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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 1989

Cassazione n. 35596/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01DPKKJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1989 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen. il 22 settembre 2022, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presenta da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 13 ottobre 2014, divenuta irrevocabile 1'8 giugno 2015.

Ha, in proposito, ritenuto, tra l'altro, clle l'estratto contumaciale della menzionata decisione è stato ritualmente notificato, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio della Nikolic la quale, in sede di identificazione, aveva omesso di dichiarare o eleggere domicilio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. .[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale proceduto senza la preventiva instaurazione del contraddittorio — e, dunque, sul presupposto della manifesta infondatezza, per difetto delle condizioni di legge, dell'istanza — trascurando che ella, all'atto dell'identificazione, aveva riferito di essere residente in Altopascio (Lu), presso il campo nomadi, così rendendo, in sostanza, !a trevista dichiarazione di domicilio, al cospetto della quale sarebbe stato necessario effettuare un tentativo di notifica nel luogo indicato, in esito al quale, in caso di insuccesso, sarebbe stato possibile indirizzare la notifica al difensore di ufficio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La ricorrente, con memoria del 14 aprile 2023, ha insistito nelle doglianze articolate con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente' infondate.

2. il modello procedimentale delineato dail'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l'art. 666, comma 2, cori. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibililà di un enilogo decisorio anticipato della • richiesta, in termini d'inammissibilita mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge».

La manifesta infondatezza„ nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale mangioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo .-.orrie requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 ! Chsci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).

Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza.

In buona sostanza, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il ptocedime.nto camerale — sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 c.p.p. — dall'art. 666 c.p.p., )rt- commi 3 e 9, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l'esercizio di discrezionalità valutativa.

Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimenl.o, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.„ per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01).

3. Nel caso di specie, Valentina I‘likolis ha proposto incidente di esecuzione inteso ad ottenere la decaratori di non esecutività di una sentenza di condanna emessa nei suoi corTh-ont- per essere stato notificato il relativo estratto contumaciale — adempimento previsto dalla disciplina applicabile ratione ten-lporis — secondo forme, a suo modo di vedere, irrituali.

La ricorrente sostiene, in particolare, che l'indicazione, da lei compiuta in occasione della sua identificazione, eseguita l'8 febbraio 2012 dalla Polizia ferroviaria di Firenze, di essere residente presso il campo nomadi di Altopascio (Lu) equivale ad una dichiarazione di domicilio, tale da imporre, a pena di nullità, l'effettuazione della notificazione degli atti processuali presso tale luogo e, solo in caso di attestata impossibilità, mediante cc:insegna di copia dell'atto al difensore, in forza della previsione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (in tal senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693 - 01, secondo cui «È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio»).

4. Trattasi, come correttamente statuito dal giudice dell'esecuzione, di assunto manifestamente infondato.

In fatto, risulta dall'esame del menzionato verbale del '8 febbraio 2012, che la Nikolic, nella circostanza priva di documenti identificativi, riferì di essere residente nella località sopra indicata (in termini, va incidentalmente notato, di tangibile genericità, non avendo ella corredato la dichiarazione con l'enunciazione dell'indirizzo in cui il campo nom.idi sarebbe collocato), ma, subito dopo, invitata ad indicare il luogo nel quale le notificazioni afferenti all'instaurando procedimento penale avrebbero dovuto essere eseguite, rifiutò expressis verbis di dichiarare o eleggere domicilio.

In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria Una si ia manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'ai t. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta» (così. ancora di recente, Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo„ Rv. 283180 - 01).

Tanto, sul rilievo che la dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e vanno comunicati all'Autorità procedente in modo formale (di (<atto personale a procedura vincolata» parla anche Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247 - 01).

L'art. 162 c.p.p., prescrive, infatti, che «i domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sonn comiinicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore».

Al riguardo, è utile ricordare che, ancorché si ritenga — quanto alla forma della dichiarazione di domicilio — che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse 'finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Corsaro, Pv. 234900 - 01), le Sezioni unite (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, Clen .,enzi, in motivazione) hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio„ l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a comunicare un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una vera e propria scelta tra i luoghi indicati nell'ari. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta.

Ne costituisce riprova — ha stimato il massimo organo nomofilattico — l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 cod. proc. pen.„ che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'ele -inone o la dichiarazione di domicilio, «sa» e «vuole» che gli atti vendano notificati in un determinato luogo.

Egli, quindi, compie, con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, un atto di volontà, sicché, l'aver semplicemente indicato in un atto processuale la residenze non può costituire valida dichiarazione di domicilio, mancando la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod. proc. pen..

5. Discende dalle precedenti con.sidenzioni che l'apprezzamento dell'infondatezza dell'istanza riresenlata in exPcutivis da [OSCURATO:PERSONA] consegue già dalla mera analisi delle coordinate fattuali della vicenda e non richiede, invece, significative valutazioni discrezionali, onde ineccepibile si palesa, in conclusione, l'adozione, da parte dei giudice dell'esecuzione, del modulo procedimentale descritto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen..

