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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1991

Cassazione n. 29295/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.02.1991 avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello, va rilevato che in appello erano state dedotte doglianze unicamente relative al trattamento sanzionatorio e non alla configurabilità del reato; Considerato, con riferimento a detta censura, che il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.02.1991 avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello, va rilevato che in appello erano state dedotte doglianze unicamente relative al trattamento sanzionatorio e non alla configurabilità del reato; Considerato, con riferimento a detta censura, che il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 29295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris