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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 00782/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17360-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto definizione agevolata ex d.l. 197/2022 e art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 come conv. da l. n.R.G.N.17360/2022 Cron.

Rep.

Ud19/12/2025 -controricorrente – avverso la sentenza n. 7/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 133/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7/22, la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ha accolto l’appello incidentale subordinato dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 41/2020, la quale così aveva provveduto: «- in parziale accoglimento della proposta opposizione avverso avviso di addebito 38020120001370283000 notificato in data 5 giugno 2012, previa revoca della disposta sospensione dell’esecutività del titolo opposto, accerta la fondatezza della pretesa contributiva vantata da INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., detratto unicamente quanto versato dalla società ricorrente nella qualità di associante presso la gestione Separata, come quantificato nella relazione CTU dott. [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, per importo pari ad € 1.483.303,25 (pag. 85 rel.

Perit.

Cit.); - dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni pretesi da INAIL per le lavoratrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- in parziale accoglimento dell’opposizione proposta avverso ruolo e cartella esattoriale INAIL n. 08020150015842859, notificata ad [OSCURATO:SOCIETA] in data 31 luglio 2015, previa revoca della disposta sospensione dell’esecutività del titolo opposto, accerta la fondatezza della pretesa contributiva vantata da INAIL nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ad eccezione degli importi quantificati per sorte capitale, per sanzioni civili ed accessori di legge, con esclusivo riferimento ai soggetti indicati come associati in partecipazione nel verbale ispettivo 20 dicembre 2012, come trasfuso nel verbale di accertamento INAIL n. 201200206 del 30 settembre 2014 (soggetti diversi, dunque, da quelli per i quali è intervenuta stabilizzazione ex art. 7 bis d.l. 76/2013 ad esito di istanza [OSCURATO:PERSONA] del 18 luglio 2014 e da quelli indicati nel verbale DTL Chieti n.

CH89000/2013-627-02 del 3 giugno 2013 ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente ed INAIL in ragione di 1/3 e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di INAIL, dei residui 2/3 di tali spese, liquidate pro quota in euro 3.000 per compensi professionali oltre rimborso professionale ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge; - compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente ed INPS in ragione di 1/3 e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di INPS, dei residui 2/3 di tali spese, liquidate pro quota in euro 12.000 per compensi professionali oltre rimborso professionale ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge; - nulla per le spese nel rapporto processuale tra la società ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - pone definitivamente a carico della società ricorrente le spese di CTU come liquidate in separato decreto». 2.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. 3.INPS ed INAIL resistono con controricorso.

La società ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c. 4.Al termine della camera di consiglio,il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva preliminarmente il Collegio, che l a ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato , in data 28/02/2024 , una “prima istanza di sospensione", ex art.1 , co mma 236 , della legge n. 197/2022 , documentando di avere aderito alla c.d.

“rottamazione quater”, con riferimento all’avviso di addebito INPS oggetto del presente procedimento e, cioè, l’avviso di addebito n. 3802012 0001370283000, notificato alla società in data 5/06/2012 ed oggetto della proposta opposizione.

2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s. r .l. ha , altresì , depositato , il 24/10/2025, una “seconda istanza di sospensione ”, ex art.1 comma 236 cit., documentando di avere aderito alla medesima procedura di definizione agevolata, anche relativamente alla cartella di pagamento n.08020150015842859 dell’INAIL, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], opposta, in primo grado, da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 09/09/2015 ed iscritto a ruolo con RG n.1128/15,riunito a quello di opposizione all’avviso di addebito INPS. 3.La società, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha ribadito, con riferimento ad entrambi gli atti indicati, di avere aderito alla c.d. rottamazione quater ed ha chiarito e provato di avere provveduto al pagamento delle prime rate e di quelle successive scadute, di cui al piano di rateazione, sia con riferimento all’avviso di addebito INPS, che con riferimento alla cartella INAIL.

4. Tanto premesso, alla fattispecie deve trovare applicazione l’art. 12 - bis del d.l. n. 84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n.177), che recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».

Il comma 2 dell’art. 12-bis dispone inoltre che «L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili». 5.Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione d’ufficio del giudizio ex art. 12 bis cit. (cfr. Cass. n n . 25163/2025; 33883/2025).

In particolare, la società ricorrente ha prodotto: a) la determinazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle entrate nell’ambito del piano di rateazione ; b) la prova de l pagamento della prima rata nei termini di legge; c) il pagamento delle rate successivealla prima venute a scadenza . 6.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite,in assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310 , ultimo comma , c .p.c. , secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate».

Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali. 7.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17360-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto definizione agevolata ex d.l. 197/2022 e art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 come conv. da l. n.R.G.N.17360/2022 Cron. Rep. Ud19/12/2025 -controricorrente – avverso la sentenza n. 7/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 133/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7/22, la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ha accolto l’appello incidentale subordinato dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 41/2020, la quale così aveva provveduto: «- in parziale accoglimento della proposta opposizione avverso avviso di addebito 38020120001370283000 notificato in data 5 giugno 2012, previa revoca della disposta sospensione dell’esecutività del titolo opposto, accerta la fondatezza della pretesa contributiva vantata da INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., detratto unicamente quanto versato dalla società ricorrente nella qualità di associante presso la gestione Separata, come quantificato nella relazione CTU dott. [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, per importo pari ad € 1.483.303,25 (pag. 85 rel. Perit. Cit.); - dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni pretesi da INAIL per le lavoratrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- in parziale accoglimento dell’opposizione proposta avverso ruolo e cartella esattoriale INAIL n. 08020150015842859, notificata ad [OSCURATO:SOCIETA] in data 31 luglio 2015, previa revoca della disposta sospensione dell’esecutività del titolo opposto, accerta la fondatezza della pretesa contributiva vantata da INAIL nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ad eccezione degli importi quantificati per sorte capitale, per sanzioni civili ed accessori di legge, con esclusivo riferimento ai soggetti indicati come associati in partecipazione nel verbale ispettivo 20 dicembre 2012, come trasfuso nel verbale di accertamento INAIL n. 201200206 del 30 settembre 2014 (soggetti diversi, dunque, da quelli per i quali è intervenuta stabilizzazione ex art. 7 bis d.l. 76/2013 ad esito di istanza [OSCURATO:PERSONA] del 18 luglio 2014 e da quelli indicati nel verbale DTL Chieti n. CH89000/2013-627-02 del 3 giugno 2013 ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente ed INAIL in ragione di 1/3 e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di INAIL, dei residui 2/3 di tali spese, liquidate pro quota in euro 3.000 per compensi professionali oltre rimborso professionale ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge; - compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra parte ricorrente ed INPS in ragione di 1/3 e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di INPS, dei residui 2/3 di tali spese, liquidate pro quota in euro 12.000 per compensi professionali oltre rimborso professionale ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge; - nulla per le spese nel rapporto processuale tra la società ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - pone definitivamente a carico della società ricorrente le spese di CTU come liquidate in separato decreto». 2.[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. 3.INPS ed INAIL resistono con controricorso. La società ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c. 4.Al termine della camera di consiglio,il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva preliminarmente il Collegio, che l a ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato , in data 28/02/2024 , una “prima istanza di sospensione", ex art.1 , co mma 236 , della legge n. 197/2022 , documentando di avere aderito alla c.d. “rottamazione quater”, con riferimento all’avviso di addebito INPS oggetto del presente procedimento e, cioè, l’avviso di addebito n. 3802012 0001370283000, notificato alla società in data 5/06/2012 ed oggetto della proposta opposizione. 2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s. r .l. ha , altresì , depositato , il 24/10/2025, una “seconda istanza di sospensione ”, ex art.1 comma 236 cit., documentando di avere aderito alla medesima procedura di definizione agevolata, anche relativamente alla cartella di pagamento n.08020150015842859 dell’INAIL, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], opposta, in primo grado, da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 09/09/2015 ed iscritto a ruolo con RG n.1128/15,riunito a quello di opposizione all’avviso di addebito INPS. 3.La società, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha ribadito, con riferimento ad entrambi gli atti indicati, di avere aderito alla c.d. rottamazione quater ed ha chiarito e provato di avere provveduto al pagamento delle prime rate e di quelle successive scadute, di cui al piano di rateazione, sia con riferimento all’avviso di addebito INPS, che con riferimento alla cartella INAIL. 4. Tanto premesso, alla fattispecie deve trovare applicazione l’art. 12 - bis del d.l. n. 84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n.177), che recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». Il comma 2 dell’art. 12-bis dispone inoltre che «L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili». 5.Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione d’ufficio del giudizio ex art. 12 bis cit. (cfr. Cass. n n . 25163/2025; 33883/2025). In particolare, la società ricorrente ha prodotto: a) la determinazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle entrate nell’ambito del piano di rateazione ; b) la prova de l pagamento della prima rata nei termini di legge; c) il pagamento delle rate successivealla prima venute a scadenza . 6.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite,in assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310 , ultimo comma , c .p.c. , secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali. 7.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'i
Sentenza Cassazione n. 00782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris