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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 32213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato che il primo motivo di ricorso relativo all'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto ed alla conseguente nullità della notifica eseguita ai sensi del 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia è manifestamente infondato perché è in atti relata di notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, rivelatasi negativa in quanto non reperito al domicilio dichiarato.

Considerato che il secondo e terzo motivo sono generici, versati in fatto e meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza, quanto alla valutazione del DVD, e pagina 3 con riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato che il primo motivo di ricorso relativo all'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto ed alla conseguente nullità della notifica eseguita ai sensi del 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia è manifestamente infondato perché è in atti relata di notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, rivelatasi negativa in quanto non reperito al domicilio dichiarato. Considerato che il secondo e terzo motivo sono generici, versati in fatto e meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza, quanto alla valutazione del DVD, e pagina 3 con riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re I
Decreto Cassazione n. 32213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris