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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 32435/2024

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[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ GIOMBATTISTA, domiciliati come da pec registri di giustizia presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ope legis presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1031/2019 depositata il 31.10.2019, NRG 501/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva disatteso la loro domanda proposta nei riguardi della Presidenza della Regione Siciliana; i ricorrenti sono stati assunti presso la Regione Siciliana ed assegnati al Dipartimento della Protezione Civile, con contratto individuale del 12.3.1999 di durata triennale, ai sensi dell’art. 23- quater del d.l. n. 6 del 1998, conv. con mod. in l. n. 61 del 1998 (comma 3, con il rinvio per quanto qui interessa all’art. 14, co. 14, del medesimo d.l.), poi da allora in realtà proseguiti senza soluzione di continuità ed in ulteriore scadenza al 31.12.2020; i contratti individuali prevedevano che ai dipendenti così assunti fosse riconosciuto il trattamento economico iniziale tabellare dei dipendenti della Regione previsto per la qualifica ed il livello posseduti, che pacificamente nel caso degli odierni ricorrenti era l’VIII di cui al D. P. Regione n. 11 del 1995; con L. Regione Sicilia n. 10 del 2000 (art. 6, co.1) era stato successivamente stabilito che i dipendenti regionali di ottavo livello transitassero automaticamente nella neoistituita terza fascia dirigenziale, con modifica della retribuzione, che sarebbe stata disciplinata dal nuovo C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza; ai ricorrenti era stato in effetti dapprima attribuito lo stipendio tabellare (migliorativo) del C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza, ma poi, dal 2003, era stato disposto che essi percepissero il trattamento economico del C.C.R.L. di comparto, categoria D1, già exsettimo livello; vi era stata quindi una prima causa davanti al Tribunale di Ragusa che aveva accolto la domanda, disponendo che i ricorrenti mantenessero la retribuzione percepita precedentemente, con le indicate modifiche migliorative e la corrispondente pronuncia è passata pacificamente in giudicato; con la presente e diversa causa i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Ragusa il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di posizione parte fissa prevista per i dirigenti di terza fascia;

2. nel rigettare tale domanda, la Corte d’Appello di Catania ha evidenziato come il rinvio dei contratti individuali al D.P.

Reg. n. 11 del 1995 servisse a definire per relationem il trattamento economico dei ricorrenti, senza che ciò comportasse però l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali; con il riassetto dell’ordinamento del personale regionale, «si era reso necessario sostituire» - afferma la Corte di merito - il trattamento iniziale “tabellare” con il riconoscimento della parte “fondamentale” del trattamento economico della dirigenza di terza fascia; la pretesa di attribuzione anche dell’indennità di posizione era ritenuta invece infondata, perché i ricorrenti non erano dirigenti amministrativi o tecnici, né potevano essere equiparati ai dirigenti secondo la normativa previgente di cui alla Legge Regionale n. 41 del 1985, non avendo essi neanche allegato di avere svolto funzioni dirigenziali o assunto le relative responsabilità, circostanza anzi smentita dalle deduzioni in ordine ad un asserito demansionamento, per mancato esercizio di funzioni dirigenziali, di cui al ricorso introduttivo del giudizio;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso della parte pubblica, contenente anche ricorso incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1362 c.c.; con esso, sulla premessa che il contratto di lavoro dei ricorrenti andasse inteso nel senso che l’assunzione dovesse avvenire per l’allora corrispondente qualifica di “dirigente tecnico –VIII° livello”, si afferma che era errato e violava l’art. 1362 c.c., l’assunto della sentenza impugnata secondo cui il richiamo al trattamento economico contenuto nei contratti individuali avesse portata “statica” e non “dinamica”; una tale portata “dinamica” era stata del resto riconosciuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] la quale, in un primo tempo, aveva essa stessa attributo il trattamento fondamentale dei dirigenti ed una tale natura della previsione contrattuale era stata «consacrata» anche dalla sentenza del Tribunale di Ragusa resa nel precedente giudizio e passata in giudicato; in sostanza, sia il datore di lavoro, sia il Tribunale avevano ritenuto che, al mutare del sistema di inquadramento, era mutata anche la voce retributiva, attribuendo il trattamento fondamentale dei dirigenti, il che però avrebbe dovuto comportare il riconoscimento anche delle altre voci, quale la retribuzione di posizione parte fissa;

2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; 2.1 la Corte d’Appello, in linea con quanto accaduto nella sentenza di primo grado per come riepilogata dalla pronuncia qui impugnata, ha in sostanza inteso il rinvio dei contratti individuali al “trattamento economico iniziale tabellare” come regolativo del solo profilo retributivo, senza che fosse in tal modo determinata l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali come dirigente; in ragione di ciò, prosegue la Corte territoriale, stante il riassetto del personale regionale per effetto della L. R. Sicilia n. 10 del 2000, con il passaggio dei dipendenti già di VIII livello alla terza fascia dirigenziale, si era reso necessario «sostituire al parametro retributivo, rappresentato dal trattamento economico iniziale tabellare», un «altro criterio di determinazione del trattamento retributivo», e l’Amministrazione aveva provveduto riconoscendo «la parte fondamentale della retribuzione della dirigenza della terza fascia»; 2.2 il motivo è inammissibile nella parte in cui con esso si prospetta una diversa lettura dei contratti individuali, nel senso che il rinvio al trattamento dei dipendenti della Regione dovesse essere inteso in modo che ai lavoratori andasse non solo applicato un certo trattamento economico, ma che anche fossero dovuti, con il nuovo assetto del personale regionale poi realizzato, tutti gli emolumenti conseguenti all’evolversi della posizione sulla cui base era stata determinata la prima retribuzione e dunque, con il passaggio del personale di VIII livello alla terza fascia dirigenziale, fosse dovuto, oltre al trattamento fondamentale proprio dei dirigenti, per quanto pacificamente già migliorativo, anche la retribuzione di posizione, parte fissa; la Corte d’Appello ha invece inteso il rinvio al trattamento “tabellare” come riguardante il solo trattamento economico di base, che poi ha traslato nel nuovo trattamento economico “fondamentale”, ovverosia anch’esso di base, dei dirigenti, così operando attraverso una lettura del dato negoziale in sé non implausibile – dato il riferimento del contratto un trattamento “iniziale tabellare” e dunque di base - e pertanto certamente possibile; la pretesa di riconoscimento di una posizione a tutti gli effetti dirigenziale, quale conseguenza degli originari contratti individuali e dell’evolversi della disciplina regionale comporta dunque un’estensione del significato da attribuire alla previsione del rinvio al “trattamento economico iniziale tabellare” che non è per nulla necessitata – ed anzi si dirà che tale impostazione è sostanzialmente anche infondata – e dunque una revisione interpretativa alternativa del dato di merito, in sé inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 luglio 2024, n. 18214; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136); 2.3 al di là di ciò, si deve rilevare come la lettura del quadro normativo operata dalla Corte territoriale sia del tutto condivisibile; è indubbio che le assunzioni del personale ai sensi dell’art. 23- quater del d.l. n. 6 del 1998, conv. con mod. in l. n. 61 del 1998 (comma 3, con il rinvio per quanto qui interessa all’art. 14, co. 14, del medesimo d.l.) individuino figure lavorative del tutto singolari all’interno della [OSCURATO:PERSONA], reperite senza concorso e sulla base di certe qualificazioni tecniche, al fine di assicurare supporto a date attività, ritenute socialmente utili; si spiegano pianamente in questa logica le clausole dei contratti individuali che hanno regolato il conseguente compenso con il rinvio al dato di base del “trattamento economico iniziale tabellare” previsto per la “qualifica”, poi individuata, illo tempore, in quella dei c.d. dirigenti tecnici di cui all’ottava fascia della L.R.

Sicilia n. 41 del 1985, art. 4, riferibili (Tabella O di cui alla medesima L.R.) al livello VIII dell’epoca; la sentenza impugnata, con ragionamento in fatto neppure raggiunto da critiche specifiche, ha poi precisato come le attività in concreto svolte mancassero, del tutto coerentemente con il ruolo di supporto tratteggiato dalla normativa originaria e di cui si è già detto, delle caratteristiche proprie del lavoro dirigenziale, anche quanto a responsabilità; su tali basi, è evidente che, con il mutare degli assetti del personale regionale e la confluenza del personale del livello VIII nella qualifica dirigenziale, anche il richiamo al trattamento economico “tabellare” del livello VIII non poteva più operare, non potendosi prorogare nel tempo il rinvio a determinazioni giuridiche e quantitative destinate a non esistere più; è quindi del tutto logico che il parametro di riferimento sia stato colto, in quel frangente, nel trattamento economico “fondamentale” (e non più “tabellare”) dei dirigenti di terza fascia, quale misura di base della retribuzione, peraltro con effetti che gli stessi ricorrenti riconoscono essere stati migliorativi e che sono stati loro definitivamente attribuiti dalla sentenza in giudicato inter partesdel Tribunale di Ragusa; tuttavia, tale attribuzione economica non poteva comportare il transito a tutti gli effetti in una qualifica dirigenziale mai attribuita e neanche coerente con le responsabilità rivenienti dall’attività svolta; il riconoscimento di voci retributive riconnesse alla “posizione” dirigenziale – su tali premesse - si sarebbe inoltre post o in contrasto con l’art. 13 della L.R.

Sicilia n. 11 del 2010, ivi contestualmente applicata nel ricalibrare il trattamento di base dei ricorrenti, in quanto quella norma stabiliva che il «trattamento economico accessorio» - cui va notoriamente riportata la retribuzione di posizione, che anche nella parte fissa postula lo svolgimento di funzioni dirigenziali - « sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità»; d’altra parte, il riconoscimento, secondo la dizione utilizzata dai ricorrenti, di una natura “dinamica” alla retribuzione di riferimento da parte del Tribunale di Ragusa nella sentenza passata in giudicato tra le parti ed attributiva di quel trattamento “fondamentale” resta tale anche seguendo l’interpretazione fornita ora dalla Corte territoriale, la quale comunque riconosce la traslazione “dinamica” dalla retribuzione “tabellare” a quella “fondamentale”, per effetto del mutamento dell’ordinamento del personale; del resto, neanche gli stessi ricorrenti indicano nel ricorso per cassazione migliori ragioni – a parte quelle infondate appena dette - per cui da quel giudicato, pronunciatosi solo sul trattamento di base, debbano trarsi giuridicamente effetti ulteriori, che in effetti non vi sono;

3. in definitiva il ricorso principale va disatteso, con assorbimento del ricorso incidentale (con il quale si propongono questioni sull’asserito mutamento di causa petendi tra il primo ed il secondo grado e sulla prescrizione) in quanto espressamente condizionato all’accoglimento –non verificatosi – del ricorso principale; le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ GIOMBATTISTA, domiciliati come da pec registri di giustizia presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ope legis presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1031/2019 depositata il 31.10.2019, NRG 501/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva disatteso la loro domanda proposta nei riguardi della Presidenza della Regione Siciliana; i ricorrenti sono stati assunti presso la Regione Siciliana ed assegnati al Dipartimento della Protezione Civile, con contratto individuale del 12.3.1999 di durata triennale, ai sensi dell’art. 23- quater del d.l. n. 6 del 1998, conv. con mod. in l. n. 61 del 1998 (comma 3, con il rinvio per quanto qui interessa all’art. 14, co. 14, del medesimo d.l.), poi da allora in realtà proseguiti senza soluzione di continuità ed in ulteriore scadenza al 31.12.2020; i contratti individuali prevedevano che ai dipendenti così assunti fosse riconosciuto il trattamento economico iniziale tabellare dei dipendenti della Regione previsto per la qualifica ed il livello posseduti, che pacificamente nel caso degli odierni ricorrenti era l’VIII di cui al D. P. Regione n. 11 del 1995; con L. Regione Sicilia n. 10 del 2000 (art. 6, co.1) era stato successivamente stabilito che i dipendenti regionali di ottavo livello transitassero automaticamente nella neoistituita terza fascia dirigenziale, con modifica della retribuzione, che sarebbe stata disciplinata dal nuovo C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza; ai ricorrenti era stato in effetti dapprima attribuito lo stipendio tabellare (migliorativo) del C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza, ma poi, dal 2003, era stato disposto che essi percepissero il trattamento economico del C.C.R.L. di comparto, categoria D1, già exsettimo livello; vi era stata quindi una prima causa davanti al Tribunale di Ragusa che aveva accolto la domanda, disponendo che i ricorrenti mantenessero la retribuzione percepita precedentemente, con le indicate modifiche migliorative e la corrispondente pronuncia è passata pacificamente in giudicato; con la presente e diversa causa i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Ragusa il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di posizione parte fissa prevista per i dirigenti di terza fascia; 2. nel rigettare tale domanda, la Corte d’Appello di Catania ha evidenziato come il rinvio dei contratti individuali al D.P. Reg. n. 11 del 1995 servisse a definire per relationem il trattamento economico dei ricorrenti, senza che ciò comportasse però l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali; con il riassetto dell’ordinamento del personale regionale, «si era reso necessario sostituire» - afferma la Corte di merito - il trattamento iniziale “tabellare” con il riconoscimento della parte “fondamentale” del trattamento economico della dirigenza di terza fascia; la pretesa di attribuzione anche dell’indennità di posizione era ritenuta invece infondata, perché i ricorrenti non erano dirigenti amministrativi o tecnici, né potevano essere equiparati ai dirigenti secondo la normativa previgente di cui alla Legge Regionale n. 41 del 1985, non avendo essi neanche allegato di avere svolto funzioni dirigenziali o assunto le relative responsabilità, circostanza anzi smentita dalle deduzioni in ordine ad un asserito demansionamento, per mancato esercizio di funzioni dirigenziali, di cui al ricorso introduttivo del giudizio; 3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso della parte pubblica, contenente anche ricorso incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1362 c.c.; con esso, sulla premessa che il contratto di lavoro dei ricorrenti andasse inteso nel senso che l’assunzione dovesse avvenire per l’allora corrispondente qualifica di “dirigente tecnico –VIII° livello”, si afferma che era errato e violava l’art. 1362 c.c., l’assunto della sentenza impugnata secondo cui il richiamo al trattamento economico contenuto nei contratti individuali avesse portata “statica” e non “dinamica”; una tale portata “dinamica” era stata del resto riconosciuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] la quale, in un primo tempo, aveva essa stessa attributo il trattamento fondamentale dei dirigenti ed una tale natura della previsione contrattuale era stata «consacrata» anche dalla sentenza del Tribunale di Ragusa resa nel precedente giudizio e passata in giudicato; in sostanza, sia il datore di lavoro, sia il Tribunale avevano ritenuto che, al mutare del sistema di inquadramento, era mutata anche la voce retributiva, attribuendo il trattamento fondamentale dei dirigenti, il che però avrebbe dovuto comportare il riconoscimento anche delle altre voci, quale la retribuzione di posizione parte fissa; 2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; 2.1 la Corte d’Appello, in linea con quanto accaduto nella sentenza di primo grado per come riepilogata dalla pronuncia qui impugnata, ha in sostanza inteso il rinvio dei contratti individuali al “trattamento economico iniziale tabellare” come regolativo del solo profilo retributivo, senza che fosse in tal modo determinata l’attribuzione automatica di tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale inquadrato nei ruoli regionali come dirigente; in ragione di ciò, prosegue la Corte territoriale, stante il riassetto del personale regionale per effetto della L. R. Sicilia n. 10 del 2000, con il passaggio dei dipendenti già di VIII livello alla terza fascia dirigenziale, si era reso necessario «sostituire al parametro retributivo, rappresentato dal trattamento economico iniziale tabellare», un «altro criterio di determinazione del trattamento retributivo», e l’Amministrazione aveva provveduto riconoscendo «la parte fondamentale della retribuzione della dirigenza della terza fascia»; 2.2 il motivo è inammissibile nella parte in cui con esso si prospetta una diversa lettura dei contratti individuali, nel senso che il rinvio al trattamento dei dipendenti della Regione dovesse essere inteso in modo che ai lavoratori andasse non solo applicato un certo trattamento economico, ma che anche fossero dovuti, con il nuovo assetto del personale regionale poi realizzato, tutti gli emolumenti conseguenti all’evolversi della posizione sulla cui base era stata determinata la prima retribuzione e dunque, con il passaggio del personale di VIII livello alla terza fascia dirigenziale, fosse dovuto, oltre al trattamento fondamentale proprio dei dirigenti, per quanto pacificamente già migliorativo, anche la retribuzione di posizione, parte fissa; la Corte d’Appello ha invece inteso il rinvio al trattamento “tabellare” come riguardante il solo trattamento economico di base, che poi ha traslato nel nuovo trattamento economico “fondamentale”, ovverosia anch’esso di base, dei dirigenti, così operando attraverso una lettura del dato negoziale in sé non implausibile – dato il riferimento del contratto un trattamento “iniziale tabellare” e dunque di base - e pertanto certamente possibile; la pretesa di riconoscimento di una posizione a tutti gli effetti dirigenziale, quale conseguenza degli originari contratti individuali e dell’evolversi della disciplina regionale comporta dunque un’estensione del significato da attribuire alla previsione del rinvio al “trattamento economico iniziale tabellare” che non è per nulla necessitata – ed anzi si dirà che tale impostazione è sostanzialmente anche infondata – e dunque una revisione interpretativa alternativa del dato di merito, in sé inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 luglio 2024, n. 18214; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136); 2.3 al di là di ciò, si deve rilevare come la lettura del quadro normativo operata dalla Corte territoriale sia del tutto condivisibile; è indubbio che le assunzioni del personale ai sensi dell’art. 23- quater del d.l. n. 6 del 1998, conv. con mod. in l. n. 61 del 1998 (comma 3, con il rinvio per quanto qui interessa all’art. 14, co. 14, del medesimo d.l.) individuino figure lavorative del tutto singolari all’interno della [OSCURATO:PERSONA], reperite senza concorso e sulla base di certe qualificazioni tecniche, al fine di assicurare supporto a date attività, ritenute socialmente utili; si spiegano pianamente in questa logica le clausole dei contratti individuali che hanno regolato il conseguente compenso con il rinvio al dato di base del “trattamento economico iniziale tabellare” previsto per la “qualifica”, poi individuata, illo tempore, in quella dei c.d. dirigenti tecnici di cui all’ottava fascia della L.R. Sicilia n. 41 del 1985, art. 4, riferibili (Tabella O di cui alla medesima L.R.) al livello VIII dell’epoca; la sentenza impugnata, con ragionamento in fatto neppure raggiunto da critiche specifiche, ha poi precisato come le attività in concreto svolte mancassero, del tutto coerentemente con il ruolo di supporto tratteggiato dalla normativa originaria e di cui si è già detto, delle caratteristiche proprie del lavoro dirigenziale, anche quanto a responsabilità; su tali basi, è evidente che, con il mutare degli assetti del personale regionale e la confluenza del personale del livello VIII nella qualifica dirigenziale, anche il richiamo al trattamento economico “tabellare” del livello VIII non poteva più operare, non potendosi prorogare nel tempo il rinvio a determinazioni giuridiche e quantitative destinate a non esistere più; è quindi del tutto logico che il parametro di riferimento sia stato colto, in quel frangente, nel trattamento economico “fondamentale” (e non più “tabellare”) dei dirigenti di terza fascia, quale misura di base della retribuzione, peraltro con effetti che gli stessi ricorrenti riconoscono essere stati migliorativi e che sono stati loro definitivamente attribuiti dalla sentenza in giudicato inter partesdel Tribunale di Ragusa; tuttavia, tale attribuzione economica non poteva comportare il transito a tutti gli effetti in una qualifica dirigenziale mai attribuita e neanche coerente con le responsabilità rivenienti dall’attività svolta; il riconoscimento di voci retributive riconnesse alla “posizione” dirigenziale – su tali premesse - si sarebbe inoltre post o in contrasto con l’art. 13 della L.R. Sicilia n. 11 del 2010, ivi contestualmente applicata nel ricalibrare il trattamento di base dei ricorrenti, in quanto quella norma stabiliva che il «trattamento economico accessorio» - cui va notoriamente riportata la retribuzione di posizione, che anche nella parte fissa postula lo svolgimento di funzioni dirigenziali - « sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità»; d’altra parte, il riconoscimento, secondo la dizione utilizzata dai ricorrenti, di una natura “dinamica” alla retribuzione di riferimento da parte del Tribunale di Ragusa nella sentenza passata in giudicato tra le parti ed attributiva di quel trattamento “fondamentale” resta tale anche seguendo l’interpretazione fornita ora dalla Corte territoriale, la quale comunque riconosce la traslazione “dinamica” dalla retribuzione “tabellare” a quella “fondamentale”, per effetto del mutamento dell’ordinamento del personale; del resto, neanche gli stessi ricorrenti indicano nel ricorso per cassazione migliori ragioni – a parte quelle infondate appena dette - per cui da quel giudicato, pronunciatosi solo sul trattamento di base, debbano trarsi giuridicamente effetti ulteriori, che in effetti non vi sono; 3. in definitiva il ricorso principale va disatteso, con assorbimento del ricorso incidentale (con il quale si propongono questioni sull’asserito mutamento di causa petendi tra il primo ed il secondo grado e sulla prescrizione) in quanto espressamente condizionato all’accoglimento –non verificatosi – del ricorso principale; le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterio
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