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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17149/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1424-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.1424/2022 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2024 CC avverso la sentenza n. 363/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 181/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in atti, pronunziando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Rosarno, in parziale accoglimento dell'appello, ha riformato parzialmente la sentenza impugnata confermata nel resto (quanto al difetto di legittimatio ad causam del Comune di Rosarno ed al regolamento delle spese rispetto a tale parte) ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] alla corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni maturate dal 23 giugno 2015 al 31 maggio 2017, da definire in base alle condizioni di orario e qualifiche operanti per i lavoratori presso [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori di legge e spese nei termini regolati dalla sentenza.

In particolare la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la domanda risarcitoria del lavoratore dovesse essere accolta in base all'art. 29 del Capitolato di appalto, a mente del quale non solo l'impresa subentrante si era obbligata ad assumere i lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA], transitati in [OSCURATO:PERSONA] ed inclusi in un apposito elenco, ma anche "secondo le indicazioni di ciascun Comune, dovrà recepire il numero dei lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA] già cantierati presso i singoli comuni appaltanti, da inserire nell'organico destinato ai servizi oggetto dell'appalto in seguito al tavolo tecnico istituito presso la prefettura di [OSCURATO:PERSONA] a salvaguardia dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." Secondo la Corte si trattava con evidenza di un obbligo contrattuale (fra l'altro il contratto di servizio di raccolta sottoscritto da Camassa col Comune di Rosarno il 17 dicembre 2013 rimanda espressamente a tale art. 29 che riproduce pedissequamente) distinto ed autonomo rispetto a quello definito dal contratto collettivo (art.6), rispetto al quale estendeva l'ampiezza dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante ancorandolo ad un'unica condizione: che si trattasse di lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA] già (in passato) cantierati in uno dei Comuni ( Rosarno, Cinquefrondi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che avevano conferito l'appalto assunto da [OSCURATO:SOCIETA] per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o avvio e recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati.

Si trattava per di più di un obbligo che, come prevede il contratto, era stato definito proprio per la salvaguardia dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] anche la contestazione dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA] che il lavoratore di cui oggi si discute non avesse lavorato nel Comune di Rosarno dal momento in cui il servizio era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA] (ossia dal maggio 2012) fino al subingresso della [OSCURATO:SOCIETA], non era rilevante, e difatti ciò non escludeva che questi avesse comunque lavorato fino al maggio 2012 presso uno (o più) dei cantieri dei comuni appaltanti (per poi essere messo in cassa integrazione a zero ore, per come emergeva dagli atti fino al licenziamento), condizione che era di per sè sola sufficiente a ritenere l'obbligo del subentrante.

Avverso la sentenza ha proposto di ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Rosarno.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’articolo sei [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente e dall'articolo 29 del Csa.

Si deduce con lo stesso motivo un evidente manifesto errore di fatto posto che il signor Alampi non era mai stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che svolgeva il servizio di igiene urbana prima di [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non era dipendente dell'impresa cessante l'appalto, presupposto che ai sensi dell’art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] determinava il diritto all'assunzione; inoltre, di seguito, un conseguente errore di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 dal momento che non essendo Alampi dipendente dell'impresa cessante l'appalto nei suoi confronti non era applicabile all'articolo 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Di seguito, ancora, una ulteriore censura prospettata come evidente e manifesto errore di fatto e di diritto.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché viola il principio di specificità del ricorso per cassazione, promuovendo censure eterogenee, di fatto e di diritto, processuali e sostanziali, promiscuamente accorpate (v.

Cass n. 7009/2017).

In secondo luogo, il motivo deduce per buona parte censure che attengono agli accertamenti di fatto ed alla valutazione delle prove come tali non deferibili a questa Corte di legittimità (v.

Cass n. 30577/2019 ).

In ogni caso il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che si fonda non sull’art. 6 del CCNL ma sul più volte menzionato art. 29 del capitolato di appalto.

Il motivo va pertanto disatteso essendo stato prospettato ai sensi dell'art. 6 del CCNL laddove la Corte d'appello ha affermato che il diritto del lavoratore di essere assunto non si fondava sull'articolo 6 del CCNL, bensì sull'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto. 2.-Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 numero 3 e numero 4 c.p.c., vizio di ultra extrapetizione ex art. 112 c.p.c. ed in via gradata erronea individuazione dell'eventuali responsabilità.

Si sostiene che non fosse stata devoluta alla cognizione della Corte d'appello la questione della applicazione dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.

Il motivo, oltre ad essere inammissibile perché non è autosufficiente, in quanto non riproduce né la sentenza di primo grado né l'atto d'appello, è comunque infondato avendo la Corte d'appello affermato che il signor Alpi avesse richiamato l'applicabilità dell'articolo 29 del capitolato d'appalto, argomento non esaminato dal tribunale, ma esposto dal ricorrente ab origine, riprodotto nelle conclusioni del gravame al fine di ottenere l'affermazione del diritto all'assunzione.

E come noto l'interpretazione della domanda appartiene alla cognizione del giudice di merito e non è censurabile da questa Corte di cassazione. 3.- Inoltre in via gradata, secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza andrebbe cassata nella parte in cui non ha considerato responsabile il Comune di Rosarno nell'ipotesi in cui il signor Alpi avesse avuto effettivamente diritto ad essere assunto.

La censura è inammissibile perché, come risulta dalla sentenza gravata, la decisione del giudice di primo grado circa l'assenza di legittimatio ad causam del Comune non era stata impugnata né dal lavoratore appellante, né dalla attuale ricorrente che non risulta abbia proposto appello incidentale sul punto.

