CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 29559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sentenza sul ricorso proposta da SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/1111978 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano in data 10/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, Sezione del Riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 18/11/2022, relativo a somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'indagato fino alla concorrenza di euro 1.653.220,00 perché, d‘t espunti dal materiale indiziario gli elementi investigativi integrativi (la CT medico legale e gli accertamenti della P.G.),considerati inutilizzabili perché acquisiti successivamente al termine di scadenza delle indagini, riteneva insussistente il fumus del reato di truffa aggravata di cui agli artt. 640, commi 1 e 2, n. 2 bis e 61 nn. 7 e 11 c.p. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano lamentando il vizio di carenza di motivazione o motivazione apparente, avendo il collegio cautelare ritenuto insussistente il fumus del reato di truffa contestato, senza valutare quale elemento investigativo dimostrativo della gravità indiziaria relativa al reato di truffa, pienamente utilizzabile, perché acquisito in costanza del termine per il compimento delle indagini, le dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA], rese il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Al fine della decisione vanno rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va considerato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di "fumus" al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca.3. Ai fini del giudizio che ci occupa è anche necessario ricordare il principio del c.d. giudicato cautelare che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto ed involge le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte). Inoltre, la preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione. In altre parole la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione ( Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014 (dep. 13/01/2015), Rv. 261724; Sez.2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228). 4. Poste tali premesse va considerato che il provvedimento impugnato non presenta la censura sollevata con l'atto di ricorso. Il Tribunale del riesame ha motivato l'annullamento del sequestro preventivo perché ha ritenuto inutilizzabili gli atti di indagine integrativi: la consulenza tecnica del medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA] e gli accertamenti effettuati dalla P.G. sulla quantificazione dell'importo massimo liquidabile in base ai parametri di danno emersi dalla relazione tecnica, i quali, essendo stati compiuti quando il termine di scadenza delle indagini ex art. 405, comma 2 c.p.p., era ormai spirato e cioè successivamente al 4/9/2022, dovevano essere espunti dal materiale indiziario con la conseguenza che di dover ritenere insussistente il fumus commissi delicti (l'ordinanza del riesame a pag. 10 richiama e condivide le perplessità espresse dal GIP nel provvedimento reiettivo del 15/6/2022). 5. Il P.M. impugnante non contesta la declaratoria di inutilizzabilità di detti atti, ma osserva che il TDL ha omesso di considerare, come elemento indiziario utile per valutare il fumus della truffa, le dichiarazioni rese dalla p.o f [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nelle quali si faceva riferimento al "patto di lite al buio", fatto sottoscrivere al [OSCURATO:PERSONA] il quale riferì : "se avessi saputo dall'inizio ciò, unitamente al fatti che la compagnia assicurativa mi avrebbe liquidato, per il mio sinistro euro 4.400,000 non avrei accettato di ricevere solo 500.000,00 . Purtroppo mi trovavo in una situazione disperata e loro se ne sono approfittati". 5. L'osservazione del P.M. impugnante, in fatto, è corretta ma non ha rilievo ai fini della verifica della correttezza della decisione sotto il profilo dell'esatto adempimento dell'obbligo motivazionale. Il TDL, infatti, ha necessariamente valorizzato a fini decisori solo gli elementi costituenti il quid novi rispetto al precedente provvedimento reiettivo, nella consapevolezza che altrimenti sarebbe 3 )U, incorso nella violazione del giudicato cautelare formatosi sul provvedimento del 15/6/2022 superabile, come sopra accennato, solo in presenta di elementi di novità. Di tale aspetto l'impugnante non tiene conto limitandosi a ribadire la rilevanza di un dato investigativo, invero già vagliato e ritenuto non decisivo nel provvedimento reiettivo del 15/6/2022, non impugnato (cfr. pag. 5 dell'ordinanza del Tribunale). Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del P.M. deve essere dichiarato