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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28572/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 444,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 comma 2 nn. 2) e 2 bis, 61 comma 1 n. 5) e 7) cod. pen., condizionalmente sospesa

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione dell'art. 606 lett.

E) cpp in relazione all'art. 129 cpp da parte del giudicante che ha omesso ogni valutazione in ordine al fatto contestato e che si è limitato ad un richiamo per relationem agli atti di causa.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. 5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non più consentite dalla legge.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 444,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 comma 2 nn. 2) e 2 bis, 61 comma 1 n. 5) e 7) cod. pen., condizionalmente sospesa 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione dell'art. 606 lett. E) cpp in relazione all'art. 129 cpp da parte del giudicante che ha omesso ogni valutazione in ordine al fatto contestato e che si è limitato ad un richiamo per relationem agli atti di causa. 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non più consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così
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