CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo [OSCURATO:PERSONA] CONTO CORRENTEBANCARIODott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INDEBITODott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 7895/2023ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 7895/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Siena, inpersona di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile distruttura di terzo livello con funzione di “credito problematico”(livello di procura “D5”), giusta procura a mezzo di rogitoredatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Siena il 15 giugno 2021,rep. n. 40124, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreani, con studio in Ancona, ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presenteprocedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni delpresente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]);CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania il 5 ottobre 2022, n.6519/2/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale si è espressa perl’accoglimento del ricorso;udito, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delegadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso;udito, per la controricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.1. La “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 5ottobre 2022, n. 6519/2/2022, che, in controversia suimpugnazione di avviso di liquidazione n.2018/001/SC/000002289/0/003 del 12 marzo 2020 da partedell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro nella misuraproporzionale di € 8.200,25 (con i relativi accessori) indipendenza della registrazione della sentenza depositata dalTribunale di Salerno il 20 giugno 2018, n. 2289/2018, che,dopo aver rilevato l’illegittima applicazione dellacapitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dellacommissione di massimo scoperto, aveva condannato laNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026“[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” alla restituzione dellasomma di € 195.563,20 (con i relativi accessori) in favore diRoberto Colasante e [OSCURATO:PERSONA], in qualità difideiussori della “[OSCURATO:SOCIETA].”, facendo applicazionedell’aliquota prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa– parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, harigettato l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena S.p.A.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avversola sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Salerno il 21 giugno 2021, n. 1877/6/2021, con condannaalla rifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primogrado – che aveva rigettato il ricorso originario dellacontribuente - sul presupposto che la somma dovuta inrestituzione esulava dal campo di applicazione dell’IVA.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestato erroneamente ritenuto dal giudice di appello chel’imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale diSalerno il 20 giugno 2018, n. 2289/2018, dovesse esseredeterminata in base all’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026trattandosi di una «sentenza di condanna della banca alpagamento in favore del correntista della somma di €195.563,20, a cui si è giunti a seguito di una nuovaricostruzione del rapporto dare – avere tra l’istituto di creditoe la società correntista dopo l’accertamento della nullità dellaclausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori -c.d. "anatocismo”», con «un effetto ripristinatorio che nonrappresenta manifestazione di trasferimento di capacitàcontributiva».2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Preliminarmente, si dà atto che questa Corte ha giàsostanzialmente affrontato in un recente arresto (al qualeanche il P.M. si è richiamato: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre2025, n. 32137) la questione rimessa alla trattazione inpubblica udienza, tentando un inquadramento sistematico dellevarie fattispecie in tema di applicazione dell’imposta di registronelle controversie sui contratti di conto corrente bancario inordine alla legittimità della clausola di capitalizzazionetrimestrale degli interessi debitori e della clausola sullacommissione di massimo scoperto (come anche delle clausoledi rinvio agli “usi su piazza” per la determinazione del saggiodegli interessi debitori).2.3 Premesso che l’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, prevede, in linea generale, che sono soggetti adimposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materiadi controversie civili che definiscono anche parzialmente ilgiudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti chedichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiaranoefficaci nello Stato sentenze straniere», l’art. 8, comma 1, lett.b) e lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, stabiliscono la soggezione,Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3%per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di sommeo valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasinatura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «chedichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto,ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni,o la risoluzione di un contratto». Peraltro, la nota II al citatoart. 8 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, precisa che: «Gli atti di cui al comma 1, letterab), (…) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la partein cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazionisoggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 deltesto unico».2.4 Nella controversia definita dal menzionato arresto, con lasentenza soggetta a registrazione, il correntista avevaespressamente chiesto al giudice civile di dichiarare la nullitàdelle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degliinteressi debitori e della commissione di massimo scoperto inrelazione ad un contratto di conto corrente bancario e, perconseguenza, di condannare la banca alla restituzione in suofavore delle somme indebitamente percepite a tale titolo.Per cui, in tal caso, è evidente l’esercizio cumulativo (art. 104cod. proc. civ.) dell’azione di nullità parziale dei contrattibancari (art. 1419 cod. civ.) e dell’azione di ripetizionedell’indebito (art. 2033 cod. civ.).In tal senso, si è significativamente rilevato (in termini: Cass.,Sez. 6^-1, 5 settembre 2018, n. 21646) che il correntista, inuna situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorieda lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenzaa che si accerti, prima della chiusura del conto correntebancario, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in propriodanno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato,depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Taleinteresse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni:quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggioreestensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso daaddebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo chela banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere aseguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè,dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debitoe credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamentoprospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicurointeresse, in quanto è volta al conseguimento di un risultatoutile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersisenza la pronuncia del giudice. Come è stato lucidamenteosservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sindal momento dell'annotazione in conto di una posta,avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben puòagire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cuiquell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere unarettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potràfarlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario,proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità dicredito entro i limiti del fido concessogli (Cass., Sez. Un., 2dicembre 2010, n. 24418; nel medesimo senso: Cass., Sez.3^, 15 gennaio 2013, n. 798; Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2021,n. 17635; Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2023, n. 35219; Cass.,Sez. 1^, 26 settembre 2024, n. 25711; Cass., Sez. 1^, 4dicembre 2025, n. 31765).Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026Questa riflessione si è consolidata in successivi arresti,trovando enunciazione il principio che, in tema di contocorrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamentogiudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delleclausole anatocistiche e dell'entità del saldo parzialericalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso chetale interesse mira al conseguimento di un risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza lapronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro,di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggioreestensione dell'affidamento concessogli e nella riduzionedell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potràpretendere alla cessazione del rapporto (Cass., Sez. 6^-1, 21giugno 2021, nn. 17634 e 17635; Cass., Sez. 1^, 24 luglio2023, n. 22007; Cass., Sez. 1^, 6 novembre 2023, n. 30850;Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2023, n. 35219; Cass., Sez. 1^,27 febbraio 2024, n. 5118; Cass., Sez. 1^, 13 marzo 2024,nn. 6679 e 6707; Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2024, n. 9756;Cass., Sez. 1^, 14 giugno 2024, n. 16602; Cass., Sez. 1^, 26settembre 2024, n. 25711; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2025,n. 31765). Ed è intuitivo che questa conclusione postulal’esistenza di un saldo attivo del conto all’esito della suarideterminazione previa espunzione delle voci (interessi,ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto) giàivi illegittimamente addebitate (Cass., Sez. 1^, 26 settembre2024, n. 25711).Inoltre, è pacifico che il correntista, che agisce in ripetizione,può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimentodel conto, e così anche fare seguire alla richiesta diaccertamento della nullità di determinate clausole, comeinerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domandaNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio diazione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza diquelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo disvolgimento del conto (in termini: Cass., Sez. 6^-1, 4 marzo2021, n. 5887; Cass., Sez. 1^, 6 ottobre 2023, n. 28191).Aggiungasi che l'azione di indebito oggettivo è esperibile nonsolo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alleprestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullitàparziale, in relazione a singole clausole in base alle quali sianostate effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente,controprestazioni a queste funzionalmente collegate (Cass.,Sez. 1^, 8 novembre 2005, n. 21647; Cass., Sez. Un., 30dicembre 2021, n. 41994; Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2024, n.670). Quindi, posto che l’azione di ripetizione per indebitooggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una causaadquirendi in ragione della carenza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti (in conseguenzadella dichiarazione di nullità, dell'annullamento, dellarisoluzione, della rescissione o del venire comunque meno delcontratto) (Cass., Sez. 2^, 15 gennaio 2018, n. 715; Cass.,Sez. 3^, 30 maggio 2019, n. 14758; Cass., Sez. 1^, 27 agosto2020, n. 17948; Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2020, n. 23448;Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23914; Cass., Sez. 3^,23 novembre 2021, n. 36251; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022,n. 25610; Cass., Sez. 2^, 15 dicembre 2022, n. 36783; Cass.,Sez. 1^, 20 aprile 