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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41291/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e R.G. 14362/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancanza della condizione di procedibilità - è infondato perché in atti vi è querela della persona offesa ; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. ex 624-625 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. - è aspecifico in quanto non contrasta il ragionamento della Corte di appello, che ha ricavato la prova della colpevolezza dell'imputato dalle immagini che lo ritraevano mentre asportava la merce, dalle dichiarazioni della persona offesa circa la mancanza della merce dagli scaffali e dalla circostanza che l'imputato presentava il giubbotto gonfio quando si era presentato alla cassa per pagare solo le birre; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n.2 cod. pen. - è inedito in quanto non oggetto dell'atto di appello; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il beneficio era stato concesso fin dal primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e R.G. 14362/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancanza della condizione di procedibilità - è infondato perché in atti vi è querela della persona offesa ; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. ex 624-625 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. - è aspecifico in quanto non contrasta il ragionamento della Corte di appello, che ha ricavato la prova della colpevolezza dell'imputato dalle immagini che lo ritraevano mentre asportava la merce, dalle dichiarazioni della persona offesa circa la mancanza della merce dagli scaffali e dalla circostanza che l'imputato presentava il giubbotto gonfio quando si era presentato alla cassa per pagare solo le birre; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n.2 cod. pen. - è inedito in quanto non oggetto dell'atto di appello; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il beneficio era stato concesso fin dal primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2
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