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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27555/2026

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CORTE D'APPELLO DI BARIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Bari, ribaltando lasentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bari per insussistenza delfatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di truffa ai danni di FrancescoLeoci, nel decidere sul ricorso della sola parte civile, condannava l'imputato alrisarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separatasede.2.

L'imputato ha presentato ricorso per cassazione deducendo:- violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. e nonché c, cod.proc. pen.) per mancanza e apparenza di motivazione rafforzata nella riforma dellasentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, nonché per omesso effettivoconfronto con l'impianto motivazionale del tribunale, con travisamento ed usoselettivo delle deposizioni di Leoci e di [OSCURATO:PERSONA] e degli elementi documentali.- violazione di legge (art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.) per l'erroneaapplicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” in un giudizio cheresta penale, con confusione degli standard probatori e aggiramento dei limititracciati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;- violazione degli artt. 538, 573,576, 605 e 622 cod. proc. pen. (ex art. 606,lett. b e c. cod. proc. pen.) per il travalicamento dei limiti oggettivi e soggettividell'impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza assolutoria e per ilmancato rinvio al giudice civile.3.

Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi addotti sono manifestamenteinfondati.3.1.

Il primo motivo, che riguarda il tema della motivazione rafforzata,contestandone la sussistenza, non si confronta adeguatamente con unamotivazione particolarmente approfondita, che correttamente ha identificato glierrori interpretativi compiuti dal primo giudice (i) nella erronea supposizione chel'accordo intercorso tra il professionista ed il cliente dovesse essere provatodocumentalmente e (ii) nel declassare il rapporto professionale ad un mero parere.Per giungere al ribaltamento della decisione di primo grado, in relazione aidue profili appena indicati, non è stata necessaria la rivalutazione da parte dellaCorte d’appello, della prova dichiarativa, che è stata ‘presa per buona’ nei terminigià considerati dal primo giudice.

Piuttosto, ed in questo sta la novità delladecisione, la Corte di merito ha evidenziato (i) che è erroneo ritenere, come avevafatto il giudice di primo grado, che sia necessaria la forma scritta per la conclusionedel rapporto professionale, non essendovi alcun onere formale per lamanifestazione della volontà contrattuale in materia e (ii) che la durata delrapporto intercorso tra il professionista ed il cliente e la pluralità dei pagamenti daparte della persona offesa, così come documentati dagli scambi di messaggiWhatsApp tra le parti – in cui era proprio l’imputato a parlare di acconti – eraincompatibile con la versione del consulto professionale, e del tutto consona allemodalità di pagamento proprie di un rapporto di una certa durata, connaturatoalla gestione di una controversia, sia essa di carattere civile o amministrativo.Rispetto a tale quadro, risulta indifferente la circostanza che la Corte, a pg.6, faccia riferimento alle dichiarazioni della persona offesa ed a quelle deltestimone [OSCURATO:PERSONA], quali fonti della responsabilità dell’imputato, poiché in ordinea tali dichiarazioni non vi è controversia.

Infatti, la necessità della rinnovazionedibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giungaesclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e nonanche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza dellarivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n.36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448-01).

Del resto, tale assunto è deltutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione dellaprova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che ladifforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisiveper l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, nonsia il frutto di una lettura "cartolare" delle stessa ma sia preceduta dal contattodiretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio del resto essendostata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazionedel par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminareo fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame deitestimoni a discarico»).

Ma quando, come nel caso, ad essere posta in dubbio nonè “la parola” dei testimoni, ma la valutazione e la valenza probatoria del riscontrodocumentale della deposizione, non v’è alcuna necessità di rinnovazionetestimoniale.3.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto confligge conl'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui,divenuta irrevocabile la assoluzione dell'imputato pure in sede penale per mancataimpugnazione da parte del pubblico ministero della pronuncia liberatoriaintervenuta in primo grado, lo standard valutativo del prova debba assestarsi suquello civilistico della maggior probabilità (“più probabile che non”) piuttosto chequello penalistico dell’ “al di là del ragionevole dubbio”.

Si tratta di un approdooramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, consacrata nelprecedente citato nella sentenza impugnata (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, P.,Rv. 287215-01) ed in numerosi altri, tanto anteriori (Sez.

U, n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) come successivi (Sez. 6, n. 4518 del28/01/2026, Bellino, Rv. 289331-01).3.3.

Infine, anche il terzo motivo è manifestamente infondato: è statoaffermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 38481 del25/05/2023, Dell’Aguzzo, Rv. 285036-01) che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alleimpugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali lacostituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.Orbene, nella sentenza di primo grado, a pg. 1, si legge testualmente che“Previa costituzione di parte civile, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva aperto ildibattimento…”.

Il dato temporale non è contestato nel ricorso, ciò che esimequesta Corte dalla verifica autonoma della specifica scansione processuale.È chiaro, quindi, per l’anteriorità della costituzione di parte civile rispetto altermine di applicabilità della novella, che quest’ultima non possa trovareapplicazione nel caso concreto.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, 12 giugno 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI BARIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Bari, ribaltando lasentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bari per insussistenza delfatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di truffa ai danni di FrancescoLeoci, nel decidere sul ricorso della sola parte civile, condannava l'imputato alrisarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separatasede.2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione deducendo:- violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. e nonché c, cod.proc. pen.) per mancanza e apparenza di motivazione rafforzata nella riforma dellasentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, nonché per omesso effettivoconfronto con l'impianto motivazionale del tribunale, con travisamento ed usoselettivo delle deposizioni di Leoci e di [OSCURATO:PERSONA] e degli elementi documentali.- violazione di legge (art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.) per l'erroneaapplicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” in un giudizio cheresta penale, con confusione degli standard probatori e aggiramento dei limititracciati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;- violazione degli artt. 538, 573,576, 605 e 622 cod. proc. pen. (ex art. 606,lett. b e c. cod. proc. pen.) per il travalicamento dei limiti oggettivi e soggettividell'impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza assolutoria e per ilmancato rinvio al giudice civile.3. Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi addotti sono manifestamenteinfondati.3.1. Il primo motivo, che riguarda il tema della motivazione rafforzata,contestandone la sussistenza, non si confronta adeguatamente con unamotivazione particolarmente approfondita, che correttamente ha identificato glierrori interpretativi compiuti dal primo giudice (i) nella erronea supposizione chel'accordo intercorso tra il professionista ed il cliente dovesse essere provatodocumentalmente e (ii) nel declassare il rapporto professionale ad un mero parere.Per giungere al ribaltamento della decisione di primo grado, in relazione aidue profili appena indicati, non è stata necessaria la rivalutazione da parte dellaCorte d’appello, della prova dichiarativa, che è stata ‘presa per buona’ nei terminigià considerati dal primo giudice. Piuttosto, ed in questo sta la novità delladecisione, la Corte di merito ha evidenziato (i) che è erroneo ritenere, come avevafatto il giudice di primo grado, che sia necessaria la forma scritta per la conclusionedel rapporto professionale, non essendovi alcun onere formale per lamanifestazione della volontà contrattuale in materia e (ii) che la durata delrapporto intercorso tra il professionista ed il cliente e la pluralità dei pagamenti daparte della persona offesa, così come documentati dagli scambi di messaggiWhatsApp tra le parti – in cui era proprio l’imputato a parlare di acconti – eraincompatibile con la versione del consulto professionale, e del tutto consona allemodalità di pagamento proprie di un rapporto di una certa durata, connaturatoalla gestione di una controversia, sia essa di carattere civile o amministrativo.Rispetto a tale quadro, risulta indifferente la circostanza che la Corte, a pg.6, faccia riferimento alle dichiarazioni della persona offesa ed a quelle deltestimone [OSCURATO:PERSONA], quali fonti della responsabilità dell’imputato, poiché in ordinea tali dichiarazioni non vi è controversia. Infatti, la necessità della rinnovazionedibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giungaesclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e nonanche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza dellarivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n.36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448-01). Del resto, tale assunto è deltutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione dellaprova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che ladifforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisiveper l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, nonsia il frutto di una lettura "cartolare" delle stessa ma sia preceduta dal contattodiretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio del resto essendostata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazionedel par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminareo fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame deitestimoni a discarico»). Ma quando, come nel caso, ad essere posta in dubbio nonè “la parola” dei testimoni, ma la valutazione e la valenza probatoria del riscontrodocumentale della deposizione, non v’è alcuna necessità di rinnovazionetestimoniale.3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto confligge conl'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui,divenuta irrevocabile la assoluzione dell'imputato pure in sede penale per mancataimpugnazione da parte del pubblico ministero della pronuncia liberatoriaintervenuta in primo grado, lo standard valutativo del prova debba assestarsi suquello civilistico della maggior probabilità (“più probabile che non”) piuttosto chequello penalistico dell’ “al di là del ragionevole dubbio”. Si tratta di un approdooramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, consacrata nelprecedente citato nella sentenza impugnata (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, P.,Rv. 287215-01) ed in numerosi altri, tanto anteriori (Sez. U, n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) come successivi (Sez. 6, n. 4518 del28/01/2026, Bellino, Rv. 289331-01).3.3. Infine, anche il terzo motivo è manifestamente infondato: è statoaffermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38481 del25/05/2023, Dell’Aguzzo, Rv. 285036-01) che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alleimpugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali lacostituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.Orbene, nella sentenza di primo grado, a pg. 1, si legge testualmente che“Previa costituzione di parte civile, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva aperto ildibattimento…”. Il dato temporale non è contestato nel ricorso, ciò che esimequesta Corte dalla verifica autonoma della specifica scansione processuale.È chiaro, quindi, per l’anteriorità della costituzione di parte civile rispetto altermine di applicabilità della novella, che quest’ultima non possa trovareapplicazione nel caso concreto.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, 12 giugno 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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