Tanto che tale tesi non è stata sottoposta, testualmente,a riforma in appello. 4.-Tanto premesso, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1424-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.1424/2022 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 CC avverso la sentenza n. 363/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 181/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in atti, pronunziando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Rosarno, in parziale accoglimento dell'appello, ha riformato parzialmente la sentenza impugnata confermata nel resto (quanto al difetto di legittimatio ad causam del Comune di Rosarno ed al regolamento delle spese rispetto a tale parte) ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] alla corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni maturate dal 23 giugno 2015 al 31 maggio 2017, da definire in base alle condizioni di orario e qualifiche operanti per i lavoratori presso [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori di legge e spese nei termini regolati dalla sentenza. In particolare la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la domanda risarcitoria del lavoratore dovesse essere accolta in base all'art. 29 del Capitolato di appalto, a mente del quale non solo l'impresa subentrante si era obbligata ad assumere i lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA], transitati in [OSCURATO:PERSONA] ed inclusi in un apposito elenco, ma anche "secondo le indicazioni di ciascun Comune, dovrà recepire il numero dei lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA] già cantierati presso i singoli comuni appaltanti, da inserire nell'organico destinato ai servizi oggetto dell'appalto in seguito al tavolo tecnico istituito presso la prefettura di [OSCURATO:PERSONA] a salvaguardia dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." Secondo la Corte si trattava con evidenza di un obbligo contrattuale (fra l'altro il contratto di servizio di raccolta sottoscritto da Camassa col Comune di Rosarno il 17 dicembre 2013 rimanda espressamente a tale art. 29 che riproduce pedissequamente) distinto ed autonomo rispetto a quello definito dal contratto collettivo (art.6), rispetto al quale estendeva l'ampiezza dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante ancorandolo ad un'unica condizione: che si trattasse di lavoratori ex [OSCURATO:PERSONA] già (in passato) cantierati in uno dei Comuni ( Rosarno, Cinquefrondi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che avevano conferito l'appalto assunto da [OSCURATO:SOCIETA] per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o avvio e recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati. Si trattava per di più di un obbligo che, come prevede il contratto, era stato definito proprio per la salvaguardia dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] anche la contestazione dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA] che il lavoratore di cui oggi si discute non avesse lavorato nel Comune di Rosarno dal momento in cui il servizio era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA] (ossia dal maggio 2012) fino al subingresso della [OSCURATO:SOCIETA], non era rilevante, e difatti ciò non escludeva che questi avesse comunque lavorato fino al maggio 2012 presso uno (o più) dei cantieri dei comuni appaltanti (per poi essere messo in cassa integrazione a zero ore, per come emergeva dagli atti fino al licenziamento), condizione che era di per sè sola sufficiente a ritenere l'obbligo del subentrante. Avverso la sentenza ha proposto di ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Rosarno. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’articolo sei [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente e dall'articolo 29 del Csa. Si deduce con lo stesso motivo un evidente manifesto errore di fatto posto che il signor Alampi non era mai stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che svolgeva il servizio di igiene urbana prima di [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non era dipendente dell'impresa cessante l'appalto, presupposto che ai sensi dell’art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] determinava il diritto all'assunzione; inoltre, di seguito, un conseguente errore di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 dal momento che non essendo Alampi dipendente dell'impresa cessante l'appalto nei suoi confronti non era applicabile all'articolo 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Di seguito, ancora, una ulteriore censura prospettata come evidente e manifesto errore di fatto e di diritto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché viola il principio di specificità del ricorso per cassazione, promuovendo censure eterogenee, di fatto e di diritto, processuali e sostanziali, promiscuamente accorpate (v. Cass n. 7009/2017). In secondo luogo, il motivo deduce per buona parte censure che attengono agli accertamenti di fatto ed alla valutazione delle prove come tali non deferibili a questa Corte di legittimità (v. Cass n. 30577/2019 ). In ogni caso il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che si fonda non sull’art. 6 del CCNL ma sul più volte menzionato art. 29 del capitolato di appalto. Il motivo va pertanto disatteso essendo stato prospettato ai sensi dell'art. 6 del CCNL laddove la Corte d'appello ha affermato che il diritto del lavoratore di essere assunto non si fondava sull'articolo 6 del CCNL, bensì sull'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto. 2.-Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 numero 3 e numero 4 c.p.c., vizio di ultra extrapetizione ex art. 112 c.p.c. ed in via gradata erronea individuazione dell'eventuali responsabilità. Si sostiene che non fosse stata devoluta alla cognizione della Corte d'appello la questione della applicazione dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto. Il motivo, oltre ad essere inammissibile perché non è autosufficiente, in quanto non riproduce né la sentenza di primo grado né l'atto d'appello, è comunque infondato avendo la Corte d'appello affermato che il signor Alpi avesse richiamato l'applicabilità dell'articolo 29 del capitolato d'appalto, argomento non esaminato dal tribunale, ma esposto dal ricorrente ab origine, riprodotto nelle conclusioni del gravame al fine di ottenere l'affermazione del diritto all'assunzione. E come noto l'interpretazione della domanda appartiene alla cognizione del giudice di merito e non è censurabile da questa Corte di cassazione. 3.- Inoltre in via gradata, secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza andrebbe cassata nella parte in cui non ha considerato responsabile il Comune di Rosarno nell'ipotesi in cui il signor Alpi avesse avuto effettivamente diritto ad essere assunto. La censura è inammissibile perché, come risulta dalla sentenza gravata, la decisione del giudice di primo grado circa l'assenza di legittimatio ad causam del Comune non era stata impugnata né dal lavoratore appellante, né dalla attuale ricorrente che non risulta abbia proposto appello incidentale sul punto. Tanto che tale tesi non è stata sottoposta, testualmente,a riforma in appello. 4.-Tanto premesso, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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