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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25256/2026

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ambillaschi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento -déi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 22/6/2021 dal Tribunale di Piacenza, /99con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli di numerosi reati loro ascritti con riguardo a molteplici condotte di cui al d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e di contrabbando.

2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - Mancanza di motivazione.

La sentenza non conterrebbe alcun argomento quanto all'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo 1), contenuta nei motivi aggiunti, nonostante il riferimento ad una parte precedente della motivazione che, tuttavia, non sarebbe pertinente; Violazione degli artt. 157-160 cod. pen., relativamente al capo 1).

Con riguardo al medesimo reato, la prescrizione maturerebbe in 7 anni e 6 mesi, interamente decorsi nel 2022 (per i fatti del 2014) e nel 2023 (per i fatti del 2015); Violazione degli artt. 157-160 cod. pen., relativamente al capo 8).

La Corte di appello avrebbe sospeso i termini di prescrizione, quanto a questo reato, considerando l'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/10/2019, anziché solo 60 giorni, come dovuto in forza di rinvio su richiesta delle difese.

Il delitto, dunque, si sarebbe prescritto il 21/5/2025, prima della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione degli artt. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, 157 cod. pen.; vizio di motivazione quanto all'eccezione di prescrizione del delitto di cui al capo 9).

Ai fini della consumazione del reato, dovrebbe aversi riguardo non al momento del confezionamento delle fatture, ma a quello della spedizione, della consegna o dell'utilizzo delle stesse; occorrerebbe, dunque, che il documento esca dalla disponibilità dell'emittente.

La sentenza, per contro, avrebbe ritenuto che l'ultima fattura emessa di cui al capo 9) sarebbe quella datata 26/8/2015, così ignorando che nello stesso capo di imputazione sarebbe stato operato un distinguo tra quelle emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (4, di cui l'ultima con numerazione 18 e datata 18/2/2015) e quelle soltanto esibite dallo stesso ricorrente (15, di cui l'ultima datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ebbene, soltanto i quattro documenti del primo elenco sarebbero effettivamente usciti dalla disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal finanziere Carapacchi, mentre gli altri sarebbero stati soltanto confezionati dal ricorrente, ed esibiti alla Guardia di finanza in un momento successivo.

Il reato, pertanto, si sarebbe prescritto il 22/6/2025, in quanto il dies a quo dovrebbe esser individuato nel 18/2/2015; la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono infine dedotti quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non terrebbe conto del comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, il quale avrebbe consegnato spontaneamente alla Guardia di finanza una serie di fatture che, diversamente, gli operanti non avrebbero rinvenuto.

L'omesso esame di questo elemento favorevole determinerebbe, pertanto, un vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]: - vizio di motivazione con riguardo al capo 14).

La motivazione della sentenza meriterebbe censura, in quanto risulterebbe pacifico che il ricorrente utilizzasse una partita IVA falsa, con conseguente inesistenza giuridica delle scritture contabili che si assumono distrutte.

La Corte di appello, per contro, avrebbe ritenuto integrato il reato senza verificare l'effettiva preesistenza delle scritture medesime; - violazione di legge con riguardo alla prescrizione del reato di cui allo stesso capo.

La sentenza non avrebbe considerato che le scritture in questione sarebbero state distrutte, così integrandosi un reato istantaneo, ancorché ad effetti permanenti, con l'effetto che il termine prescrizionale inizierebbe a decorrere dal momento dell'avvenuta distruzione.

La natura permanente affermata dalla Corte di appello, per contro, sarebbe apodittica e non motivata; contraddittorietà della motivazione ancora con riguardo al medesimo capo.

Si ribadisce che sussisterebbe incompatibilità logica tra la riconosciuta utilizzazione di una partita IVA falsa e la sussistenza del reato di distruzione di scritture contabili; - mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del medesimo reato di cui al capo 14), nei termini del dolo specifico.

La sentenza non avrebbe motivato sul punto, ed ancora non avrebbe verificato la compatibilità di tale elemento soggettivo con l'utilizzo di una partita IVA falsa; violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la prescrizione del reato di cui al capo 14), quale fattispecie di natura istantanea; - vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La sentenza avrebbe negato questa causa di esclusione della punibilità senza considerare che, dichiarati prescritti numerosi reati, il quadro indiziario si sarebbe sostanzialmente modificato.

Residuerebbe, ormai, la sola contestazione relativa al capo /21 312.7), concernente l'emissione di un'unica fattura con imponibile di 5mila euro.

Sussisterebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione della norma in questione, quali la tenuità oggettiva e soggettiva della condotta, oltre alla sproporzione della pena; vizio di motivazione in ordine al rigetto delle sanzioni sostitutive, che la sentenza avrebbe argomentato limitandosi a formulare una generica prognosi sfavorevole circa l'ottemperanza al pagamento, da parte ricorrente, senza indicare i parametri utilizzati, gli elementi concreti che giustificherebbero il timore di inadempimento, le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto.

Ancora, la sentenza non avrebbe considerato l'assenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio e, comunque, di elementi che possano far dubitare della capacità economica del ricorrente a far fronte all'obbligazione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che non coinvolge il giudizio di responsabilità - risulta meritevole di accoglimento.

3.1. Con riguardo al primo ed al secondo motivo, da esaminare in modo congiunto perché volti a contestare l'omessa risposta all'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo 1) (artt. 292, 295, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), il Collegio ne evidenzia la fondatezza.

3.2. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima eccezione (pag. 18), ha affermato che "il motivo è infondato come sopra già illustrato".

Nella precedente parte della motivazione, tuttavia, non si riscontra alcuna effettiva risposta sul punto, non potendosi questa ravvisare nell'affermazione per cui "il reato così come contestato ha natura di illecito permanente che perdura o fino a quando non vengono corrisposti i diritti doganali evasi o quando la merce sottratta ai diritti di confine ed in possesso di detentore che si trova sul territorio dello Stato non venga sequestrata"; il tema della prescrizione, dunque, non è trattato affatto, in assenza di qualunque riferimento temporale.

3.3. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio su tale capo.

Tuttavia, il reato, contestato "in Piacenza dall'anno 2014 al 2015" e punito ratione temporis con la reclusione da 3 a 5 anni, è ormai estinto per prescrizione, pru considerando le sospensioni (v. in fra), così che la stessa pronuncia di appello deve essere annullata senza rinvio, quanto al capo 1), per la medesima causa.

3.3. La relativa pena - pari a 6 mesi di reclusione, applicati in continuazione (pag. 19) - deve essere dunque espunta dal complessivo calcolo sanzionatorio.

44. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al capo 8 (art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000), è fondato per la medesima ragione.

4.1. In primo luogo, la Corte osserva che il giudizio di primo grado ha subito un unico rinvio in assenza di attività istruttoria, dal 18/5/2019 al 15/10/2019: i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nominati d'ufficio dal Tribunale con ordinanza del 23/5/2019 a seguito della rinuncia al mandato dei legali di fiducia, avevano infatti richiesto un termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva dunque rinviato al 15/10/2019, senza sospendere il corso della prescrizione.

La Corte di appello, nell'incipit della propria motivazione (pag. 1), ha invece affermato che, durante questo periodo, pari a 4 mesi e 19 giorni, la prescrizione medesima era rimasta sospesa.

4.2. Ebbene, questa affermazione non risulta corretta, in quanto - per costante e condiviso principio di legittimità (per tutte, Sez. 3, n. 23179 del 16/6/2020, Marcuccio, Rv. 279861) - il rinvio dell'udienza per riconoscimento al difensore di termine a difesa non comporta alcuna sospensione della prescrizione (neppure nella misura di 60 giorni indicata nel ricorso).

4.3. I 4 mesi e 19 giorni di sospensione computati dalla Corte di appello, pertanto, debbono essere espunti; per contro, debbono essere considerati i 64 giorni di sospensione ex lege, di cui al dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ne consegue che, anche a voler considerare - per il capo 8) in esame - quale dies a quo il 2/3/2015, come in sentenza, il termine di prescrizione (10 anni+64 giorni) era certamente maturato prima della sentenza di appello, pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

4.4. La stessa sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], relativamente al capo 8).

Nessuna riduzione di pena, peraltro, deve essere disposta, in quanto la Corte di appello, individuato come più grave il reato di cui al capo 6) (art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000), non ha applicato alcun aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui al capo 8) in esame.

5. Alle medesime conclusioni, di seguito, la Corte giunge quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'eccezione di prescrizione relativa al capo 14); nel resto, lo stesso ricorso è inammissibile.

5.1. Il capo 14) concerne il delitto di cui all'art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000, contestato "in Piacenza nel periodo dall'anno 2013 al 2015"; ne consegue che, indicando come dies a quo il 1°/1/2015, in difetto di specificazioni, il termine di prescrizione (10 anni+64 giorni) era certamente maturato prima della pronuncia della sentenza di appello.

5.2. La stessa decisione, pertanto, deve esser annullata senza rinvio, relativamente al capo 14), per esser il reato estinto per prescrizione.

55.3. La relativa pena - pari a 4 mesi di reclusione, applicati in continuazione (pag. 34) - deve essere dunque espunta dal complessivo calcolo sanzionatorio.

