autosufficienza del ricorso e quel che si contesta è,dunque, nella sostanza, inammissibilmente, l'erroneità di tale giudizio.6.2.

Parimenti inammissibile è la seconda censura del primo motivo,sotto un triplice profilo.Anzitutto perché, anche in tal caso, quel che si contesta non è unaomessa pronuncia suscettibile di sindacato revocatorio secondo i criteriindicati da Cass. Sez.

U. n. 31032 del 2019 ma una erronea lettura delmotivo; in secondo luogo, perché il dedotto errore investirebbecomunque una motivazione (quella sulla irrilevanza della dedottaviolazione delle preclusioni assertive) meramente aggiuntiva erimarrebbe privo di decisività alla luce della prima motivazione (quellasecondo cui la dedotta violazione delle preclusioni non è scrutinabile perdifetto di autosufficienza, e dunque non sussiste); in terzo luogo perchéla censura non coglie il reale significato dell’affermazione che ne èNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026investita, la quale ─ come desumibile anche dalla citazione deiprecedenti di Cass. n. 882 del 1969 e n. 11828 del 1990) ─ lungi dalfraintendere il senso del motivo di impugnazione, esprime ilconvincimento (e dunque un giudizio, non sindacabile) che l’interventodel vero legittimato può aversi in ogni momento del processo («anchenel corso del processo») senza dunque essere vincolato alle preclusioniassertive.7.

Non diversamente va detto quanto al secondo motivo direvocazione.Con essa i ricorrenti lamentano, in sostanza, che la Corte avrebbefalsamente supposto l’esistenza, nel giudizio di appello, di domande dicondanna in favore di Fino 2, laddove la cessionaria non avrebbereiterato le domande formulate in primo grado di condanna in propriofavore degli appellanti.Anche in questo caso, tuttavia, ciò che viene effettivamente posto indiscussione non è l’omessa pronuncia su un “capo” del ricorso originario─ rilevante ai sensi dei criteri fissati da Cass., Sez.

U, n. 31032 del 2019─ bensì la correttezza di quella pronuncia e, correlativamente, dellalettura e della qualificazione che l’ordinanza revocanda ha dato delcontenuto delle conclusioni di Fino 2 in appello e, correlativamente, delrapporto tra “chiesto” e “pronunciato”.La Corte si è infatti pronunciata sul punto, affermando esplicitamentela sussistenza di una «piena coincidenza tra il chiesto e il pronunciato»;ha quindi espresso un giudizio sulla fondatezza del motivo di ricorso percassazione con cui quella coincidenza si era contestata, denunciandosidi conseguenza la violazione dell’art. 112 c.p.c.Vi è stato, pertanto, un giudizio sul punto e ciò basta certamente adescludere l’esistenza di margini per un sindacato revocatorio.Alla stregua dei principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite,tale attività interpretativa degli atti processuali, e la conseguenteconclusione sulla esistenza o meno di rinunce o di ultrapetizione, siNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026colloca nell’ambito dell’errore di giudizio e si sottrae, in quanto tale, alsindacato revocatorio.8.

Le medesime considerazioni conducono all’inammissibilità delterzo motivo di revocazione.La censura non denuncia infatti un’omessa pronuncia su uno deimotivi del ricorso originario ─ come sarebbe richiesto, in base ai criterielaborati da Cass., Sez.

U, n. 31032/2019, per poter configurare unerrore di fatto revocatorio rilevante ─ ma contesta la qualificazionegiuridica e la valutazione complessiva che la Corte ha svolto in ordinealla natura del motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ritenendoloinammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito.Anche in questo caso, la Corte si è pronunciata sul motivo del ricorsoper cassazione, esprimendo un giudizio – sia pure sintetico – sul suocontenuto e sulla sua riconducibilità ai limiti del vizio motivazionale dicui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.Secondo il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, che esclude larevocazione «quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamentestata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente inesame alcune delle argomentazioni svolte» (v. supra, par. 4, lett. g),l’eventuale erroneità della lettura del motivo e della valutazione dellasua ammissibilità integra un errore di giudizio, non una svista percettivasu un fatto non controverso.Ne consegue che il motivo, risolvendosi nella richiesta di un nuovogiudizio di cassazione sul punto, è inammissibile.9.

