CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Cataniavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza del 31 marzo 2022 del Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di FilippoLombardo per il reato di bancarotta semplice documentale e l’aveva condannatoalla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suodifensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata in conseguenza della nullità della notifica del decreto di citazione peril giudizio di appello e della notifica del successivo rinvio dall’udienza del 6 marzo2025 a quella del 16 aprile 2025.Evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 9gennaio 2025, è stato notificato a mezzo posta a persona convivente qualificatasiquale moglie.Poiché la consegna era avvenuta a persona diversa dal destinatario, erastata inviata una ulteriore raccomandata di comunicazione di avvenuta notificache era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.All’udienza del 9 gennaio 2025, pur avendo il difensore rappresentato leprecarie condizioni di salute dell’imputato, la Corte di appello dichiaraval’assenza dell’imputato, nonostante la documentazione non comprovasse laconoscenza del processo da parte dell’imputato.Peraltro, la Corte di appello, avendo il difensore depositato ladocumentazione medica relativa alle condizioni di salute dell’imputato, trasmessadalla moglie di quest’ultimo, aveva rinviato il processo all’udienza del 6 marzo2025.All’udienza del 6 marzo 2025 la Corte di appello, rilevata l’omessa notificadel rinvio all’imputato, rinviava nuovamente il processo all’udienza del 16 aprile2025.La raccomandata contenente l’atto da notificare all’imputato non venivaconsegnata per temporanea assenza del destinatario e l’atto veniva depositatopresso l’ufficio postale il 18 marzo 2025; l’atto non era ritirato entro il termine didieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) eveniva rispedito al mittente in data 29 marzo 2025.Il ricorrente segnala che agli atti vi è traccia dell’avvenuta spedizione dellaCAD, ma non vi è prova che la stessa sia stata recapitata.All’udienza del 16 aprile 2025 l’imputato non poteva quindi essere dichiaratoassente.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del rigetto dell’istanza diriunione del processo ad altro processo relativo a reati tributari, anch’essopendente innanzi alla stessa Corte di appello.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si lamenta del rigetto dei motivi diappello, sostenendo l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestatoinvocandone la riqualificazione giuridica ai sensi dell’art. 220 l. fall.Lamenta altresì la carenza di motivazione del rigetto dei motivi di appellovolti ad invocare la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l’attenuante di cuiall’art. 219 l. fall., le attenuanti generiche e la non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello si è perfezionatacon la consegna alla moglie convivente dell’imputato, avvenuta presso ildomicilio dichiarato dall’imputato.La circostanza che la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) non sia statarecapitata a mani del destinatario, ma depositata presso l’ufficio postale e poirestituita al mittente per compiuta giacenza non rileva ai fini delperfezionamento della notifica che comunque si considera avvenuta con laconsegna a persona convivente.Tuttavia, il rinvio ad una successiva udienza determinato dalle condizioni disalute in cui versava l’imputato e che impedivano a quest’ultimo di partecipare alprocesso impediva la dichiarazione di assenza e imponeva la notifica all’imputatodel provvedimento di rinvio onde permettergli di comparire alla successivaudienza.All’udienza del 6 marzo 2025 la Corte di appello, rilevata l’omessa notificaall’imputato del rinvio, rinviava ulteriormente il processo disponendo che ilprovvedimento di rinvio venisse notificato all’imputato.La raccomandata contenente l’atto da notificare all’imputato per l’udienzadel 16 aprile 2025 non è stata consegnata per temporanea assenza deldestinatario ed è stata depositata presso l’ufficio postale.È stata inviata all’imputato la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).La raccomandata depositata presso l’ufficio postale non è stata ritirata erestituita al mittente per compiuta giacenza, mentre non risulta che la CAD,sebbene spedita, sia stata recapitata.Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di notificazioni amezzo posta, che nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato aldestinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o perl'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente,per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione dellaraccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto pressol'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazionedell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo taleadempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti didifesa (Conf.: Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01; Sez. 4, n. 20959del 30/04/2025, Larosa, Rv. 288267 – 01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024,Santilli, Rv. 285752 – 01; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429 -01).Poiché nel caso di specie non risulta che la CAD sia stata recapitata, lanotificazione del rinvio non può ritenersi avvenuta.In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato,l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienzadetermina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabilese non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.,a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata lacitazione a giudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia, Rv. 287874 – 01;Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503 - 01).Nel caso di specie il difensore dell’imputato non ha eccepito l’omessa notificadel rinvio all’imputato, cosicché la nullità risulta sanata, in applicazione delprincipio sopra esposto e la relativa eccezione è inammissibile in quantotardivamente sollevata con il ricorso per cassazione.Peraltro, poiché all’udienza del 6 marzo 2025 è stato disposto il rinvio delprocesso a causa delle condizioni di salute dell’imputato, il quale ha fattopervenire documentazione sanitaria al suo difensore onde consentire aquest’ultimo di giustificare la sua istanza di rinvio, deve ritenersi che egli abbiaavuto conoscenza del processo e dell’accusa che gli veniva mossa in virtù dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio avvenuta mediante consegna allamoglie convivente.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanzadegli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità,né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n.17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 02).3. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.Il motivo è estremamente generico laddove il ricorrente si duoledell’affermazione della sua penale responsabilità e della qualificazione giuridicadel fatto.Inoltre, il motivo è infondato laddove lamenta la carenza di motivazione inordine al rigetto dei motivi di appello relativi alla non punibilità ex art. 131-biscod. pen., all’attenuante di cui all’art. 219 l. fall. e alle attenuanti generiche,poiché su tali punti la Corte territoriale ha adeguatamente motivato.Il motivo è, invece, fondato laddove il ricorrente si duole dell’omessamotivazione del rigetto dell’istanza di applicazione del beneficio della nonmenzione della condanna, in relazione al quale la Corte di appello non ha fornitoalcuna giustificazione, nonostante l’applicazione del beneficio fosse statarichiesta con l’atto di appello.4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente aldiniego della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Catania. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della nonmenzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 10/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]