CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08749/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità. Il Tribunale di sorveglianza, nel formulare il giudizio radicalmente negativo sull'idoneità dell'affidamento in prova in corso di esecuzione a fronteggiare l'elevatissimo pericolo di reiterazione delle condotte illecite da parte del condannato (il quale non solo aveva ripetutamente minacciato, ingiuriato il fratello convivente ed i vicini di casa, ma nell'ultimo episodio, dopo una violenta colluttazione con il familiare, aveva minacciato i carabinieri intervenuti per sedare la lite), ha in modo inequivoco ritenuto parimenti inadeguate tutte le misure alternative, compresa la detenzione domiciliare, oggetto di una richiesta subordinata avanzata ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 20