CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 23398/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17250-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Alberico II° 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MATTIELLO,rappresentato e difes o dall’ A vvocato Fabio MILANO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avversola sentenza n. 633/2022d el la Corte d’appello d e L’Aquila , depositata in data 02/05/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; considerato: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso R.G.N.17250/2022 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 Adunanza camerale -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 633/22, del 2 maggio 2022, della Corte d’appello de L’Aquila che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 24/21, del 29 gennaio 2021, del Tribunale di Sulmona – ha conferma to la reiezione dell’opposizione a precetto intimato al Gasbarro da [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di € 65.890,97, oltre accessori di legge, nascente da sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione, con contestuale accoglimento della pretesa risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA], -che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta solo intimata; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; -che i l ricorrent e ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; -che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata; p.q. m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della