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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41875/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18747/21 Mantia [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, rideterminandola in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione poiché la condotta non avrebbe concretizzato gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di resistenza, nonché la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della contestata recidiva; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899); che, quanto alla recidiva, entrambi i giudici del merito hanno sottolineato che i plurimi e gravi precedenti sottolineano la pervicacia criminale del ricorrente; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18747/21 Mantia [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, rideterminandola in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione poiché la condotta non avrebbe concretizzato gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di resistenza, nonché la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della contestata recidiva; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899); che, quanto alla recidiva, entrambi i giudici del merito hanno sottolineato che i plurimi e gravi precedenti sottolineano la pervicacia criminale del ricorrente; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il C
Sentenza Cassazione n. 41875/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris