CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1947
Cassazione n. 25221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1947 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse il 23 maggio 2024 dalla difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la declaratoria cli inammissibilità/rigetto del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente la sussistenza del delitto di calunnia è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello e, in particolare, tende a prospettare una alternativa lettura e rivalutazione della stessa, rilevando la decisione come la tesi portata avanti dal ricorrente in ordine alla mancata conoscenza della possibilità della persona offesa di esercitare i diritti dominicali e la dedotta impossibilità della consumazione del reato fossero superate dalle risultanze processuali da cui emergeva che l'imputato aveva partecipato attivamente alla procedura esecutiva, contrastandola, che aveva portata all'acquisizione della quota in capo alla persona offesa (pagg. 3 e 4) rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la declaratoria di inammissibilità/infondatezza del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così