5.4. Manifestamente infondati, per contro, sono gli ulteriori motivi sollevati dal [OSCURATO:PERSONA], relativi anche all'altro reato per il quale il ricorrente è stato condannato, estraneo al ricorso (capo 12, relativamente alle fatture emesse nel 2015).

5.5. Con riguardo alla censura che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si osserva che la Corte di appello ha steso infatti una motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile, con la quale ha sottolineato i numerosi reati ascritti al ricorrente (capi 12, 13, 14 e 16) e riconosciuti in sentenza, anche qualora ormai prescritti, tali da evidenziare condotte certamente non occasionali, con evidente incidenza sulla complessiva gravità dei fatti di reato.

Ancora, la sentenza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto pregiudicato (tanto da vedersi contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale), cosicché l'azione delittuosa, valutata nel suo complesso, non poteva essere ricondotta nell'alveo dell'art. 131-bis in esame.

5.6. Lo stesso motivo d'impugnazione, peraltro, risulta del tutto infondato nella premessa che lo sostiene, ossia che la possibile applicazione dell'istituto dovrebbe esser valutata alla luce dell'unico reato residuo (capo 12), concernente l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti con un imponibile di 5.000 euro (n. 19 del 18/9/2015).

Ebbene, a tacer del fatto che tale capo 12 non riguarda soltanto questa fattura, ma molte altre emesse nello stesso anno di imposta (di cui ai punti da 12.2 a 12.8 della rubrica), si deve comunque osservare che, per costante indirizzo di questa Corte, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza (per tutte, Sez. 3, n. 32857 del 12/7/2022, Musone, Rv. 283486).

5.7. Con riguardo, infine, al motivo di ricorso concernente il rigetto delle sanzioni sostitutive, lo stesso risulta ancora manifestamente infondato.

5.7.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, infatti, la Corte di appello ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver adempiuto al debito tributario, così da non potersi formulare alcuna prognosi favorevole dello stesso circa il pagamento della sanzione pecuniaria.

5.8. Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - deve essere annullata senza rinvio con riguardo al capo 14), eliminando la relativa pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto.6.

L'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 1), 8) e 14) comporta, peraltro, la revoca della confisca per equivalente concernente il relativo profitto disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Deve trovare applicazione, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 4145 del 29/9/2022, Esposito, Rv. 284209) in forza del quale la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.igs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

6.1. Non sfugge alla Corte che, in epoca più recente, le Sezioni Unite hanno rivisto l'anzidetto loro orientamento precedente, giungendo ad affermare - peraltro nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2025 e dalla giurisprudenza sovranazionale ivi richiamata - che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve essenzialmente, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria, avendo funzione sanzionatoria solo laddove abbia ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato e potendo assumere funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico da costui ricavato dall'illecito (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756).

Dal che deriverebbe, in ragione del venir meno dell'indefettibile carattere sanzionatorio di tal specie di confisca, la possibilità di applicazione retroattiva della stessa, ai reati, cioè, commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., qualora - come nel caso in esame - essa non ecceda il valore del vantaggio economico ottenuto mediante il reato dal suo autore.

6.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio — anche richiamando Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025 - che l'applicazione retroattiva del citato art. 578-bis non possa aver luogo, derivando da un c.d. overruling sfavorevole della giurisprudenza e, per l'effetto, consistendo in una violazione del "principio di prevedibilità" del diritto penale, quale delineato dalla giurisprudenza convenzionale ed ormai recepito anche da quella interna (in questo senso, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488, cui si rinvia per una più ampia esposizione e per la completa indicazione dei precedenti).

Ripetutamente, infatti, la Corte EDU ha ritenuto violato l'art. 7, CEDU - che sancisce il principio d'irretroattività del reato e degli aggravamenti di pena - da sentenze di condanna pronunciate in base a interpretazioni «ragionevolmente imprevedibili» alla luce degli stessi precedenti giurisprudenziali, con riferimento agli elementi costitutivi del reato, ma anche alla pena applicabile.

Per i giudici di Strasburgo, il diritto, tanto di origine legislativa, quanto di produzione giurisprudenziale, deve esprimere regole «accessibili» e 7«precise», che consentano al singolo di prevedere le conseguenze del proprio comportamento (tra le altre: sentenza 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c.

Italia, g 242 e g 246M; 5 gennaio 2000, Beyeler c.

Italia, g 109).

6.3. A tale lettura, quindi, si è adeguata anche questa Corte, muovendo dalla considerazione per cui i principi contenuti nella CEDU, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne (Sez.

U, n. 27260 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486).

Si è così affermato che l'art. 7, CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, allorquando tale esegesi non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267164; Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584).

