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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 24288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma formulate dal difensore di fiducia dell'imputata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all' art.646 cod. pen. rilevando che nelle more la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla remissione della querela e che, conseguentemente, doveva pronunziarsi sentenza di estinzione del reato per remissione di querela.

2. Osserva il Collegio che stante la sopravvenuta remissione della querela ad opera del querelante [OSCURATO:PERSONA] ritualmente accettata dall' imputata, secondo quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti, la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell'intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela.

Le spese rimangono a caricata della querelata.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma formulate dal difensore di fiducia dell'imputata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all' art.646 cod. pen. rilevando che nelle more la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla remissione della querela e che, conseguentemente, doveva pronunziarsi sentenza di estinzione del reato per remissione di querela. 2. Osserva il Collegio che stante la sopravvenuta remissione della querela ad opera del querelante [OSCURATO:PERSONA] ritualmente accettata dall' imputata, secondo quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti, la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell'intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela. Le spese rimangono a caricata della querelata. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 24288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris