CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 10768/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso principaleiscritto al n. 15687/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inCASTELLAMMARE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché INPS -intimato- sul ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesa come sopra -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso come sopra -controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5170/2021 depositata il 09/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione dei ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate integralmente poiché la decisione si fonda sullo ius superveniens, con applicazione di principi consolidatisi dopo il deposito del ricorso principale; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese d