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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04540/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi attenuata disciplinata dal medesimo articolo di cui al comma 5, denunciandone la contraddittorietà con particolare riferimento all’esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta dalla ricorrente, nonè consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto emerge con particolare chiarezza che le condizioni di detenzione della sostanza stupefacente erano idonee e potenzialmente finalizzate ad attività di spaccio (pag. 3della motivazionedove è stata valorizzata la detenzione di sostanza pari a 123 dosi e le modalità di occultamento, otre al comportamento tenuto in sede di perquisizione e sequestro) facendo venire meno ogni elemento probatorio idoneo a fondare una riqualificazione della condotta nell’ipotesi di reato attenuata (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi attenuata disciplinata dal medesimo articolo di cui al comma 5, denunciandone la contraddittorietà con particolare riferimento all’esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta dalla ricorrente, nonè consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto emerge con particolare chiarezza che le condizioni di detenzione della sostanza stupefacente erano idonee e potenzialmente finalizzate ad attività di spaccio (pag. 3della motivazionedove è stata valorizzata la detenzione di sostanza pari a 123 dosi e le modalità di occultamento, otre al comportamento tenuto in sede di perquisizione e sequestro) facendo venire meno ogni elemento probatorio idoneo a fondare una riqualificazione della condotta nell’ipotesi di reato attenuata (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il
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