6.4. In conclusione, dunque, considerando l'anzidetta evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per equivalente, il recente superamento del pregresso indirizzo giurisprudenziale da parte della "sentenza Massini", avvenuto soltanto nel 2025, risultava obiettivamente imprevedibile per gli imputati, non solo al momento della commissione dei reati (allorché nel senso della natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente si erano già pronunciate le Sezioni unite "Adami"), ma anche per tutta la durata del processo (così da aver loro eventualmente precluso possibili scelte processuali differenti od orientato diversamente le loro difese).

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

4.1. Con riguardo al primo motivo, relativo all'eccepita prescrizione del reato di cui al capo 9) (art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000), la Corte di appello ha evidenziato che l'ultima fattura interessata risulta emessa da [OSCURATO:PERSONA] D.O.O. (di cui il ricorrente era legale rappresentante) il 26/8/2015, con conseguente effetto sul termine di prescrizione del reato.

Il ricorso contesta questa affermazione, sottolineando che la prova di una effettiva emissione - cioè di una uscita del documento dalla disponibilità del soggetto emittente (spedizione, consegna, ecc.) - sarebbe stata raggiunta esclusivamente con riguardo alle quattro fatture rinvenute presso la sede della destinataria [OSCURATO:SOCIETA]. (nn. 6, 10, 13 e 18), l'ultima delle quali a data 18/2/2015; le altre indicate nello stesso capo 9), emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti ancora di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state invece soltanto esibite dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione del controllo svolto presso la società di cui era legale rappresentante, e nessuna prova sarebbe stata acquisita con riguardo alla loro effettiva emissione 8(nei termini appena richiamati) in favore dell'apparente beneficiario, cosicché tutte queste fatture (l'ultima delle quali recante la data richiamata dalla Corte d'appello, ossia il 26/8/2015) sarebbero estranee al perimetro dell'art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000.

4.2. La questione proposta è inammissibile.

Il ricorso, infatti, solleva un'eccezione di prescrizione non rilevabile ictu ()cui'', ma fondata su un previo accertamento di merito, ossia sull'esclusione dall'alveo dell'art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, della maggior parte delle fatture indicate nel capo 9), perché non qualificabili come "emesse", ossia uscite dalla disponibilità del soggetto emittente, ma soltanto "esibite" dal [OSCURATO:PERSONA] agli operanti.

In altri termini: in ottica ricorrente, le uniche fatture da considerare sono le 4 già citate della prima tabella, rinvenute presso la sede della destinataria [OSCURATO:SOCIETA]. e con data ultima di emissione al 18/2/2015; tutte le altre, invece, dovrebbero essere espunte dallo stesso capo 9), in mancanza di prova circa la loro "emissione".

4.2.1. Occorre valutare, pertanto, se questo argomento di merito sia stato proposto nell'atto di appello, quale censura alla sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 9) con riguardo a tutte le fatture contestate; ebbene, la risposta è negativa.

In particolare, se è vero che nel gravame era stato genericamente evidenziato che le fatture in esame non risultavano "emesse o, tanto meno, utilizzate per l'evasione di altre imposte", è altresì innegabile che tale censura riguardava tutte le fatture contestate nel medesimo capo 9), senza alcuna distinzione in tema di "emissione" ed "esibizione".

Ciò, peraltro, trova piena conferma nel fatto che il ricorso per cassazione non contesta alla Corte di appello l'omessa motivazione quanto ad un motivo di gravame (per l'appunto, in tema di "scorporo" della gran parte delle fatture dalla contestazione in oggetto), ma soltanto di essere incorsa in errore omettendo la dichiarazione di prescrizione dello stesso reato di cui all'art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, così sanzionando già il solo confezionamento del documento.

4.2.2. La mancanza di una specifica censura a riguardo nell'atto di appello, volta ad ottenere, con evidente argomento di merito, la caducazione del capo 9) con riferimento a numerose fatture contestate ad [OSCURATO:PERSONA], comporta pertanto che la questione - necessaria premessa dell'eccezione di prescrizione - non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

4.2.3. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha individuato nel 26/8/2015 la data di emissione dell'ultima fattura qui in esame (dalla quale decorre il termine di prescrizione: per tutte, Sez. 3, n. 47459 del 5/7/2018, Melpignano), con la conseguenza che il reato non era prescritto alla data della pronuncia della relativa sentenza, anche senza considerare la citata sospensione del termine per 64 giorni.

94.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di seguito, risulta manifestamente infondato anche quanto al secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe privo di considerazione quanto al comportamento collaborativo tenuto dall'imputato.

4.3.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto (su gravame con eguale contenuto del ricorso), si è infatti espressa in termini del tutto adeguati e solidi, dunque non censurabili, evidenziando che l'imputato - responsabile di numerose condotte di reato - non aveva mai estinto o tentato di estinguere il debito tributario, oltre ad essere gravato da un precedente specifico relativo al delitto di cui all'art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000, così da non risultare meritevole del beneficio.

4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3,000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ambillaschi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento -déi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 22/6/2021 dal Tribunale di Piacenza, /99con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli di numerosi reati loro ascritti con riguardo a molteplici condotte di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e di contrabbando. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - Mancanza di motivazione. La sentenza non conterrebbe alcun argomento quanto all'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo 1), contenuta nei motivi aggiunti, nonostante il riferimento ad una parte precedente della motivazione che, tuttavia, non sarebbe pertinente; Violazione degli artt. 157-160 cod. pen., relativamente al capo 1). Con riguardo al medesimo reato, la prescrizione maturerebbe in 7 anni e 6 mesi, interamente decorsi nel 2022 (per i fatti del 2014) e nel 2023 (per i fatti del 2015); Violazione degli artt. 157-160 cod. pen., relativamente al capo 8). La Corte di appello avrebbe sospeso i termini di prescrizione, quanto a questo reato, considerando l'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/10/2019, anziché solo 60 giorni, come dovuto in forza di rinvio su richiesta delle difese. Il delitto, dunque, si sarebbe prescritto il 21/5/2025, prima della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione degli artt. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, 157 cod. pen.; vizio di motivazione quanto all'eccezione di prescrizione del delitto di cui al capo 9). Ai fini della consumazione del reato, dovrebbe aversi riguardo non al momento del confezionamento delle fatture, ma a quello della spedizione, della consegna o dell'utilizzo delle stesse; occorrerebbe, dunque, che il documento esca dalla disponibilità dell'emittente. La sentenza, per contro, avrebbe ritenuto che l'ultima fattura emessa di cui al capo 9) sarebbe quella datata 26/8/2015, così ignorando che nello stesso capo di imputazione sarebbe stato operato un distinguo tra quelle emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (4, di cui l'ultima con numerazione 18 e datata 18/2/2015) e quelle soltanto esibite dallo stesso ricorrente (15, di cui l'ultima datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ebbene, soltanto i quattro documenti del primo elenco sarebbero effettivamente usciti dalla disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal finanziere Carapacchi, mentre gli altri sarebbero stati soltanto confezionati dal ricorrente, ed esibiti alla Guardia di finanza in un momento successivo. Il reato, pertanto, si sarebbe prescritto il 22/6/2025, in quanto il dies a quo dovrebbe esser individuato nel 18/2/2015; la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono infine dedotti quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non terrebbe conto del comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, il quale avrebbe consegnato spontaneamente alla Guardia di finanza una serie di fatture che, diversamente, gli operanti non avrebbero rinvenuto. L'omesso esame di questo elemento favorevole determinerebbe, pertanto, un vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]: - vizio di motivazione con riguardo al capo 14). La motivazione della sentenza meriterebbe censura, in quanto risulterebbe pacifico che il ricorrente utilizzasse una partita IVA falsa, con conseguente inesistenza giuridica delle scritture contabili che si assumono distrutte. La Corte di appello, per contro, avrebbe ritenuto integrato il reato senza verificare l'effettiva preesistenza delle scritture medesime; - violazione di legge con riguardo alla prescrizione del reato di cui allo stesso capo. La sentenza non avrebbe considerato che le scritture in questione sarebbero state distrutte, così integrandosi un reato istantaneo, ancorché ad effetti permanenti, con l'effetto che il termine prescrizionale inizierebbe a decorrere dal momento dell'avvenuta distruzione. La natura permanente affermata dalla Corte di appello, per contro, sarebbe apodittica e non motivata; contraddittorietà della motivazione ancora con riguardo al medesimo capo. Si ribadisce che sussisterebbe incompatibilità logica tra la riconosciuta utilizzazione di una partita IVA falsa e la sussistenza del reato di distruzione di scritture contabili; - mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del medesimo reato di cui al capo 14), nei termini del dolo specifico. La sentenza non avrebbe motivato sul punto, ed ancora non avrebbe verificato la compatibilità di tale elemento soggettivo con l'utilizzo di una partita IVA falsa; violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la prescrizione del reato di cui al capo 14), quale fattispecie di natura istantanea; - vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La sentenza avrebbe negato questa causa di esclusione della punibilità senza considerare che, dichiarati prescritti numerosi reati, il quadro indiziario si sarebbe sostanzialmente modificato. Residuerebbe, ormai, la sola contestazione relativa al capo /21 312.7), concernente l'emissione di un'unica fattura con imponibile di 5mila euro. Sussisterebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione della norma in questione, quali la tenuità oggettiva e soggettiva della condotta, oltre alla sproporzione della pena; vizio di motivazione in ordine al rigetto delle sanzioni sostitutive, che la sentenza avrebbe argomentato limitandosi a formulare una generica prognosi sfavorevole circa l'ottemperanza al pagamento, da parte ricorrente, senza indicare i parametri utilizzati, gli elementi concreti che giustificherebbero il timore di inadempimento, le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto. Ancora, la sentenza non avrebbe considerato l'assenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio e, comunque, di elementi che possano far dubitare della capacità economica del ricorrente a far fronte all'obbligazione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che non coinvolge il giudizio di responsabilità - risulta meritevole di accoglimento. 