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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 1995

Cassazione n. 24134/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' PIERO n. a Messina 1'8/10/1995 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina il 7/3/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], c:he ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 12/7/2021, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Cuscinà colpevole dei delitti di rapina ed estorsione (così riqualificato il fatto sub b) e, applicata la recidiva qualificata, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso di fornire risposta alla doglianza difensiva svolta nel quarto motivo d'appello in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 99, comma 4, cocl.pen.; 2.2 la mancanza di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen. per avefe i giudici d'appello omesso di valutare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la modesta gravità dei fatti in contestazione e l'esiguo valore del danno. 3.Le censure difensive sono fondate e meritano accoglimento.

La Corte territoriale a pag 4, nella ricognizione dei motivi di gravame formulati dall'appellante, chiude la propria esposizione con il terzo motivo, senza fare cenno alle doglianze sub 4) (esclusione della recidiva) e 5) (riconoscimento delle attenuanti generiche).

Nella parte motiva i giudici territoriali, dopo aver argomentato l'impossibilità di riconoscere l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., chiariscono che risultano, altresì, infondate le richieste di riduzione della pena alla luce delle modalità della condotta e della personalità dell'imputato mentre alcuna specifica considerazione risulta svolta in merito all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla contestata applicazione della recidiva qualificata.

Le lacune motivazionali denunziate dal difensore fanno, dunque, seguito a un'incompleta perimetrazione delle doglianze formulate nell'atto d'appello e integrano il vizio ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. che impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' PIERO n. a Messina 1'8/10/1995 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina il 7/3/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], c:he ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 12/7/2021, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Cuscinà colpevole dei delitti di rapina ed estorsione (così riqualificato il fatto sub b) e, applicata la recidiva qualificata, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso di fornire risposta alla doglianza difensiva svolta nel quarto motivo d'appello in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 99, comma 4, cocl.pen.; 2.2 la mancanza di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen. per avefe i giudici d'appello omesso di valutare la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la modesta gravità dei fatti in contestazione e l'esiguo valore del danno. 3.Le censure difensive sono fondate e meritano accoglimento. La Corte territoriale a pag 4, nella ricognizione dei motivi di gravame formulati dall'appellante, chiude la propria esposizione con il terzo motivo, senza fare cenno alle doglianze sub 4) (esclusione della recidiva) e 5) (riconoscimento delle attenuanti generiche). Nella parte motiva i giudici territoriali, dopo aver argomentato l'impossibilità di riconoscere l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., chiariscono che risultano, altresì, infondate le richieste di riduzione della pena alla luce delle modalità della condotta e della personalità dell'imputato mentre alcuna specifica considerazione risulta svolta in merito all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla contestata applicazione della recidiva qualificata. Le lacune motivazionali denunziate dal difensore fanno, dunque, seguito a un'incompleta perimetrazione delle doglianze formulate nell'atto d'appello e integrano il vizio ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. che impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Sentenza
Sentenza Cassazione n. 24134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris