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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 41174/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare la mancanza di una propria condotta di manomissione del contatore, è per un verso generico, perché non si confronta con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag.3, a riguardo della riconducibilità della manipolazione all'imputata, almeno come committente di una prestazione d'opera altrui, di natura tecnica), e, per altro verso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da profili di censura volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie che non è ammessa nel giudizio di legittimità (si vedano, in particolare, l'ultima parte di pag. 2 e pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando in particolare un travisamento della prova testimoniale e documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è in ogni caso manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente e condivisibilmente illustrato le ragioni dell'inattendibilità della ex dipendente dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], contrastate dal contributo testimoniale indifferente e cristallino dell'operatore [OSCURATO:PERSONA], che ha eseguito il sopralluogo ed attestato il funzionamento abusivo degli impianti di energia elettrica all'interno del deposito di titolarità dell'imputata (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata); Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);osservato - ancora - che nulla aggiunga alle conclusioni così rassegnate la memoria difensiva depositata il 12 luglio 2023, puntualizzato - da un lato - che la sentenza citata nel ricorso - la n. 463 del 2019 del tribunale di Lecce - riguarda fatti diversi e, in ogni caso, è stata legittimamente valutata ininfluente dalla Corte d'appello, secondo insindacabile scrutinio di merito e rammentato - dall'altro lato - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta - tra le altre ragioni - alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv.217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare la mancanza di una propria condotta di manomissione del contatore, è per un verso generico, perché non si confronta con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag.3, a riguardo della riconducibilità della manipolazione all'imputata, almeno come committente di una prestazione d'opera altrui, di natura tecnica), e, per altro verso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da profili di censura volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie che non è ammessa nel giudizio di legittimità (si vedano, in particolare, l'ultima parte di pag. 2 e pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando in particolare un travisamento della prova testimoniale e documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è in ogni caso manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente e condivisibilmente illustrato le ragioni dell'inattendibilità della ex dipendente dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], contrastate dal contributo testimoniale indifferente e cristallino dell'operatore [OSCURATO:PERSONA], che ha eseguito il sopralluogo ed attestato il funzionamento abusivo degli impianti di energia elettrica all'interno del deposito di titolarità dell'imputata (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata); Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);osservato - ancora - che nulla aggiunga alle conclusioni così rassegnate la memoria difensiva depositata il 12 luglio 2023, puntualizzato - da un lato - che la sentenza citata nel ricorso - la n. 463 del 2019 del tribunale di Lecce - riguarda fatti diversi e, in ogni caso, è stata legittimamente valutata ininfluente dalla Corte d'appello, secondo insindacabile scrutinio di merito e rammentato - dall'altro lato - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta - tra le altre ragioni - alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv.217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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