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inarnmisibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria clell'inammisslbilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc nen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della sommi, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanni la ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01DPKKJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1989 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen. il 22 settembre 2022, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presenta da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 13 ottobre 2014, divenuta irrevocabile 1'8 giugno 2015. Ha, in proposito, ritenuto, tra l'altro, clle l'estratto contumaciale della menzionata decisione è stato ritualmente notificato, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio della Nikolic la quale, in sede di identificazione, aveva omesso di dichiarare o eleggere domicilio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. .[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale proceduto senza la preventiva instaurazione del contraddittorio — e, dunque, sul presupposto della manifesta infondatezza, per difetto delle condizioni di legge, dell'istanza — trascurando che ella, all'atto dell'identificazione, aveva riferito di essere residente in Altopascio (Lu), presso il campo nomadi, così rendendo, in sostanza, !a trevista dichiarazione di domicilio, al cospetto della quale sarebbe stato necessario effettuare un tentativo di notifica nel luogo indicato, in esito al quale, in caso di insuccesso, sarebbe stato possibile indirizzare la notifica al difensore di ufficio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La ricorrente, con memoria del 14 aprile 2023, ha insistito nelle doglianze articolate con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente' infondate. 2. il modello procedimentale delineato dail'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l'art. 666, comma 2, cori. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibililà di un enilogo decisorio anticipato della • richiesta, in termini d'inammissibilita mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza„ nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale mangioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo .-.orrie requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 ! Chsci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza. In buona sostanza, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il ptocedime.nto camerale — sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 c.p.p. — dall'art. 666 c.p.p., )rt- commi 3 e 9, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l'esercizio di discrezionalità valutativa. Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimenl.o, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.„ per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01). 3. Nel caso di specie, Valentina I‘likolis ha proposto incidente di esecuzione inteso ad ottenere la decaratori di non esecutività di una sentenza di condanna emessa nei suoi corTh-ont- per essere stato notificato il relativo estratto contumaciale — adempimento previsto dalla disciplina applicabile ratione ten-lporis — secondo forme, a suo modo di vedere, irrituali. La ricorrente sostiene, in particolare, che l'indicazione, da lei compiuta in occasione della sua identificazione, eseguita l'8 febbraio 2012 dalla Polizia ferroviaria di Firenze, di essere residente presso il campo nomadi di Altopascio (Lu) equivale ad una dichiarazione di domicilio, tale da imporre, a pena di nullità, l'effettuazione della notificazione degli atti processuali presso tale luogo e, solo in caso di attestata impossibilità, mediante cc:insegna di copia dell'atto al difensore, in forza della previsione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (in tal senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693 - 01, secondo cui «È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio»). 4. Trattasi, come correttamente statuito dal giudice dell'esecuzione, di assunto manifestamente infondato. In fatto, risulta dall'esame del menzionato verbale del '8 febbraio 2012, che la Nikolic, nella circostanza priva di documenti identificativi, riferì di essere residente nella località sopra indicata (in termini, va incidentalmente notato, di tangibile genericità, non avendo ella corredato la dichiarazione con l'enunciazione dell'indirizzo in cui il campo nom.idi sarebbe collocato), ma, subito dopo, invitata ad indicare il luogo nel quale le notificazioni afferenti all'instaurando procedimento penale avrebbero dovuto essere eseguite, rifiutò expressis verbis di dichiarare o eleggere domicilio. In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria Una si ia manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'ai t. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta» (così. ancora di recente, Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo„ Rv. 283180 - 01). Tanto, sul rilievo che la dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e vanno comunicati all'Autorità procedente in modo formale (di (<atto personale a procedura vincolata» parla anche Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247 - 01). L'art. 162 c.p.p., prescrive, infatti, che «i domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sonn comiinicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore». Al riguardo, è utile ricordare che, ancorché si ritenga — quanto alla forma della dichiarazione di domicilio — che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse 'finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Corsaro, Pv. 234900 - 01), le Sezioni unite (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, Clen .,enzi, in motivazione) hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio„ l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a comunicare un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una vera e propria scelta tra i luoghi indicati nell'ari. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta. Ne costituisce riprova — ha stimato il massimo organo nomofilattico — l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 cod. proc. pen.„ che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'ele -inone o la dichiarazione di domicilio, «sa» e «vuole» che gli atti vendano notificati in un determinato luogo. Egli, quindi, compie, con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, un atto di volontà, sicché, l'aver semplicemente indicato in un atto processuale la residenze non può costituire valida dichiarazione di domicilio, mancando la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod. proc. pen.. 5. Discende dalle precedenti con.sidenzioni che l'apprezzamento dell'infondatezza dell'istanza riresenlata in exPcutivis da [OSCURATO:PERSONA] consegue già dalla mera analisi delle coordinate fattuali della vicenda e non richiede, invece, significative valutazioni discrezionali, onde ineccepibile si palesa, in conclusione, l'adozione, da parte dei giudice dell'esecuzione, del modulo procedimentale descritto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inarnmisibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria clell'inammisslbilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc nen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della sommi, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanni la ricorrent
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