2023, n. 10606; Cass., Sez. 1^, 6 luglio2023, n. 19150; Cass., Sez. 2^, 14 dicembre 2023, n. 35008;Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2024, n. 21410; Cass., Sez. 1^, 14febbraio 2025, n. 3762), non vi è alcuna differenza tra l’azionedi nullità parziale e l’azione di nullità totale del contratto sulpiano della giustificazione e dell’efficacia della pronunziaNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziale, essendo comune la funzione di conformaresecundum legem la regolamentazione dei rapporti tra le partimediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle2.5 D’altra parte, la dicotomia tra azione di nullità ed azione diripetizione di indebito (anche sul piano del diverso regime dellaprescrizione) nella tutela contrattuale ha trovato recenteconsacrazione anche nel diritto unionale, essendo stataaffermata la compatibilità con l’art. 6, par. 1 (secondo cui: «1.[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenutein un contratto stipulato fra un consumatore ed unprofessionista non vincolano il consumatore, alle condizionistabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto restivincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre cheesso possa sussistere senza le clausole abusive»), e l’art. 7,par. 1 (secondo cui: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri, nell'interesse deiconsumatori e dei concorrenti professionali, provvedono afornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione diclausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista edei consumatori»), della direttiva n. 93/13/CEE del Consigliodel 5 aprile 1993 (concernente le clausole abusive nei contrattistipulati con i consumatori, nonché il principio di equivalenza),di «azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullitàche siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causapetendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a farvalere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un terminedi prescrizione analogo a quello applicabile a quest’ultimaazione» (Corte Giust., Sez. 9^, 16 marzo 2025, causa C-230/24, MF vs. [OSCURATO:PERSONA] SA, par. 31 – vedansi anche:Corte Giust., Sez. 4^, 9 luglio 2020, cause riunite C-698/18 eC-699/18, SC [OSCURATO:PERSONA] SA vs JB et alii, par. 58; CorteNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026Giust., Sez. 9^, 8 settembre 2022, cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21, E.K., S.K. vs. D.B.P. et alii, par. 90).2.6 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diimposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziariarecanti condanna al pagamento di somme o valori o allarestituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensidell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegataal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ad imposta in misuraproporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamentodi una somma di denaro o all'imposizione di un obbligorestitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o ladeclaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti,l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, inapplicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., Sez. 5^,7 luglio 2017, n. 16814; Cass., Sez. 6^-5, 23 agosto 2017, n.20315; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass.,Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21702; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio2021, n. 4740; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2281;Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. Trib., 14agosto 2024, n. 22856; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn.14569, 14570, 14572 e 14578; Cass., Sez. Trib., 21 novembre2025, n. 30706; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n.32137; Cass., Sez. Trib., 21 gennaio 2026, n. 1336 – si segnalaanche: Cass., Sez. Trib., 26 gennaio 2026, n. 1795, che haesteso il medesimo principio anche alle pronunce del giudiceamministrativo).Né rileva, in alcun modo, che il contratto di cui sia dichiarata lanullità o pronunziato l’annullamento sia soggetto aregistrazione in termine fisso (il riferimento è agli atti indicatinella tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026131) o in caso d’uso (il riferimento è agli atti indicati nellatariffa – parte seconda allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,ivi comprese le operazioni soggette ad IVA, anche in regime diesenzione), dal momento che la disciplina contenuta nel citatoart. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prescinde da tale discriminazionein ordine all’assolvimento o meno della registrazione (e, quindi,al pagamento o meno dell’imposta di registro) per il contrattoaffetto da nullità o annullabilità.2.7 Così, si è ritenuto che la previsione dell’art. 8, comma 1,lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, non possa essere limitata alla sola fattispeciedella dichiarazione di nullità totale del contratto (art. 1418 cod.civ.), per quanto si tratti dell’ipotesi più frequente nella prassi,ma debba comprendere anche – per l’assoluta identità di ratio,che renderebbe illogica una difforme regolamentazione, inassenza di una differenza qualitativa tra le due pronunzie – lafattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto(art. 1419 cod. civ.), allorquando la ripetizione delle prestazionieseguite contra legem postula la ulteriore sopravvivenza delcontratto adeguato mediante la sostituzione automatica delleclausole nulle con la disciplina legale (art. 1419, secondocomma, cod. civ.) (in termini: Cass., Sez. Trib., 31 agosto2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n.32476; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569, 14570,14572, 14578; Cass., Sez. Trib., 18 giugno 2025, n. 16441;Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137).Da qui il corollario che l’applicazione dell’imposta di registro inmisura fissa anche nel caso di accertamento della nullitàparziale del contratto prescinde dall’eventuale soggezione adIVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso, perNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’appunto, dei contratti bancari ex art. 10, comma 1, n. 1), deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) delle prestazioni che debbanoessere restituite in forza della pronunzia giudiziale.Cosicché, si è ribadito il principio per cui gli atti giudiziari «chedichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto,ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni,o la risoluzione di un contratto», anche quando la dichiarazionedi nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, secondocomma, cod. civ., senza investire l’intero contratto, chesopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legalealle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza cheaccerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestraledegli interessi debitori in relazione a contratti bancari econdanni la banca alla restituzione delle somme indebitamenteriscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti adimposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardinocorrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovandoapplicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033cod. civ.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131. Per cui, non può trovare applicazionel’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegataal d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologicavalidità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante leobbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare lacondanna al pagamento o alla consegna (in termini: Cass.,Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025,n. 32137).Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/20262.8 In definitiva, il preciso riferimento della nota II all'art. 8della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, agli «atti di cui al comma 1, lettera b)» del medesimo art.8 concerne in via esclusiva i provvedimenti giudiziari cheaccolgono la domanda di adempimento, dando attuazionecoattiva alla prestazione dovuta in virtù del contratto dicessione di beni o di prestazione di servizi. Per cui, restandosempre quest’ultimo la fonte delle obbligazioni di dare o di fare,il regime fiscale dell’operazione non muta in relazione allacoattività dell’adempimento. Diversa è la situazione in caso didichiarazione di nullità o di pronunzia di annullamento: ilcontratto di cessione di beni o di prestazione di servizi ècaducato ex tunc dalla pronunzia (ricognitiva o costitutiva)dell’autorità giudiziaria, le prestazioni adempiute sono privateab origine di titolo giustificativo e le parti sono abilitate allarelativa ripetizione (in natura o per equivalente) al fine direintegrare lo status quo ante dei rispettivi patrimoni.In proposito, si deve rammentare che, a norma dell’art. 26comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso dioperazioni con emissione di fattura (in cui rientrano anche leoperazioni esenti), la dichiarazione di nullità delle cessioni dibeni o delle prestazioni di servizi che siano effettuatenell’esercizio di imprese, arti o professioni (art. 1 del d.P.R. 26ottobre 1982, n. 633) non comporta la soggezione ad IVA delleconseguenti retrocessioni, posto che il cedente del bene o ilprestatore del servizio ha soltanto il diritto di portare indetrazione ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,l’imposta corrispondente alla variazione mediante registrazioneex art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre ilcessionario o il committente che abbia già registratol’operazione ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026633, deve, in tal caso, registrare la variazione a norma dell’art.23 o dell’art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo il suodiritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o alprestatore a titolo di rivalsa. Il che è coerente con il rilievo chele prestazioni restitutorie non costituiscono di per sé cessionidi beni o prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio diimprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA.Pertanto, trattandosi di provvedimento di condanna allarestituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titologiustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte allanozione «di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetteall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testounico» di cui all’invocata nota II all'art. 8, comma 1, lett. b),del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (in termini: Cass., Sez. 5^, 19gennaio 2018, n. 1342; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n.2040; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25610).2.9 Va, quindi, ribadito – alla luce dell’ormai consolidatoorientamento di questa Corte - il principio per cui gli attigiudiziari «che dichiarano la nullità o pronuncianol'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna allarestituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto»,anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singoleclausole ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., senzainvestire l’intero contratto, che sopravvive tra le parti con lasostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nellavicenda in disamina, la sentenza che accerti la nullità delleclausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitoriin relazione a contratti bancari e condanni la banca allarestituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo infavore del cliente), sono soggetti ad imposta di registro inmisura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffaNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026- parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendoirrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazionisoggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione diindebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il principio dialternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.Per cui, non può trovare applicazione l’art. 8, comma 1, lett.b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986n. 131, il quale postula la fisiologica validità (in toto et inqualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per lequali si chiede al giudice di pronunciare la condanna alpagamento o alla consegna (in termini: Cass., Sez. 5^, 31agosto 2022, n. 25610).2.10 Come si evince – oltre che dalla trascrizione di stralciriportati in ricorso, anche dalla copia allegata nelladocumentazione prodotta in sede di legittimità dalla sentenzasoggetta a registrazione, nel caso di specie, dopo averespressamente dedotto l’illegittima capitalizzazione trimestraledegli interessi debitori e della commissione di massimoscoperto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi fideiussori della “[OSCURATO:SOCIETA].”, avevano chiesto dicondannare la “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” allarestituzione in loro favore delle somme indebitamentepercepite (o addebitate) a tale titolo.Per cui, Colasante e [OSCURATO:PERSONA], in qualità difideiussori della “[OSCURATO:SOCIETA].”, avevano esercitato neiconfronti della la “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].”l’azione principale di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033cod. civ.) in sede contenziosa.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice delNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026gravame di pronunciarsi in ordine all’applicazione dell’impostadi registro sulla condanna accessoria al pagamento degliinteressi convenzionali.3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Premesso che la questione controversa (in punto di diritto)era stata riproposta dalla contribuente con l’atto di appello(come si desume – oltre che dall’esposizione degli antefattiprocessuali nella sentenza impugnata – anche dalla copiaprodotta in sede di legittimità), si evince ictu oculi che – con lascarna motivazione della sentenza impugnata – il giudice delgravame si sia astenuto da una qualsivoglia pronuncia(esplicita o implicita) sul trattamento tributario degli interessiconvenzionali.3.3 Pertanto, facendo applicazione del consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio dilegittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonchédi una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto chenon richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n.14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez.5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019,nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n.28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass.,Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794;Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass.,Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez.Trib., 12 gennaio 2025, n. 791), il collegio può pronunciarsisulla misura dell’imposta di registro da applicare sullacondanna accessoria della banca al pagamento degli interessicorrispettivi sulle somme percepite sine titulo dal correntistaper l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessidebitori e delle commissioni di massimo scoperto.3.4 In proposito, si rammenta che, in assenza di una espressaqualificazione da parte della sentenza soggetta a registrazione(la quale si limita fare menzione di «interessi legali», a seguitodella disapplicazione delle clausole nulle), secondo questaCorte, la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguitada alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa comerivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, iquali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principiodella naturale fecondità del denaro, indipendentemente dallacolpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salval'ipotesi della mora del creditore (tra le tante: Cass., Sez. 1^,23 gennaio 2008, n. 1377; Cass., Sez. 1^, 15 ottobre 2015, n.20868; Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2018, n. 12003).Peraltro, è pacifico che interessi dovuti dall’accipiens sullaprestazione restitutoria ex art. 2033 cod. civ. (analoghi a quelliregolati dall’art. 1282 cod. civ., ma soggetti ad un regimespeciale di decorrenza) hanno natura compensativa, mirando,per l’appunto, a remunerare il solvens per la mancatadisponibilità della somma indebitamente versata (tra le tante:Cass., Sez. 3^, 15 gennaio 2007, n. 738; Cass., Sez. 3^, 11novembre 2015, n. 22978; Cass., Sez. Trib., 7 febbraio 2026,n. 2762; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2026, n. 2792).Pertanto, tenendo conto che tale obbligazione ha, comunque,carattere accessorio rispetto alla ripetizione di indebitoNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026oggettivo (art. 2033, seconda parte, cod. civ.) e, quindi, èdestinata a completare la reintegrazione del patrimonio delcorrentista, «poiché l'obbligazione relativa agli interessi derivadirettamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rendepartecipe della stessa natura della condictio indebiti e della suacollocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni» (Cass.,Sez. 3^, 11 novembre 2015, n. 22978), la relativa statuizionecondannatoria – quantificata nella misura di € 30.220,14 insede di registrazione - deve scontare l’imposta di registro inmisura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa- parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del gravame dipronunciarsi in ordine all’applicazione dell’imposta di registrosull’enunciazione dei “contratti anticipi”.4.1 Il predetto motivo è infondato.4.2 Invero, premesso ancora una volta che la questionecontroversa (in punto di diritto) era stata riproposta dallacontribuente con l’atto di appello (come si desume dalla copiaprodotta in sede di legittimità), si rammenta che l'art. 22 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recita: «1. Se in un atto sonoenunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbalinon registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenutenell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applicaanche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato erasoggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche lapena pecuniaria di cui all'art. 69. 