3.1. Con riguardo al primo ed al secondo motivo, da esaminare in modo congiunto perché volti a contestare l'omessa risposta all'eccezione di prescrizione del reato di cui al capo 1) (artt. 292, 295, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), il Collegio ne evidenzia la fondatezza. 3.2. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima eccezione (pag. 18), ha affermato che "il motivo è infondato come sopra già illustrato". Nella precedente parte della motivazione, tuttavia, non si riscontra alcuna effettiva risposta sul punto, non potendosi questa ravvisare nell'affermazione per cui "il reato così come contestato ha natura di illecito permanente che perdura o fino a quando non vengono corrisposti i diritti doganali evasi o quando la merce sottratta ai diritti di confine ed in possesso di detentore che si trova sul territorio dello Stato non venga sequestrata"; il tema della prescrizione, dunque, non è trattato affatto, in assenza di qualunque riferimento temporale. 3.3. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio su tale capo. Tuttavia, il reato, contestato "in Piacenza dall'anno 2014 al 2015" e punito ratione temporis con la reclusione da 3 a 5 anni, è ormai estinto per prescrizione, pru considerando le sospensioni (v. in fra), così che la stessa pronuncia di appello deve essere annullata senza rinvio, quanto al capo 1), per la medesima causa. 3.3. La relativa pena - pari a 6 mesi di reclusione, applicati in continuazione (pag. 19) - deve essere dunque espunta dal complessivo calcolo sanzionatorio. 44. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al capo 8 (art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000), è fondato per la medesima ragione. 4.1. In primo luogo, la Corte osserva che il giudizio di primo grado ha subito un unico rinvio in assenza di attività istruttoria, dal 18/5/2019 al 15/10/2019: i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nominati d'ufficio dal Tribunale con ordinanza del 23/5/2019 a seguito della rinuncia al mandato dei legali di fiducia, avevano infatti richiesto un termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva dunque rinviato al 15/10/2019, senza sospendere il corso della prescrizione. La Corte di appello, nell'incipit della propria motivazione (pag. 1), ha invece affermato che, durante questo periodo, pari a 4 mesi e 19 giorni, la prescrizione medesima era rimasta sospesa. 4.2. Ebbene, questa affermazione non risulta corretta, in quanto - per costante e condiviso principio di legittimità (per tutte, Sez. 3, n. 23179 del 16/6/2020, Marcuccio, Rv. 279861) - il rinvio dell'udienza per riconoscimento al difensore di termine a difesa non comporta alcuna sospensione della prescrizione (neppure nella misura di 60 giorni indicata nel ricorso). 4.3. I 4 mesi e 19 giorni di sospensione computati dalla Corte di appello, pertanto, debbono essere espunti; per contro, debbono essere considerati i 64 giorni di sospensione ex lege, di cui al dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ne consegue che, anche a voler considerare - per il capo 8) in esame - quale dies a quo il 2/3/2015, come in sentenza, il termine di prescrizione (10 anni+64 giorni) era certamente maturato prima della sentenza di appello, pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.4. La stessa sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], relativamente al capo 8). Nessuna riduzione di pena, peraltro, deve essere disposta, in quanto la Corte di appello, individuato come più grave il reato di cui al capo 6) (art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000), non ha applicato alcun aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui al capo 8) in esame. 5. Alle medesime conclusioni, di seguito, la Corte giunge quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'eccezione di prescrizione relativa al capo 14); nel resto, lo stesso ricorso è inammissibile. 5.1. Il capo 14) concerne il delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato "in Piacenza nel periodo dall'anno 2013 al 2015"; ne consegue che, indicando come dies a quo il 1°/1/2015, in difetto di specificazioni, il termine di prescrizione (10 anni+64 giorni) era certamente maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. 5.2. La stessa decisione, pertanto, deve esser annullata senza rinvio, relativamente al capo 14), per esser il reato estinto per prescrizione. 55.3. La relativa pena - pari a 4 mesi di reclusione, applicati in continuazione (pag. 34) - deve essere dunque espunta dal complessivo calcolo sanzionatorio. 5.4. Manifestamente infondati, per contro, sono gli ulteriori motivi sollevati dal [OSCURATO:PERSONA], relativi anche all'altro reato per il quale il ricorrente è stato condannato, estraneo al ricorso (capo 12, relativamente alle fatture emesse nel 2015). 