CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 21336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo :.A. x'tpzieì otti .xio)-(4-0 i c I, udito il df(nsore - ,f [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 3 marzo 2022 il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011 (per fatto del 4 marzo del 2016). 1.1 La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 7 giugno 2022 ha confermato la prima decisione. In motivazione viene disattesa la questione posta dall'appellante in tema di vizio del procedimento di primo grado. In particolare si afferma che : a) vero è che la richiesta di termine a difesa trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (nominata difensore di fiducia a ridosso della prima udienza di trattazione) non è stata esaminata alla udienza del 20 gennaio 2022, ma tale omissione non è produttiva di nullità ; b) ciò perchè alla suddetta udienza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è comparsa ed il difensore di ufficio non ha avanzato richiesta alcuna; c) inoltre il procedimento è stato trattato anche in due successive udienze (27 gennaio e 3 marzo 2022) senza che il difensore abbia proposto eccezione alcuna, con sanatoria dell'eventuale vizio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con deduzione di vizio del procedimento. 2.1 La ricorrente evidenzia che alla udienza del 20 gennaio 2022 non è stata esaminata la domanda di concessione del termine a difesa e non si è nemmeno dato atto dell'avvenuto deposito della medesima. Ne sarebbe delvata una nullità di ordine generale a regime intermedio, non sanata nel corso del giudizio di primo grado. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La presenza di un difensore di ufficio in udienza, in data 20 gennaio 2022, pone il tema della necessaria deduzione del vizio (derivante dall'omesso esame della istanza ex art.108 cod.proc.pen.), correttamente evidenziato dalla Corte di Appello. E' infatti onere della difesa, comunque costituita, quello di procedere alla consultazione del fascicolo processuale, specie in casi in cui - come quello per cui •n•nn si procede - la semplicità del fatto oggetto di giudizio rende incerta la concessione del termine a difesa da parte del giudice procedente. La mancata deduzione del vizio relativo alla omessa valutazione dell'istanza - nella udienza del 20 gennaio 2022 - ha dunque determinato la impossibilità di una riproposizione della doglianza, posto che la previsione di legge di cui all'art.182 comma 2 (con consumazione del potere di deduzione) si riferisce anche alle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art.180 cod.proc.pen.. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023 Il consi