2. L'enunciazione di contrattiverbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dàluogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delledisposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtùNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di unin uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37,l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancoraeseguita».Quanto alla registrazione in caso d’uso, l’art. 5, comma 2, deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che: «Le scrittureprivate non autenticate sono soggette a registrazione in casod'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relativead operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Siconsiderano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche lecessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta anorma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art.21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti eimponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello stesso decreto nonché dellelocazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, delmedesimo decreto n. 633 del 1972».Dunque, le operazioni bancarie documentate in forma scritta,ove enunciate in un provvedimento giudiziario, scontano,singolarmente e separatamente, l’imposta di registro in misurafissa per la riconducibilità al campo operativo dell’IVA (anchese in regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633), in applicazione del principio dialternatività ex art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.Né rileva, a tal fine, come è stato dedotto dalla ricorrente, chei conti anticipi hanno natura meramente tecnica dicontabilizzazione, ma non costituiscono autonomi rapportibancari fra le parti, giacché essi «non sono normalmenteNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026operativi ma rappresentano una mera evidenza contabile deifinanziamenti per anticipazioni su crediti concesso dalla bancaal cliente. Il rapporto debito/credito fra la banca e il correntistaè invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del contocorrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono,mediante giroconto» (Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2018, n.6575).Se è vero, infatti, che i conti in questione non sononormalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenzacontabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessidalla banca al cliente, per cui su di essi, in sostanza, la bancaannota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni,di volta in volta erogate in occasione della presentazione dieffetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in“avere” una volta che abbia provveduto a riscuotere il creditosottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmenteconferitogli), cosicché attraverso l'annotazione del rientro dellesomme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire dinuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli;in tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e ilcorrentista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo delconto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluisconomediante “giroconto” (Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2011, n.13449; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2018, n. 6575; Cass., Sez.1^, 5 maggio 2022, n. 14321; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio2024, n. 4067), ciò non esclude che la redazione in formascritta si renda necessaria per documentare la singolaconcessione dell’anticipazione, a cui è connessa una satellitaree accessoria contabilizzazione nell’ambito unitario del contocorrente.Numero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ne discende che le anticipazioni sottese ai corrispondenti contianticipi costituiscono distinti e autonomi contratti bancari, peri quali è prescritta la forma scritta ad substantiam ai sensidell’art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e per i qualiè disposta la registrazione in caso d’uso ai sensi della notaall’art. 1 della tariffa – parte seconda annessa al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131,In conclusione, l’enunciazione nel provvedimento giudiziariocomporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissaper ciascuno dei predetti contratti (non a caso, muniti diun’autonoma numerazione, come si desume dalla narrazionedelle vicende processuali nella sentenza del giudice civile).5. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondomotivo, nonché l’infondatezza del terzo motivo, il ricorso puòtrovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione ai motivi accolti; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., con l’accoglimento parziale del ricorsooriginario nel senso che la sentenza depositata dal Tribunale diSalerno il 20 giugno 2018, n. 2289/2018, è soggetta adimposta di registro in misura fissa sia con riguardo allacondanna alla restituzione della somma di € 195.563,20 checon riguardo alla condanna al pagamento degli interessi legalinella misura di € 30.220,14.6. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) possono essere compensate tra le parti inragione della formazione in corso di causa di un orientamentogiurisprudenziale sul thema decidendum. P.Q.MNumero registro generale 7895/2023Numero sezionale 204/2026Numero di raccolta generale 9388/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo, rigetta ilterzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsooriginario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]