CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1996
Cassazione n. 31174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1996 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2018 del Tribunale di Fermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inamm ssibile poiché essa poggia sulla circostanza che non quattro impronte papillari, come sostenuto nella sentenza di appello, ma una sola di esse era stata trovata all'interno del luogo ove era stato commesso il furto, cosicché non poteva sostenersi che l'imputato avesse svolto un ruolo particolarmente rilevante nella commissione del furto, come invece affermato nella sentenza, è inammissibile poiché esso si fonda su un dato di carattere probatorio, ossia il numero delle impronte papillari riconducibili all'imputato rilevate nel corso delle indagini, che non è suscettibile di rivalutazione in questa sede in quanto trattasi di questione attinente alla valutazione della prova; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de