CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso, dato atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire istanza di rinuncia alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre ai sensi dell'articolo 625-bis cod.proc.pen. lamentando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 2241 del 7 ottobre 2021; con la detta pronunzia la Corte regolatrice aveva rigettato, per quanto qui d'interesse, il ricorso presentato dallo stesso Puccinelli avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva parzialmente riformato (limitatamente al trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza) la condanna emessa nei suoi confronti dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale partenopeo in relazione a delitto p. e p. dall'articolo 74, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui il Puccinelli é accusato, quale componente apicale del sodalizio omonimo in quanto gestore diretto della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] n. 48. Il ricorso, corredato da una breve premessa narrativa, consta di un unico, ampio motivo di lagnanza, con il quale si denuncia errore di fatto nell'affermazione da parte della Corte di cassazione - sulla scia delle sentenze di primo grado e d'appello - dell'esistenza di una piazza di spaccio in via [OSCURATO:PERSONA] 48 e soprattutto del fatto che essa fosse gestita dal Puccinelli: assunto su cui si fonda la sua condanna quale promotore e organizzatore, unico ruolo a lui contestato nell'imputazione. La Terza Sezione di questa Corte accredita la tesi secondo la quale la gestione della predetta piazza di spaccio da parte dell'odierno ricorrente sarebbe confermata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che - secondo quanto prospettato dall'esponente - avrebbe indicato solo il [OSCURATO:PERSONA] quale capo del clan), nonché degli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali però facevano riferimento alla parallela associazione camorristica, oggetto di separato processo per il quale il Puccinelli é stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 416-bis cod.pen. Richiamando i principi generali in tema di valutazione della prova, il deducente evidenzia come di tali principi non sia stato fatto buon governo da parte dei giudici di merito e sottolinea, soprattutto, che il Quindici, nell'elencare le piazze di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, non fa riferimento né alla presunta piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA], né al Puccinelli come gestore della stessa. Vengono poi elencate le ulteriori aporie nella valutazione del materiale probatorio (ad esempio l'indagato, secondo il Ferraiuolo, trattava lo spaccio di cocaina, mentre il Quindici parla di "erba") e si ribadisce che nessuno dei chiamanti in reità fa riferimento a [OSCURATO:PERSONA] 48 e al ruolo dell'imputato in relazione alla presunta piazza di spaccio. Perciò, la sentenza emessa dalla Corte di legittimità commette, secondo il deducente, un errore percettivo nel recepire gli elementi probatori già travisati dalla Corte di merito; tanto più che, nell'imputazione, per la singola piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA], il gestore é indicato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso é inammissibile, avendo ad oggetto questione non qualificabile né come "errore materiale", né come "errore di fatto". 2.1. Si ricorda che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non é emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161). 2.2. Meritano altresì richiamo ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. In primo luogo si rammenta che, secondo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Sempre in tema si ricorda che Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 (così come, in senso conforme, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), chiarisce che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In detta sentenza il ConsesN-Afri apicale ha fra l'altro precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non é configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in•cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: principio, quest'ultimo, ripreso anche da Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161; e, ancor più recentemente, da Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060. 2.3. Merita infine di essere richiamata, perché particolarmente pertinente al caso di specie, Sez. 3, Sentenza n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293, che ha ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa: quanto precede in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza. 3. Venendo al caso di specie, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali é di palmare evidenza il profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) dell'asserto errore di fatto di cui si duole l'odierno ricorrente, al punto che detto errore viene riferito, nella stessa rubrica del motivo di ricorso, al "travisamento della prova", come si é detto categoricamente escluso dall'orizzonte applicativo del ricorso straordinario. In ordine al merito della vicenda, cui si fa ampio riferimento nella narrativa nel ricorso, deve innanzitutto constatarsi che l'oggetto della valutazione della Corte di legittimità non può spingersi a un riesame esteso allo sviluppo e alla valutazione delle acquisizioni probatorie, e che ciò naturalmente valeva anche per la Terza sezione penale investita del ricorso avverso la sentenza d'appello, della quale invero sono state esaminate le argomentazioni relative alla posizione del Puccinelli (con particolare riferimento alle pagine 256 e ss.) anche rispetto alla qualità, a lui attribuita, di gestore della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] 48, mentre non potevano essere sottoposti a scrutinio gli elementi probatori in essa valutati nel merito, proprio in relazione ai limiti intrinseci del giudizio di legittimità; appare comunque affatto evidente la natura valutativa (e non percettiva) delle circostanze riferite dai collaboratori di giustizia (che peraltro, secondo la Corte di merito, risultavano pure riscontrate dall'attività delle Forze dell'ordine) circa l'esistenza di una piazza di spaccio in via [OSCURATO:PERSONA] 48 e il fatto che la stessa fosse o meno gestita dal Puccinelli (oltreché dal Petrone). Quanto precede - per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità - esula dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., nel quale - si ripete - sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto). Diversamente opinando, si finirebbe per avallare una inaccettabile erosione del giudicato e per ammettere una sorta di ulteriore grado di giudizio, in spregio alla "straordinarietà" del rimedio approntato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della