CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 43221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udite cl-gefi-sef-e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 14 giugno 2022 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l' annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 21 aprile 2022 in forza della quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2020. 2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022 liere Es nsore [OSCURATO:PERSONA]