CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per aver posto a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di sommarie informazioni testimoniali è manifestamente infondato; considerato che la Corte d'appello ha con motivazione congrua e priva di illogicità indicato i singoli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità (si vedano pag. 7 e 8 della sentenza impugnata ove i giudici del gravame hanno fatto riferimento alle precise e circostanziate dichiarazioni rese dal Losito, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in ragione delle modalità del fatto riferite del tutto "equidistanti" rispetto a un interesse di qualunque genere che coinvolga l'imputato per come anche avvalorato dall'assenza di costituzione di parte civile; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello, alle pag. 10 e 11 della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto il giudice del merito ha apprezzato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti e numerose condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (v. pag. 12 punto 6); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]