5.5. Con riguardo alla censura che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si osserva che la Corte di appello ha steso infatti una motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile, con la quale ha sottolineato i numerosi reati ascritti al ricorrente (capi 12, 13, 14 e 16) e riconosciuti in sentenza, anche qualora ormai prescritti, tali da evidenziare condotte certamente non occasionali, con evidente incidenza sulla complessiva gravità dei fatti di reato. Ancora, la sentenza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto pregiudicato (tanto da vedersi contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale), cosicché l'azione delittuosa, valutata nel suo complesso, non poteva essere ricondotta nell'alveo dell'art. 131-bis in esame. 5.6. Lo stesso motivo d'impugnazione, peraltro, risulta del tutto infondato nella premessa che lo sostiene, ossia che la possibile applicazione dell'istituto dovrebbe esser valutata alla luce dell'unico reato residuo (capo 12), concernente l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti con un imponibile di 5.000 euro (n. 19 del 18/9/2015). Ebbene, a tacer del fatto che tale capo 12 non riguarda soltanto questa fattura, ma molte altre emesse nello stesso anno di imposta (di cui ai punti da 12.2 a 12.8 della rubrica), si deve comunque osservare che, per costante indirizzo di questa Corte, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza (per tutte, Sez. 3, n. 32857 del 12/7/2022, Musone, Rv. 283486). 5.7. Con riguardo, infine, al motivo di ricorso concernente il rigetto delle sanzioni sostitutive, lo stesso risulta ancora manifestamente infondato. 5.7.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, infatti, la Corte di appello ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver adempiuto al debito tributario, così da non potersi formulare alcuna prognosi favorevole dello stesso circa il pagamento della sanzione pecuniaria. 5.8. Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - deve essere annullata senza rinvio con riguardo al capo 14), eliminando la relativa pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto.6. L'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 1), 8) e 14) comporta, peraltro, la revoca della confisca per equivalente concernente il relativo profitto disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Deve trovare applicazione, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 4145 del 29/9/2022, Esposito, Rv. 284209) in forza del quale la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.igs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 6.1. Non sfugge alla Corte che, in epoca più recente, le Sezioni Unite hanno rivisto l'anzidetto loro orientamento precedente, giungendo ad affermare - peraltro nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2025 e dalla giurisprudenza sovranazionale ivi richiamata - che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve essenzialmente, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria, avendo funzione sanzionatoria solo laddove abbia ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato e potendo assumere funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico da costui ricavato dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756). Dal che deriverebbe, in ragione del venir meno dell'indefettibile carattere sanzionatorio di tal specie di confisca, la possibilità di applicazione retroattiva della stessa, ai reati, cioè, commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., qualora - come nel caso in esame - essa non ecceda il valore del vantaggio economico ottenuto mediante il reato dal suo autore. 6.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio — anche richiamando Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025 - che l'applicazione retroattiva del citato art. 578-bis non possa aver luogo, derivando da un c.d. overruling sfavorevole della giurisprudenza e, per l'effetto, consistendo in una violazione del "principio di prevedibilità" del diritto penale, quale delineato dalla giurisprudenza convenzionale ed ormai recepito anche da quella interna (in questo senso, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488, cui si rinvia per una più ampia esposizione e per la completa indicazione dei precedenti). Ripetutamente, infatti, la Corte EDU ha ritenuto violato l'art. 7, CEDU - che sancisce il principio d'irretroattività del reato e degli aggravamenti di pena - da sentenze di condanna pronunciate in base a interpretazioni «ragionevolmente imprevedibili» alla luce degli stessi precedenti giurisprudenziali, con riferimento agli elementi costitutivi del reato, ma anche alla pena applicabile. Per i giudici di Strasburgo, il diritto, tanto di origine legislativa, quanto di produzione giurisprudenziale, deve esprimere regole «accessibili» e 7«precise», che consentano al singolo di prevedere le conseguenze del proprio comportamento (tra le altre: sentenza 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia, g 242 e g 246M; 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia, g 109). 6.3. A tale lettura, quindi, si è adeguata anche questa Corte, muovendo dalla considerazione per cui i principi contenuti nella CEDU, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne (Sez. U, n. 27260 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Si è così affermato che l'art. 7, CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, allorquando tale esegesi non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267164; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584). 6.4. In conclusione, dunque, considerando l'anzidetta evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per equivalente, il recente superamento del pregresso indirizzo giurisprudenziale da parte della "sentenza Massini", avvenuto soltanto nel 2025, risultava obiettivamente imprevedibile per gli imputati, non solo al momento della commissione dei reati (allorché nel senso della natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente si erano già pronunciate le Sezioni unite "Adami"), ma anche per tutta la durata del processo (così da aver loro eventualmente precluso possibili scelte processuali differenti od orientato diversamente le loro difese). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 4.1. Con riguardo al primo motivo, relativo all'eccepita prescrizione del reato di cui al capo 9) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), la Corte di appello ha evidenziato che l'ultima fattura interessata risulta emessa da [OSCURATO:PERSONA] D.O.O. (di cui il ricorrente era legale rappresentante) il 26/8/2015, con conseguente effetto sul termine di prescrizione del reato. Il ricorso contesta questa affermazione, sottolineando che la prova di una effettiva emissione - cioè di una uscita del documento dalla disponibilità del soggetto emittente (spedizione, consegna, ecc.) - sarebbe stata raggiunta esclusivamente con riguardo alle quattro fatture rinvenute presso la sede della destinataria [OSCURATO:SOCIETA]. (nn. 6, 10, 13 e 18), l'ultima delle quali a data 18/2/2015; le altre indicate nello stesso capo 9), emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti ancora di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state invece soltanto esibite dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione del controllo svolto presso la società di cui era legale rappresentante, e nessuna prova sarebbe stata acquisita con riguardo alla loro effettiva emissione 8(nei termini appena richiamati) in favore dell'apparente beneficiario, cosicché tutte queste fatture (l'ultima delle quali recante la data richiamata dalla Corte d'appello, ossia il 26/8/2015) sarebbero estranee al perimetro dell'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000. 4.2. La questione proposta è inammissibile. Il ricorso, infatti, solleva un'eccezione di prescrizione non rilevabile ictu ()cui'', ma fondata su un previo accertamento di merito, ossia sull'esclusione dall'alveo dell'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, della maggior parte delle fatture indicate nel capo 9), perché non qualificabili come "emesse", ossia uscite dalla disponibilità del soggetto emittente, ma soltanto "esibite" dal [OSCURATO:PERSONA] agli operanti. In altri termini: in ottica ricorrente, le uniche fatture da considerare sono le 4 già citate della prima tabella, rinvenute presso la sede della destinataria [OSCURATO:SOCIETA]. e con data ultima di emissione al 18/2/2015; tutte le altre, invece, dovrebbero essere espunte dallo stesso capo 9), in mancanza di prova circa la loro "emissione". 4.2.1. Occorre valutare, pertanto, se questo argomento di merito sia stato proposto nell'atto di appello, quale censura alla sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 9) con riguardo a tutte le fatture contestate; ebbene, la risposta è negativa. In particolare, se è vero che nel gravame era stato genericamente evidenziato che le fatture in esame non risultavano "emesse o, tanto meno, utilizzate per l'evasione di altre imposte", è altresì innegabile che tale censura riguardava tutte le fatture contestate nel medesimo capo 9), senza alcuna distinzione in tema di "emissione" ed "esibizione". Ciò, peraltro, trova piena conferma nel fatto che il ricorso per cassazione non contesta alla Corte di appello l'omessa motivazione quanto ad un motivo di gravame (per l'appunto, in tema di "scorporo" della gran parte delle fatture dalla contestazione in oggetto), ma soltanto di essere incorsa in errore omettendo la dichiarazione di prescrizione dello stesso reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, così sanzionando già il solo confezionamento del documento. 4.2.2. La mancanza di una specifica censura a riguardo nell'atto di appello, volta ad ottenere, con evidente argomento di merito, la caducazione del capo 9) con riferimento a numerose fatture contestate ad [OSCURATO:PERSONA], comporta pertanto che la questione - necessaria premessa dell'eccezione di prescrizione - non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 4.2.3. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha individuato nel 26/8/2015 la data di emissione dell'ultima fattura qui in esame (dalla quale decorre il termine di prescrizione: per tutte, Sez. 3, n. 47459 del 5/7/2018, Melpignano), con la conseguenza che il reato non era prescritto alla data della pronuncia della relativa sentenza, anche senza considerare la citata sospensione del termine per 64 giorni. 94.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di seguito, risulta manifestamente infondato anche quanto al secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe privo di considerazione quanto al comportamento collaborativo tenuto dall'imputato. 4.3.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto (su gravame con eguale contenuto del ricorso), si è infatti espressa in termini del tutto adeguati e solidi, dunque non censurabili, evidenziando che l'imputato - responsabile di numerose condotte di reato - non aveva mai estinto o tentato di estinguere il debito tributario, oltre ad essere gravato da un precedente specifico relativo al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, così da non risultare meritevole del beneficio. 4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3,000,00. P.Q.M