Il ricorso per revocazione deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusionedelle spese processuali, in favore della società resistente.10.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo aNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per revocazione.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese processuali, liquidate in euro 5.500 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lvatore [OSCURATO:PERSONA], dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prizzi, domiciliati digitalmente ex lege e con domicilio fisico eletto inRoma, presso lo studio professionale del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controunico, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege e con domicilio fisico eletto in Roma presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Numero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 14712/2025,pubblicata il 31 maggio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. chiese e ottenne, nel 2017, dal Tribunale diCatania l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti, tra gli altri, diMario Musumeci e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., perl’importo di euro 829.315,38 oltre interessi e spese, corrispondente alsaldo debitore di tre rapporti di conto corrente intrattenuti dalla societàdebitrice con l’istituto di credito, nei limiti delle garanzie prestate.Gli ingiunti vi si opposero deducendo, per quanto qui rileva, il difettodi legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva già ceduto ilcredito a [OSCURATO:SOCIETA]. anteriormente al deposito del ricorsoper ingiunzione, nonché la propria liberazione dalla garanzia ex art.1956 cod. civ. per avere la banca concesso e mantenuto ulteriore creditoalla debitrice in presenza di un grave peggioramento delle condizionipatrimoniali e senza speciale autorizzazione dei fideiussori.Nel giudizio intervenne volontariamente la Fino 2 SecuritisationS.r.l., quale cessionaria del credito, chiedendo, in via preliminare,dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. con lasua estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto dell’opposizione,con conferma del decreto ingiuntivo.2. Con sentenza n. 943 del 2021 il Tribunale di Catania rigettòl’opposizione, ritenendo sussistente la legittimazione attiva di UnicreditS.p.A. ad ottenere il decreto ingiuntivo, in quanto alla data del depositodel ricorso non era ancora stata pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] lacessione del credito, confermò il decreto ingiuntivo e lo dichiaròesecutivo, condannando gli opponenti alle spese nei confronti della solaUnicredit, con compensazione delle spese fra gli stessi e Fino 2.Quanto alla dedotta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ.,Numero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026il Tribunale rigettò l’eccezione sul rilievo, essenzialmente, della clausolacontrattuale che poneva a carico dei garanti l’onere di tenersi informatisulle condizioni patrimoniali della debitrice.3. Pronunciando sull’appello interposto dai fideiussori, la Corted’appello di Catania, con sentenza n. 802/2023, pubblicata il 5 maggio2023, accolse il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazionemonitorio, il credito era già stato ceduto a Fino 2; dichiarò, per l’effetto,la carenza di legittimazione dell’istituto originario e revocò il decretoingiuntivo; ritenne tuttavia validamente instaurato il rapportoprocessuale nei confronti della cessionaria intervenuta e condannò ifideiussori Musumeci e Sinitò al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 829.315,38 oltre interessi espese, rigettando, tra l’altro, l’eccezione di nullità o inefficacia dellefideiussioni per violazione dell’art. 1956 cod. civ., sul rilievo dellamancata prova di un mutamento in peius delle condizioni della debitriceal momento della concessione dei nuovi affidamenti e valorizzando laclausola contrattuale che poneva sui garanti l’onere di informarsi sullecondizioni patrimoniali della società garantita.4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primodedussero, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 183, comma 6, 112 e 346 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale accolto, in favore di Fino 2, domande diaccertamento e condanna che assumevano essere state introdottetardivamente in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2, e non riproposte in appello; con il secondo lamentarono, ai sensidell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi inordine alla dedotta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ.,indicando una serie di circostanze contabili e cronologiche che, a lorodire, comprovavano il comportamento contrario a buona fede dellaNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026banca creditrice.5. Con ordinanza n. 14712/2025, depositata il 31 maggio 2025,questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto, dichiarandoinammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, sul rilievoche i ricorrenti non avevano debitamente riportato e localizzato nelfascicolo di cassazione le conclusioni di Fino 2 nell’atto di intervento enella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., ed evidenziando, comunque,l’irrilevanza della denunciata violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. allaluce dei principi sulla legittimazione del cessionario intervenuto.Ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli artt. 112 e 346c.p.c., «stante la piena coincidenza tra il chiesto e il pronunciato, avendola Corte d’Appello confermato esattamente l’importo del credito vantatocome richiesto dalla creditrice».Ha, infine, ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso,ritenendo che la censura attingesse il merito della valutazione operatadal giudice d’appello sui presupposti della liberazione dei fideiussori aisensi dell’art. 1956 cod. civ. e non deducesse vizi riconducibili all’ambitodel giudizio di legittimità.6. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391‑bis e 395, n. 4,cod. proc. civ., articolato in tre motivi, deducendo errori di fattorevocatori in relazione ai capi di decisione sopra richiamati.Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso,chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.7. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391-bis,quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuovaformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblicaudienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ.,ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Numero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per revocazione, i ricorrentideducono, «errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.in relazione al capo di pronunzia con cui, statuendosi sul primo motivodi ricorso per cassazione e segnatamente sulla censura riguardante laviolazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione anteriforma), si è dichiarata l’inammissibilità del ricorso per asseritaviolazione del principio di autosufficienza» (così testualmente inrubrica).1.1. In particolare, con una prima censura, essi assumono che laCorte avrebbe falsamente percepito il contenuto del ricorso originario,affermando che non sarebbero state trascritte e localizzate le conclusionidi Fino 2 nell’atto di intervento e nella memoria ex art. 183 cod. proc.civ., mentre tali conclusioni erano state, a loro dire, puntualmenteriportate e riferite ai relativi documenti.1.2. Una seconda censura investe poi l’argomento aggiuntivoutilizzato nell’ordinanza secondo cui la dedotta inosservanza dellepreclusioni assertive era comunque da considerarsi irrilevante alla lucedel principio che ammette il soggetto legittimato ad intervenire asostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell’eserciziodell’azione giudiziale.Anche tale affermazione, secondo gli odierni ricorrenti, sarebbefrutto di errore revocatorio dal momento che la censura contenuta nelricorso per cassazione originario non era volta a negare il “dirittodell’interveniente a far valere in giudizio la propria pretesa”, ma adenunciare il fatto che la relativa domanda (di condanna in propriofavore) era stata avanzata in un momento successivo alla maturazionedelle preclusioni processuali.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «errore di fattorevocatorio ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. in relazione al capo diNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026pronunzia con cui si è statuito sul primo motivo di ricorso per cassazionee segnatamente sulla censura riguardante la violazione degli articoli 112e 346 c.p.c.»Lamentano che erroneamente la S.C. abbia supposto, in fatto, chenel giudizio di appello Fino 2 avesse proposto o comunque ripropostodomande di accertamento del proprio credito e di condanna in propriofavore, così ritenendo sussistente una “piena coincidenza tra chiesto epronunciato”, atteso che in appello la cessionaria si era limitata achiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza reiterare ledomande tardivamente formulate in primo grado con la memoria ex art.183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo di revocazione, i ricorrenti denunciano «erroredi fatto revocatorio ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. in relazione al capodi pronunzia con cui, statuendosi sul secondo motivo di ricorso percassazione e segnatamente sulla censura di omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio, si è dichiarata l’inammissibilità del ricorso perasserito sconfinamento nel merito delle valutazioni operate dal giudicedi secondo grado».Rilevano che, la censura proposta con il ricorso per cassazione eravolta esclusivamente a far valere l’omesso esame circa fatti decisivi cheavrebbero dovuto condurre a ritenere prodotto nella fattispecie l’effettoestintivo dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1956 cod. civ. e chenessuna valutazione di merito veniva sollecitata.Da qui la denuncia di errore di fatto in cui anche sul punto sarebbeincorsa la S.C., supponendo la motivazione addotta nell’ordinanzaimpugnata la proposizione di un motivo di ricorso (impattante sul meritodella causa) in realtà mai proposto.4. Venendo allo scrutinio dei motivi sopra sintetizzati, giovarammentare in premessa che, con specifico riferimento alle sentenze (oordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art.391‑bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questaNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395c.p.c., n. 4:a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore difatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale) cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza ol’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto– risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l’altra dagli atti processuali ([OSCURATO:PERSONA]. U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza diesso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concretoadottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038;Cass. 14/11/2014, n. 24334);c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Cortepuò esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambitodei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve averecarattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenzadi legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinantedella sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono statio avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio dellasentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione(Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820); …d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare unpunto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su unfatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano datoNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice nonsi configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo ilfatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra leparti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anchese concerne una questione rilevabile d’ufficio) – una volta che sulla basedi poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria)o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo onell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggettopotenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e,dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso trale parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questaCorte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recentireiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nellaprevisione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo dauna falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’erroriuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime(riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi dellaviolazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922);ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione dellaCorte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motiviNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanzeprocessuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n.20635 del 2017; n. 10179 del 2020; n. 10040 del 2022);g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principidi autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare imotivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969;31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109),né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delleargomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedottonon già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamentepercepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazionedell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n.31032 del 2019; Cass. n. 14969 del 2025).5. Con la pronuncia da ultimo ricordata, le Sezioni Unite hanno inparticolare chiarito che «l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questacompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il qualepresuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti dicausa.È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391‑bis e 395, comma 1, n.4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudicedi legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, aifini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversiriguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudicedell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte lapronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione einterpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».6. Alla luce di tali principi, il primo motivo di revocazione – nel suoduplice profilo – è inammissibile.6.1. Quanto alla prima censura, è evidente che i ricorrenti nondenunciano una svista percettiva immediatamente riscontrabile sulcontenuto del ricorso originario, ma contestano il giudizio espresso dallaCorte circa l’osservanza del requisito di autosufficienza.La declaratoria di inammissibilità del primo motivo del ricorso percassazione, fondata sull’asserita mancata trascrizione e localizzazionedelle conclusioni di Fino 2, costituisce infatti il risultato di unavalutazione del livello di specificità e completezza dell’illustrazione delmotivo, effettuata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di autosufficienza.La Corte di cassazione ha espresso un giudizio circa l'inosservanzadel requisito di autosufficienza del ricorso e quel che si contesta è,dunque, nella sostanza, inammissibilmente, l'erroneità di tale giudizio.6.2. Parimenti inammissibile è la seconda censura del primo motivo,sotto un triplice profilo.Anzitutto perché, anche in tal caso, quel che si contesta non è unaomessa pronuncia suscettibile di sindacato revocatorio secondo i criteriindicati da Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019 ma una erronea lettura delmotivo; in secondo luogo, perché il dedotto errore investirebbecomunque una motivazione (quella sulla irrilevanza della dedottaviolazione delle preclusioni assertive) meramente aggiuntiva erimarrebbe privo di decisività alla luce della prima motivazione (quellasecondo cui la dedotta violazione delle preclusioni non è scrutinabile perdifetto di autosufficienza, e dunque non sussiste); in terzo luogo perchéla censura non coglie il reale significato dell’affermazione che ne èNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026investita, la quale ─ come desumibile anche dalla citazione deiprecedenti di Cass. n. 882 del 1969 e n. 11828 del 1990) ─ lungi dalfraintendere il senso del motivo di impugnazione, esprime ilconvincimento (e dunque un giudizio, non sindacabile) che l’interventodel vero legittimato può aversi in ogni momento del processo («anchenel corso del processo») senza dunque essere vincolato alle preclusioniassertive.7. Non diversamente va detto quanto al secondo motivo direvocazione.Con essa i ricorrenti lamentano, in sostanza, che la Corte avrebbefalsamente supposto l’esistenza, nel giudizio di appello, di domande dicondanna in favore di Fino 2, laddove la cessionaria non avrebbereiterato le domande formulate in primo grado di condanna in propriofavore degli appellanti.Anche in questo caso, tuttavia, ciò che viene effettivamente posto indiscussione non è l’omessa pronuncia su un “capo” del ricorso originario─ rilevante ai sensi dei criteri fissati da Cass., Sez. U, n. 31032 del 2019─ bensì la correttezza di quella pronuncia e, correlativamente, dellalettura e della qualificazione che l’ordinanza revocanda ha dato delcontenuto delle conclusioni di Fino 2 in appello e, correlativamente, delrapporto tra “chiesto” e “pronunciato”.La Corte si è infatti pronunciata sul punto, affermando esplicitamentela sussistenza di una «piena coincidenza tra il chiesto e il pronunciato»;ha quindi espresso un giudizio sulla fondatezza del motivo di ricorso percassazione con cui quella coincidenza si era contestata, denunciandosidi conseguenza la violazione dell’art. 112 c.p.c.Vi è stato, pertanto, un giudizio sul punto e ciò basta certamente adescludere l’esistenza di margini per un sindacato revocatorio.Alla stregua dei principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite,tale attività interpretativa degli atti processuali, e la conseguenteconclusione sulla esistenza o meno di rinunce o di ultrapetizione, siNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026colloca nell’ambito dell’errore di giudizio e si sottrae, in quanto tale, alsindacato revocatorio.8. Le medesime considerazioni conducono all’inammissibilità delterzo motivo di revocazione.La censura non denuncia infatti un’omessa pronuncia su uno deimotivi del ricorso originario ─ come sarebbe richiesto, in base ai criterielaborati da Cass., Sez. U, n. 31032/2019, per poter configurare unerrore di fatto revocatorio rilevante ─ ma contesta la qualificazionegiuridica e la valutazione complessiva che la Corte ha svolto in ordinealla natura del motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ritenendoloinammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito.Anche in questo caso, la Corte si è pronunciata sul motivo del ricorsoper cassazione, esprimendo un giudizio – sia pure sintetico – sul suocontenuto e sulla sua riconducibilità ai limiti del vizio motivazionale dicui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.Secondo il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, che esclude larevocazione «quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamentestata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente inesame alcune delle argomentazioni svolte» (v. supra, par. 4, lett. g),l’eventuale erroneità della lettura del motivo e della valutazione dellasua ammissibilità integra un errore di giudizio, non una svista percettivasu un fatto non controverso.Ne consegue che il motivo, risolvendosi nella richiesta di un nuovogiudizio di cassazione sul punto, è inammissibile.9. Il ricorso per revocazione deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusionedelle spese processuali, in favore della società resistente.10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo aNumero registro generale 26595/2025Numero sezionale 1586/2026Numero di raccolta generale 14034/2026Data pubblicazione 13/05/2026titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per revocazione.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese processuali, liquidate in euro 5.500 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
Decreto Cassazione n. 14034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris