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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21688/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2311/2016 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Mazzini n. 11, presso il loro studio; –controricorrente – Oggetto: accise sui carburanti per autotrazione – diniego di rimborso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.5660/52/15, depositata l’ 11 giugno 2015 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleTommaso Basile che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con determina direttoriale prot. 77579 del 28 giugno 2011 il direttore dell’Agenzia delle dogane, in applicazione dell’art. 5, comma 5 quinquies d ella legge n. 225/1992, disponeva l’aumento delle aliquote del carburante per autotrazione per il periodo dal 28 giugno al 30 giugno 2011.

Tale provvedimento veniva pubblicato sul sito dell’agenzia fiscale nel pomeriggio del giorno di emissione, ma veniva dichiarato efficace dalle 00.00 del giorno medesimo.

2. [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito, Kuwait) mediante istanza di rimborso successivamente richiedeva il differenziale di aliquota versato per il giorno di entrata in vigore del provvedimento agenziale, affermando di non aver potuto esercitare la rivalsa nei confronti dei propri clienti cessionari, essendosi già stabilito il giorno precedente il prezzo di cessione dei prodotti secondo gli accordi contrattuali, al netto di detto aumento temporaneo dell’aliquota dell’accisa.

3. Avverso il diniego –espresso- di rimborso la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in via preliminare sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5quinquies, legge 225/1992, nel merito facendo valere ulteriori vizi dell’atto impugnato.

4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita, con sentenza n. 10768/5/14, ritenuta infondata la questione di costituzionalità prospettata, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente riproponendo le difese di prime cure.

Con sentenza n. 5660/52/15, depositata l’ 11 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osservava in particolare che il diniego di rimborso oggetto del processo doveva ritenersi illegittimo, sia a causa della retroattività del provvedimento direttoriale, essendo stato emesso alle ore 17.00 del 28 giugno 2011, ma con effetto dalle ore 00.00 dello giorno stesso, rilevandone il contrasto con il principio di cui all’art. 3, legge 212/2000 (divieto di retroattività delle leggi tributarie), quale estrinsecazione settoriale del principio più generale di cui all’art. 11, delle preleggi sia in relazione alle transazioni successive all’ora di pubblicazione del provvedimento direttoriale de quo , poiché tale efficacia doveva considerarsi contrastante con il principio generale di cui all’art. 10, legge 212/2000, risultandone evidente la violazione dei canoni di tutela dell’affidamento e di buona fede da tale disposizione statutaria sanciti.

5. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, poi illustrato con più memorie.

Con ordinanza in data 27 novembre 2019 questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza.

6. All'udienza pubblica del 12 novembre 2020, sentite le parti, il Collegio ha sollevato incidente di costituzionalità in relazione alle disposizioni legislative basanti il prelievo fiscale aggiuntivo/straordinario de quo(artt. 2, comma 2-quater , decreto - legge 225/2010, novellante l'art. 5, legge 225/1992 con l'introduzione del comma 5-quinquies, secondo e terzo periodo), sospendendo il giudizio.

7. Con sentenza n. 245 del 9 dicembre 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di dette disposizioni legislative.

1. Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 quinquies, legge 225/1992, 3, legge 212/2000, 11, disp. prel.

Cod. civ., poiché la CTR ha affermato l’illegittimità dell’ atto tributario (provvedimento direttoriale generale) presupposto di quello impugnato (diniego di rimborso), nella parte relativa alla sua –affermata- efficacia dalle 00.00 del giorno di emissione (28 giugno 2011), per la violazione della disposizione statutaria evocata, essendo stato emesso (pacificamente) alle ore 17.00 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2311/2016 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Mazzini n. 11, presso il loro studio; –controricorrente – Oggetto: accise sui carburanti per autotrazione – diniego di rimborso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.5660/52/15, depositata l’ 11 giugno 2015 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleTommaso Basile che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con determina direttoriale prot. 77579 del 28 giugno 2011 il direttore dell’Agenzia delle dogane, in applicazione dell’art. 5, comma 5 quinquies d ella legge n. 225/1992, disponeva l’aumento delle aliquote del carburante per autotrazione per il periodo dal 28 giugno al 30 giugno 2011. Tale provvedimento veniva pubblicato sul sito dell’agenzia fiscale nel pomeriggio del giorno di emissione, ma veniva dichiarato efficace dalle 00.00 del giorno medesimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito, Kuwait) mediante istanza di rimborso successivamente richiedeva il differenziale di aliquota versato per il giorno di entrata in vigore del provvedimento agenziale, affermando di non aver potuto esercitare la rivalsa nei confronti dei propri clienti cessionari, essendosi già stabilito il giorno precedente il prezzo di cessione dei prodotti secondo gli accordi contrattuali, al netto di detto aumento temporaneo dell’aliquota dell’accisa. 3. Avverso il diniego –espresso- di rimborso la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in via preliminare sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5quinquies, legge 225/1992, nel merito facendo valere ulteriori vizi dell’atto impugnato. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita, con sentenza n. 10768/5/14, ritenuta infondata la questione di costituzionalità prospettata, rigettava il ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente riproponendo le difese di prime cure. Con sentenza n. 5660/52/15, depositata l’ 11 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osservava in particolare che il diniego di rimborso oggetto del processo doveva ritenersi illegittimo, sia a causa della retroattività del provvedimento direttoriale, essendo stato emesso alle ore 17.00 del 28 giugno 2011, ma con effetto dalle ore 00.00 dello giorno stesso, rilevandone il contrasto con il principio di cui all’art. 3, legge 212/2000 (divieto di retroattività delle leggi tributarie), quale estrinsecazione settoriale del principio più generale di cui all’art. 11, delle preleggi sia in relazione alle transazioni successive all’ora di pubblicazione del provvedimento direttoriale de quo , poiché tale efficacia doveva considerarsi contrastante con il principio generale di cui all’art. 10, legge 212/2000, risultandone evidente la violazione dei canoni di tutela dell’affidamento e di buona fede da tale disposizione statutaria sanciti. 5. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, poi illustrato con più memorie. Con ordinanza in data 27 novembre 2019 questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza. 6. All'udienza pubblica del 12 novembre 2020, sentite le parti, il Collegio ha sollevato incidente di costituzionalità in relazione alle disposizioni legislative basanti il prelievo fiscale aggiuntivo/straordinario de quo(artt. 2, comma 2-quater , decreto - legge 225/2010, novellante l'art. 5, legge 225/1992 con l'introduzione del comma 5-quinquies, secondo e terzo periodo), sospendendo il giudizio. 7. Con sentenza n. 245 del 9 dicembre 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di dette disposizioni legislative. 1. Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 quinquies, legge 225/1992, 3, legge 212/2000, 11, disp. prel. Cod. civ., poiché la CTR ha affermato l’illegittimità dell’ atto tributario (provvedimento direttoriale generale) presupposto di quello impugnato (diniego di rimborso), nella parte relativa alla sua –affermata- efficacia dalle 00.00 del giorno di emissione (28 giugno 2011), per la violazione della disposizione statutaria evocata, essendo stato emesso (pacificamente) alle ore 17.00 d
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