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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11275/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità.

Lette le conclusioni della parte civile depositate in cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 22 gennaio 2021 la corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 17 giugno 2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto, ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed C 4.400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 3) dell'imputazione ed in particolare in merito alla somma di denaro in sequestro individuata quale provento della rapina; al proposito si deduceva il vizio di motivazione con riguardo all'affermata provenienza delittuosa dell'intero importo di 310.000 euro rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato pur dovendosi ritenere che una parte, invece, era originata dai risparmi delle attività dell'imputato; \A - violazione ed erronea applicazione dell'art. 541 cod.proc.pen. nella parte in .cui aveva disposto la liquidazione delle spese processuali della parte civile nella fase di appello sebbene alcun motivo avesse presentato l'imputato quanto al rapporto civile. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837).

Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio per ritenere l'intera somma contante provento della precedente rapina perpetrata da altri è fondato sulla valutazione delle modalità assolutamente anomale della conservazione, sulla pur parziale ammissione dell'imputato e sul contenuto di alcune conversazioni interpretate dalla corte di appello nel senso del loro riferimento all'intera somma contante posseduta dal Pizzuti quale provento della precedente attività illecita.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

E tali considerazioni valgono, quindi, sia in relazione al profilo della responsabilità che a quello della misura della confisca, correttamente estesa all'intera somma ritenuta provento di delitto sulla base delle plurime ed approfondite valutazioni esposte dalla corte di appello.

Inoltre, corretta è anche la qualificazione giuridica posto che la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Rv. 272370 - 01).

E nel caso in esame il Pizzuti aveva ricevuto la somma anche a titolo di profitto personale come dimostrato dalla pattuizione di un compenso per l'attività che svolgeva. 2.2 Quanto al secondo motivo secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando la responsabilità sia confermata in appello ma la pena sia ridotta. (Sez. 4, n. 44777 del 02/10/2007, Rv. 238660 - 01); il principio risulta recentemente affermato da altra pronuncia secondo cui la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili. (Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Rv. 273079 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Nulla è dovuto alla parte civile, per la presente fase di giudizio, in ragione della mancata partecipazione all'udienza di discussione ed all'assenza di qualsiasi concreto contributo alla decisione della causa con le conclusioni depositate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 4 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. Lette le conclusioni della parte civile depositate in cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 22 gennaio 2021 la corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 17 giugno 2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto, ad anni 3, mesi 8 di reclusione ed C 4.400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 3) dell'imputazione ed in particolare in merito alla somma di denaro in sequestro individuata quale provento della rapina; al proposito si deduceva il vizio di motivazione con riguardo all'affermata provenienza delittuosa dell'intero importo di 310.000 euro rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato pur dovendosi ritenere che una parte, invece, era originata dai risparmi delle attività dell'imputato; \A - violazione ed erronea applicazione dell'art. 541 cod.proc.pen. nella parte in .cui aveva disposto la liquidazione delle spese processuali della parte civile nella fase di appello sebbene alcun motivo avesse presentato l'imputato quanto al rapporto civile. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio per ritenere l'intera somma contante provento della precedente rapina perpetrata da altri è fondato sulla valutazione delle modalità assolutamente anomale della conservazione, sulla pur parziale ammissione dell'imputato e sul contenuto di alcune conversazioni interpretate dalla corte di appello nel senso del loro riferimento all'intera somma contante posseduta dal Pizzuti quale provento della precedente attività illecita. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. E tali considerazioni valgono, quindi, sia in relazione al profilo della responsabilità che a quello della misura della confisca, correttamente estesa all'intera somma ritenuta provento di delitto sulla base delle plurime ed approfondite valutazioni esposte dalla corte di appello. Inoltre, corretta è anche la qualificazione giuridica posto che la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Rv. 272370 - 01). E nel caso in esame il Pizzuti aveva ricevuto la somma anche a titolo di profitto personale come dimostrato dalla pattuizione di un compenso per l'attività che svolgeva. 2.2 Quanto al secondo motivo secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando la responsabilità sia confermata in appello ma la pena sia ridotta. (Sez. 4, n. 44777 del 02/10/2007, Rv. 238660 - 01); il principio risulta recentemente affermato da altra pronuncia secondo cui la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili. (Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Rv. 273079 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Nulla è dovuto alla parte civile, per la presente fase di giudizio, in ragione della mancata partecipazione all'udienza di discussione ed all'assenza di qualsiasi concreto contributo alla decisione della causa con le conclusioni depositate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 marzo 2022
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